Fibra ottica ad aliquota ordinaria.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Fibra ottica ad aliquota ordinaria.
Autore: Manuela Norcia - aggiornato il 21/03/2006
N° doc. 1342
 
21 03 2006 - Edizione delle 14:30  
 
Risoluzione n. 41/E del 20 marzo 2006

Fibra ottica ad aliquota ordinaria

I lavori necessari per il passaggio dei cavi non rappresentano opera di urbanizzazione
 
La realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione in fibra ottica non rientra tra le opere di urbanizzazione primaria, per le quali, a norma del numero 127-quinquies della tabella A allegata al Dpr n. 633/1972, è prevista l'applicazione dell'aliquota Iva del 10 per cento. Questo il principio contenuto nella risoluzione n. 41/E del 20 marzo, con la quale l'Agenzia delle entrate ha stabilito l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 20 per cento per i lavori preordinati alla costruzione di cavidotti necessari al passaggio di reti di telecomunicazione.

In particolare, nell'interpello da cui è scaturita la risoluzione in commento, una società costituita allo scopo di realizzare un programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno (servendosi all'occorrenza dei servizi di società appaltatrici) chiedeva di conoscere se fosse possibile comprendere i lavori da compiere per l'esecuzione del predetto progetto tra le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 4 della legge numero 847/1964 (integrato dall'articolo 44 della legge n. 865/1971), per le quali è espressamente prevista - in base al numero 127-quinquies della tabella A allegata al Dpr n. 633/1972 - l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento.

Nell'esprimere il convincimento che gli interventi da realizzare rientrassero nel campo di applicazione del predetto numero 127-quinquies della tabella A, la società richiamava il contenuto dell'articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 198/2002, che ha assimilato alle opere di urbanizzazione primaria gli interventi relativi all'effettuazione di scavi per l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni. Sosteneva, inoltre, che nel Testo unico in materia edilizia (Dpr n. 380/2001), all'articolo 16, comma 7-bis, si legge che "tra gli interventi di urbanizzazione primaria rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni...".

Chiamata a pronunciarsi sul punto, l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'applicazione dell'aliquota Iva del 10 per cento è consentita, a norma del più volte citato numero 127-quinquies della tabella A allegata al decreto Iva, nel caso di opere di urbanizzazione primaria e secondaria individuate dall'articolo 4 della legge n. 847/1964, la cui elencazione - che non comprende gli interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni - deve ritenersi tassativa.
Gli interventi ammessi a godere dell'aliquota agevolata sono, quindi, quelli espressamente indicati nella disposizione richiamata dal numero 127-quinquies della tabella A, sebbene un'estensione sia possibile nel caso di "cessioni di altre opere e impianti che risultano assimilati, in virtù di disposizioni contenute in leggi speciali, a quelli elencati nel citato punto 127- quinquies" (circolare n. 1 del 2 marzo 1994).

Ai fini della risoluzione del quesito, non può assumere rilevanza, secondo l'Amministrazione finanziaria, il fatto che, tra le opere di urbanizzazione primaria indicate dall'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, vi siano i cavedi e i cavidotti per il passaggio delle reti di telecomunicazioni. La disposizione in commento, infatti, non presenta alcuna relazione con la normativa Iva, ma si colloca nella sezione II del Testo unico edilizio, rubricata "Contributo di costruzione", per cui si deve desumere che il legislatore abbia con essa unicamente voluto individuare le opere correlate alla corresponsione dei contributi dovuti ai fini del rilascio del permesso di costruire.

In altre parole, in obbedienza al noto brocardo per cui ubi voluit dixit, il legislatore, se avesse voluto ammettere a godere dell'aliquota di favore le opere preordinate alla realizzazione di infrastrutture per le telecomunicazioni, le avrebbe inserite tra quelle tassativamente elencate nell'articolo 4 della legge numero 847/1964, come tali rientranti nel campo di applicazione del numero 127-quinquies della tabella A allegata al Dpr n. 633/1972.
Ne è riprova il fatto che così è avvenuto, tra gli altri, per gli impianti cimiteriali, che, a norma dell'articolo 26-bis della legge n. 38/1990, "sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865", quindi ammessi a godere dell'aliquota di favore.

In conclusione, in mancanza di una disposizione normativa che integri espressamente l'elenco contenuto nella legge n. 847/64, la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione in fibra ottica non rientra tra le opere di urbanizzazione primaria, per cui trova applicazione l'aliquota ordinaria del 20 per cento.
 
Manuela Norcia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware