Familiari a carico, le regole per i non residenti - In Gazzetta il decreto ministeriale.


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Familiari a carico, le regole per i non residenti - In Gazzetta il decreto ministeriale.
Autore: Alessandra Gambadoro - aggiornato il 11/09/2007
N° doc. 3921
11 09 2007 - Edizione delle 16:00  
 
In Gazzetta il decreto ministeriale

Familiari a carico, le regole per i non residenti

Spettano anche ai cittadini stranieri le detrazioni d’imposta per coniuge e figli
 
I soggetti non residenti nel territorio italiano possono usufruire della detrazione per i familiari a carico per gli anni 2007, 2008, 2009. E' quanto contenuto nel decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 149 del 2 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre, e che dà attuazione alle norme in materia presenti nella Finanziaria di quest'anno.

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (la lista dei quali è contenuta nel
Dm del 4/9/1996) possono fruire del beneficio fiscale, previsto dall'articolo 12 del Tuir, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti:
  • il grado di parentela del familiare per il quale si intende chiedere la detrazione e il mese in cui sono verificate o cessate le condizioni richieste
  • che il familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dallo Stato di residenza, non superiore a 2.840,51 euro (per l'intero periodo d'imposta)
  • di non godere di medesimi benefici fiscali nel Paese di residenza o in altri Paesi.

I soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli sopra citati, invece, devono presentare, per ottenere la detrazione, o la documentazione originale prodotta dall'Autorità consolare del Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata da parte del Prefetto competente per territorio, o la documentazione validamente formata dal Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal Consolato italiano nel Paese di origine.
I cittadini provenienti da Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 possono, invece, presentare la documentazione necessaria con apposizione dell'apostille(1).

L'agenzia delle Entrate può, in fase di controllo delle dichiarazioni dei redditi, richiedere ai soggetti che intendono godere dello sconto d'imposta di esibire la certificazione rilasciata dall'Amministrazione fiscale del Paese di residenza che attesti, appunto, l'esistenza delle condizioni necessarie per poterne usufruire.

NOTE
1. "E' una forma semplificata, ma assolutamente rigida - di legalizzazione (nel senso che essa deve avere esattamente tutte le caratteristiche formali indicate nel modello allegato alla Convenzione dell’Aja 5/10/1961 che la disciplina). E’ in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo tra essi, la legalizzazione. Come la legalizzazione, anche l’Apostille è indispensabile affinchè l’atto straniero possa avere effetto in Italia. Come la legalizzazione, l’Apostille consiste nella attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale (o funzionario) che ha sottoscritto l’atto, e l’autenticità del suo sigillo o timbro. Non riguarda la validità o l’efficacia dell’atto nel Paese di provenienza. Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare l’Apostille. Per quanto riguarda l’Italia: gli atti notarili, giudiziari e dello stato civile, competente è il Procuratore della repubblica presso i Tribunali nella cui circoscrizione gli atti sono formati. Per gli atti amministrativi (firma del Sindaco etc.), invece, competente è il Prefetto del luogo in cui l’atto è emesso (fanno eccezione la Val d’Aosta, in cui è competente il Presidente della Regione, e le Provincie di Trento e Bolzano, per cui è competente il Commissario di Governo). La "Apostille" non è necessaria quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude" (dal sito internet del Consiglio nazionale del notariato)"

 
Alessandra Gambadoro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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