Ferie, ampi poteri alle parti


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Ferie, ampi poteri alle parti
Autore: Enzo De fusco - aggiornato il 24/10/2006
N° doc. 1713
La contrattazione collettiva ha ampie competenze per la gestione delle ferie dopo il decreto di riforma dell'orario di lavoro (decreto legislativo 66/2003).E duqnue è possibile fissare un periodo inferiore alle due settimane che, per legge, dovrebbero essere fruite nel corso dell'anno.A patto che siano rispettate le garanzie costituzionalmente riconosciute ai lavoratori.
Con la nota del 18 ottobre 2006 n. 4908, il ministero del Lavoro fa una lettura "flessibile" del decreto legislativo 66/2003, rispondendo a un interpello formulato da un'associazione di categoria.
L'articolo 10 del decreto di riforma stabilisce che, fermo restando l'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Il periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va fruito per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Il Lavoro spiega che la norma attribuisce all'autonomia collettiva un ampio potere derogatorio alla previsione legale. Sulla scorta di questa precisazione, la nota fa presente che è legittima una clausola contrattuale che riduce il periodo delle due settimane di ferie di cuiè obbligatoria la fruizione, purché la riduzione — sottolinea il ministero — non vanifichi la funzione del diritto feriale e sia occasionata da eccezionali esigenze di servizio.
Infatti,la Corte Costituzionale ha fatto presente che il diritto alle ferie da parte dei lavoratori deve essere contemperato con l'esigenza di servizio del datore di lavoro che comunque deve essere concreta ed eccezionale. La Cassazione,invece,ha stabilito che le ferie non debbono essere eccessivamente frazionate per evitare il rischio di vanificare la loro funzione. Da qui, il richiamo del Lavoro ai contratti collettivi al rispetto di questa regola.
La risposta all'interpello (richiamando anche la circolare 8/2005) precisa che il contratto collettivo può prevedere anche una clausola che estende il termine legale di 18 mesi entro cui il lavoratore può beneficiare delle ulteriori due settimane di ferie, purché il maggior periodo non sia eccessivo tale da vanificare la loro funzione Più ambigua è la risposta sugli aspetti contributivi in tema di ferie non fruite. Sulla scorta della Convenzione Oil 132/70 l'Inps ha affermato un obbligo di corrispondere i contributi previdenziali sulle ferie non ancora fruite alla scadenza dei 18 mesi successivi l'anno di maturazione (circolari 134/98, 186/99 e 15/2002). È stato chiesto quale sia il termine entro cui dover versare i contributi previdenziali in presenza di clausola del contratto collettivo che amplia il periodo di 18 mesi previsti dalla legge (estendendolo, per esempio,a 30 mesi).
La nota del ministero fa un generico rinvio al messaggio Inps del 3 luglio scorso in cui non viene affrontata la questione ma si afferma che il termine dei 18 mesi viene sospeso in caso di eventi tutelati dalla legge come la malattia, maternità e l'infortunio.
In attesa che l'Inps affronti il problema,si ritiene che il termine dei 18 mesi sia superato qualora sia presente una diversa previsione del contratto collettivo. In altri termini,tenuto conto che la legge affida all'autonomia collettiva la regolamentazione delle ferie, a questa norma contrattuale si dovrà riferimento per l'obbligo contributivo e non più alla Convenzione. Tuttavia,in presenza di un contratto che riduce il termine dei 18 mesi, il datore di lavoro per il pagamento dei contributi previdenziali dovrà fare riferimento al minor tempo eventualmente previsto dai contratti.
Il Lavoro, infine, precisa che un datore di lavoro non potrà essere destinatario di una sanzione amministrativa qualora non vengano rispettati i termini entro cui vanno consumate le ferie per cause a lui non imputabili.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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