Fissati i criteri per scovare i finti camion.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Fissati i criteri per scovare i finti camion.
Autore: Ercole Bellante - aggiornato il 14/12/2006
N° doc. 1763
14 12 2006 - Edizione delle 13:15  
 
In Gazzetta il provvedimento direttoriale del 6 dicembre

Fissati i criteri per scovare i finti camion

I parametri per individuare i veicoli che - a prescindere dalla immatricolazione - risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone
 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre scorso, che individua i veicoli che non sarà più possibile considerare beni strumentali ai fini fiscali, indipendentemente dalla loro categoria di immatricolazione.
La novità è stata introdotta con il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006.

La norma, comma 11 dell'articolo 35, mira a contrastare il comportamento di quei soggetti che, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, con opportune trasformazioni, immatricolano come camion veicoli che mantengono inalterata la possibilità di trasporto privato di passeggeri, al fine di potere utilizzare il regime fiscale proprio dei beni strumentali, con evidenti vantaggi nella determinazione del reddito imponibile.
L'innovazione, pertanto, pone un freno agli abusi che si verificano in materia, consentendo le deduzioni dei costi soltanto per i mezzi di trasporto che presentino oggettive caratteristiche di strumentalità.

Il provvedimento direttoriale stabilisce i criteri in base ai quali individuare tali mezzi che, a prescindere dalla categoria di appartenenza, dovranno essere assoggettati al regime proprio dei veicoli non strumentali, stabilito, ai fini delle imposte sul reddito, dal Dpr n. 917/86 e, ai fini Iva, dal Dpr n. 633/72.

I veicoli individuati sono quelli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, abbiano subito modifiche che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di passeggeri, e cioè veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate):
  • abbiano codice di carrozzeria F0
  • abbiano quattro o più posti
  • abbiano un rapporto tra la potenza del motore, espressa in Kw, e la portata del veicolo (differenza fra la massa complessiva e la tara, espressa in tonnellate), uguale o superiore a 180.

Tale ultimo punto costituisce un cardine della disposizione; infatti, nei veicoli commerciali, il rapporto tra potenza e portata è notevolmente inferiore a quella degli autoveicoli che vengono utilizzati per scopi privati.

I mezzi sopra individuati, pertanto, non possono più essere considerati, ai fini fiscali, strumentali e devono essere assoggettati, nella determinazione del reddito, al regime delle deduzioni delle spese e degli altri componenti negativi, previsti dall'articolo 164 del Tuir.

Tale articolo consente la deduzione:

  • per intero
    • dei costi relativi alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati esclusivamente come beni strumentali
    • dei costi relativi agli autoveicoli adibiti ad uso pubblico
    Si rileva che il testo è stato così modificato dall'articolo 2 del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito ed entrato in vigore il 29 novembre 2006. Prima della disposizione in oggetto, la deducibilità dei costi era consentita anche in caso di utilizzo promiscuo, da parte del personale dipendente, per la maggior parte del periodo d'imposta.
  • all' 80 per cento dei costi relativi alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, utilizzati da coloro che esercitano attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. A tal proposito, si segnala che sono state introdotte altre limitazioni dallo stesso Dl n. 262/2006, al quale si rinvia, anche con riferimento alle attività svolte da società semplici e dalle associazioni indicate all'articolo 5 del Tuir.

Per quanto riguarda l'Iva, le disposizioni applicabili sono dettate dall'articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del Dpr 633/72, che detta delle deroghe a quanto fissato dall'articolo 19 dello stesso decreto.

Il provvedimento direttoriale, tuttavia, fa presente che i criteri in esso indicati non sono esaustivi. Con successivi provvedimenti, da adottare sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del ministero dei Trasporti, possono essere individuati sia altri veicoli (sempre e comunque nei casi in cui questi non consentano il trasporto privato di persone) per i quali non trova applicazione il presente provvedimento, sia veicoli per i quali, invece, pur non rientrando nei parametri sopra illustrati, ma utilizzabili per il trasporto privato di persone, il provvedimento del 6 dicembre 2006 esplica effetti.

 
Ercole Bellante
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware