Fisco e energia, un problema di fonti - Risoluzione n. 22/E del 28 gennaio 2008.


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Fisco e energia, un problema di fonti - Risoluzione n. 22/E del 28 gennaio 2008.
Autore: Giulia Marconi - aggiornato il 29/01/2008
N° doc. 7581

28 01 2008 - Edizione delle 15:00  
 
Risoluzione n. 22/E del 28 gennaio 2008

Fisco e energia, un problema di fonti

Non spetta all'Agenzia individuare il soggetto responsabile dell'impianto beneficiario degli incentivi per la produzione di energia alternativa
 
Detraibilità dell'Iva sulla realizzazione dell'impianto fotovoltaico se utilizzato per compiere operazioni attive, deducibilità delle quote di ammortamento e delle spese di manutenzione, ritenuta sulla tariffa incentivante solo se corrisposta direttamente alla società fornitrice del bene.
E' quanto stabilito dall'agenzia delle Entrate nella
risoluzione n. 22/E del 28 gennaio, in risposta all'interpello di una società in procinto di concludere un accordo con un ente pubblico per fornire un impianto fotovoltaico sulla copertura di una scuola.
A fronte della richiesta di chiarimenti della società sulla sua effettiva natura di "soggetto responsabile" dell'impianto, l'Agenzia fa notare che il quesito non rientra nel suo ambito di competenza e si sofferma sui profili fiscali della questione.

In particolare, per ciò che concerne l'interpretazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 387/2003 sulla disciplina degli incentivi per gli impianti che sfruttano l'energia solare, l'Amministrazione dichiara di non essere competente a stabilire quale soggetto, se quello fornitore o quello utilizzatore, sia "responsabile dell'impianto", e, di conseguenza, beneficiario della tariffa incentivante. Ciò che rileva ai fini fiscali è che questa tariffa è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, perché si configura come un contributo a fondo perduto percepito in assenza di controprestazione alla società fornitrice.

Sempre sul fronte dell'imposta sul valore aggiunto, nel caso in oggetto, l'Agenzia ribadisce che la detraibilità dell'Iva sulla realizzazione dell'impianto è ammessa solo quando lo stesso è utilizzato per compiere operazioni attive, ossia per produrre energia da cedere al gestore di rete o per dare in locazione il bene.

Per quanto riguarda la deducibilità delle quote di ammortamento, la risoluzione precisa che sia nel caso di contratto di comodato che di locazione, è necessario dimostrare "l'inerenza" tra lo stesso contratto e l'attività svolta dalla società fornitrice dell'impianto. Nel caso in esame, il requisito di corrispondenza si identifica nell'utilità che la società consegue realizzando l'accordo. Infatti, sulla base di quanto esposto nell'istanza, "l'operazione appare strutturata in modo tale che l'istante risulta essere sempre remunerato mediante la tariffa incentivante, direttamente ovvero indirettamente qualora l'ente utilizzatore provveda a ristornare la tariffa incentivante percepita all'istante stesso".

L'Amministrazione centrale, poi, dà parere positivo alla deducibilità delle spese sostenute dalla società per la manutenzione ordinaria dell'impianto. Queste sono imputabili alle "spese per servizi" (voce B7) del conto economico.

Per ciò che attiene la possibilità della società di percepire dal Gestore del sistema elettrico la tariffa incentivante senza ritenuta d'acconto, la soluzione delle Entrate mette in luce una distinzione: la ritenuta si applica sempre se la tariffa incentivante è corrisposta direttamente alla società fornitrice dell'impianto. Non si opera invece se la tariffa è corrisposta al soggetto utilizzatore del bene qualora si tratti di ente non commerciale (nel caso in oggetto la scuola), a meno che la produzione di energia non configuri un'attività commerciale.
A tal proposito, la risoluzione richiama la circolare 46/2007, che chiarisce come lo svolgimento di un'attività commerciale da parte di un ente non commerciale si ha nei seguenti casi:
  • l'ente dispone di un impianto di potenza fino a 20 kw e decide di cedere alla rete l'energia prodotta in più rispetto al fabbisogno interno
  • l'ente dispone di un impianto di potenza superiore a 20 kw e non può far altro che vendere l'eccedenza alla rete locale.

La soluzione all'ultimo quesito posto dipende, di conseguenza, dal soggetto che si individua come "responsabile dell'impianto". Identità, quest'ultima, come già detto, non rilevabile dalle Entrate.

 
Giulia Marconi

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