Fondo venduto, il Registro torna normale.


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Fondo venduto, il Registro torna normale.
Autore: Maria Ingraffia - aggiornato il 08/06/2007
N° doc. 3466
08 06 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Sentenza n. 10254 del 4 maggio 2007

Fondo venduto, il Registro torna normale

Revocata la misura ridotta dell'imposta se il terreno è ceduto entro dieci anni dal primo trasferimento
 
La Cassazione ha statuito che la decadenza dal beneficio concesso agli imprenditori agricoli, ex articolo 2 della legge n. 36/1977, si verifica anche qualora, entro i termini previsti dalla legge, il terreno sia venduto ad altro imprenditore agricolo.
La disciplina in questione consente di applicare l'imposta di registro sugli atti di compravendita immobiliare nella misura agevolata dell'8 per cento, in luogo della misura ordinaria del 15 per cento, qualora gli atti traslativi in parola siano stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 153/1975.

Il beneficio è, inoltre, esteso agli acquirenti che, da un lato, dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i requisiti previsti dalla legge e, dall'altro, forniscano la documentazione attestante il conseguimento di detti requisiti entro il triennio successivo. La mancata produzione della documentazione prescritta entro tale periodo provoca, quindi, la decadenza del beneficio e legittima l'ufficio del Registro competente al recupero della differenza di imposta.
Un'altra ipotesi di decadenza, si verifica, inoltre, come statuito nella decisione ora in commento, "nel caso di destinazione dei terreni e relative pertinenze diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento".

Nel caso di specie, il contribuente ricorreva per cassazione contro la sentenza della Ctr che, accogliendo l'appello dell'ufficio, dichiarava legittimo l'avviso di liquidazione con cui era disposta la revoca dei benefici fiscali, per l'acquisto di un fondo agricolo, rivenduto circa tre anni dopo ad altro imprenditore agricolo. Il contribuente, quindi, sosteneva che la qualifica di imprenditore agricolo del secondo acquirente consentisse di mantenere i benefici fiscali previsti dalla legge.

La controversia attiene all'individuazione di ciò che debba intendersi per destinazione a uso diverso da quello agricolo del fondo oggetto di trasferimento. In particolare, occorre individuare se il trasferimento ad altro imprenditore agricolo rientri tra le ipotesi di decadenza del beneficio predetto.

I giudici hanno rilevato che la legge, con la previsione in parola, richiede che l'imprenditore agricolo acquirente eserciti direttamente l'attività agricola sul fondo oggetto di acquisto per il periodo normativamente previsto.
Partendo da tale presupposto, quindi, la vendita del terreno prima del periodo prescritto, sostanzialmente fa venir meno la destinazione del fondo a uso agricolo e nulla rileva la circostanza che il secondo acquirente sia a sua volta un imprenditore agricolo.

Ad avvalorare tale tesi, i giudici hanno richiamato la sentenza n. 21671 del 9 ottobre 2006. In tale sede, in materia di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la Corte precisò che l'ipotesi di donazione consente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 604/1954, secondo cui "decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi dagli acquisti gli anni stabiliti dalla legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati", poiché tale atto costituisce una forma di "alienazione volontaria", anche quando i proprietari, divenuti invalidi ai lavori agricoli, donino i terreni ai figli.
Di conseguenza, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali, occorre che sia l'imprenditore agricolo acquirente a svolgere direttamente l'attività agricola cui è destinata il fondo.

Concludendo, ricorre ipotesi di decadenza del beneficio concesso agli imprenditori agricoli, ex articolo 2 della legge 36/1977, qualora, entro i termini previsti dalla legge, il terreno sia venduto ad altro imprenditore agricolo, in quanto l'alienazione del fondo in sé implica la destinazione dello stesso a uso diverso da quello agricolo, e a nulla rileva la circostanza che il secondo acquirente abbia a sua volta la qualifica di imprenditore agricolo.

 
Maria Ingraffia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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