Fondi immobiliari: interessi da comunicare - Circolare n. 74/E del 27 dicembre 2007.


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Fondi immobiliari: interessi da comunicare - Circolare n. 74/E del 27 dicembre 2007.
Autore: Agenzia delle Entrate - aggiornato il 28/12/2007
N° doc. 7065
27 12 2007 - Edizione delle 15:30  
 
Circolare n. 74/E del 27 dicembre 2007

Fondi immobiliari: interessi da comunicare

Le problematiche emerse nella prima fase di applicazione delle norme sulla tassazione dei redditi da risparmio
 
I fondi immobiliari italiani rappresentano "entità residuali" in base alla direttiva comunitaria sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi (la 2003/48/Ce, recepita in Italia dal decreto legislativo 84/2005). Questi ultimi, pertanto, devono essere oggetto della comunicazione prevista dalla medesima direttiva; se però il fondo sceglie, con apposita istanza, di essere trattato come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari, l'obbligo ricade sull'agente pagatore. Per le sole domande inoltrate fino al 31 marzo 2008, l'autorizzazione delle Entrate produrrà effetti a partire dalla data di presentazione della richiesta, non da quella di rilascio del certificato.

Queste le principali puntualizzazioni fornite dalla
circolare n. 74/E del 27 dicembre, con la quale l'agenzia delle Entrate, dopo l'esaustiva circolare 55/2005, torna sulla materia alla luce di alcune problematiche emerse in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella citata direttiva.

Viene innanzitutto chiarito che è da considerare superata la precedente esclusione dei fondi immobiliari dall'ambito di applicazione della direttiva. Si definiscono tali i fondi che investono il patrimonio esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, in diritti reali immobiliari e in partecipazioni in società immobiliari. In base però alla definizione contenuta nel decreto ministeriale 228/1999, è sufficiente che gli investimenti in attività immobiliari non siano inferiori ai due terzi del valore complessivo del fondo; la percentuale scende addirittura al 51% se il patrimonio del fondo è investito, per almeno il 20%, in strumenti rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi a oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare.
È di tutta evidenza, pertanto, che percentuali significative del patrimonio dei fondi immobiliari potrebbero essere investite in attività o titoli che fruttano proventi o interessi rientranti nell'ambito applicativo della direttiva.

In particolare, i fondi immobiliari italiani vanno inquadrati come "entità residuali" (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva), mentre i redditi da essi corrisposti presentano caratteristiche tali perché siano considerati "interessi", secondo la nozione che rileva ai fini della direttiva comunitaria; in quanto tali, devono essere oggetto della prescritta comunicazione.
L'adempimento, tuttavia, ricade sull'agente pagatore se il fondo immobiliare sceglie di essere trattato come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari armonizzato. Tale facoltà va espressa tramite apposita
istanza da presentare alla competente direzione regionale dell'agenzia delle Entrate. In caso di accoglimento, la Dr rilascia un certificato attestante l'opzione esercitata, che ha effetti per cinque anni a decorrere dalla data del rilascio. Nel caso specifico, però, e limitatamente alle istanze che verranno presentate dai fondi immobiliari fino al 31 marzo 2008, la circolare 74/2007 specifica che la validità dell'autorizzazione decorrerà dalla data di presentazione della relativa richiesta. Gli uffici preposti dovranno pertanto provvedere ad apportare le opportune modifiche sul certificato di autorizzazione.

 
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