Fisco light nello spazio: niente Iva per chi progetta segmenti terrestri dei satelliti - Risoluzione n. 69/E del 28 febbraio 2008.


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Fisco light nello spazio: niente Iva per chi progetta segmenti terrestri dei satelliti - Risoluzione n. 69/E del 28 febbraio 2008.
Autore: Giulia Marconi e Laura Mingioni - aggiornato il 28/02/2008
N° doc. 8013
28 02 2008 - Edizione delle 17:00  
 
Risoluzione n. 69/E del 28 febbraio 2008

Fisco light nello spazio: niente Iva
per chi progetta segmenti terrestri dei satelliti

Contratti di progettazione di ground segment non imponibili perché integranti la componente in orbita
 
Fisco light per chi va in orbita: Iva non imponibile sui contratti di progettazione della componente terrestre di un sistema spaziale europeo di osservazione della terra.
Con la
risoluzione n. 69/E del 28 febbraio, l'Agenzia estende il regime di non imponibilità ai progetti di costruzione del ground segment dei satelliti. Questi, infatti, sono considerati parte integrante della componente spaziale in orbita e, in quanto prestazioni di servizi "relative" ai satelliti, risultano esclusi dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del requisito della territorialità.

Una soluzione in linea con quella prospettata in un'istanza di interpello dal ministero della Difesa, responsabile della stesura di un progetto che prevede la realizzazione di un sistema spaziale europeo attraverso un accordo di cooperazione tra il nostro Paese, la Francia, la Germania, la Spagna, il Belgio e la Grecia. Nell'ambito del programma, alla Francia è stata affidata la responsabilità governativa della componente spaziale (space segment) e architetturale del sistema, mentre all'Italia è stato dato l'incarico della componente terrestre, in vista della cui realizzazione è prevista la stipula di due contratti con una società tedesca e una italiana.
L'istante, sottolineando la "non competitività" dei contratti in questione e precisando che le imprese incaricate della progettazione saranno probabilmente le stesse che si occuperanno della costruzione del ground segment, richiede alle Entrate una conferma che i contratti sfuggano all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 8-bis del Dpr 633/1972.

L'Agenzia subordina l'applicabilità dell'agevolazione alla condizione che la parte di progetto spettante all'Italia possa configurarsi come "elemento integrante" del satellite. A corroborare questa tesi subentrano alcune argomentazioni fornite dalla Difesa italiana. In particolare, la natura "inscindibile" e "complementare" della componente terrestre da quella in orbita. Dal punto di vista tecnico, infatti, non è ipotizzabile l'esistenza di un sistema spaziale che operi senza il ground segment.

La soluzione favorevole alla non imponibilità Iva dei contratti è confermata anche se essi hanno a oggetto la progettazione del segmento terrestre del satellite e non la materiale realizzazione dello stesso. Sebbene infatti si tratti di una fase preliminare rispetto a quella dell'effettiva costruzione del sistema spaziale, essa è comunque necessaria alla realizzazione del globale progetto, inquadrandosi tra le prestazioni "relative" ai satelliti, cui l'articolo 8-bis estende il regime di non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto.

L'agevolazione si applica, come si precisa nella risoluzione, anche se la realizzazione dell'opera è affidata a più ditte appaltatrici o se è condotta da un soggetto diverso dal costruttore.
In questa chiave di lettura, l'Agenzia dichiara superate le risoluzioni n. 422355/1981 e la n. 416114/1986, che prevedevano la fruibilità dell'agevolazione solo se i soggetti che progettavano i satelliti erano gli stessi che li realizzavano materialmente.

 
Giulia Marconi e Laura Mingioni
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