Frode Iva milionaria, l'Agenzia vince in primo grado.


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Frode Iva milionaria, l'Agenzia vince in primo grado.
Autore: Chiara Ciranda - aggiornato il 24/01/2008
N° doc. 7561
24 01 2008 - Edizione delle 17:00  
 
Ctp di Prato, sentenza n. 87/5/07

Frode Iva milionaria, l'Agenzia vince in primo grado

Il giudice conferma: "Tutte le fatture relative a operazioni inesistenti"
 
Operazioni inesistenti per centinaia di milioni messe in atto per frodare l'Iva. I giudici tributari di Prato in primo grado confermano la tesi dell'agenzia delle Entrate nel contenzioso con un importante Gruppo che opera nei settori tessile, alimentare, immobiliare e finanziario. Al meccanismo fraudolento hanno partecipato una decina di società del Gruppo attive nel pratese e alcune "cartiere" dislocate all'estero. In ballo ci sono maggiori imponibili per circa 100 milioni di euro, e 22 milioni di Iva indebitamente detratta o richiesta a rimborso da recuperare (comprensivi di sanzioni per due delle società). La partita proseguirà probabilmente in appello, comunque la sentenza di primo grado segna un importante punto a favore delle tesi dell'Agenzia.

La vicenda
Tutto inizia nel 2003, quando la richiesta di un rimborso Iva per 2,4 milioni di euro relativo all'acquisto, per 12 milioni di euro, di un terreno già venduto altre volte per cifre molto inferiori, fa drizzare le antenne ai funzionari del Fisco. Dalla direzione regionale della Toscana partono i primi riscontri, le ricerche, i sopralluoghi, poi scattano gli accessi. Nel mirino non è più la singola operazione, ma il valzer di compravendite che lega le aziende del Gruppo con due società londinesi definite dalle stesse autorità britanniche "fronting companies", ovvero società costituite essenzialmente come strumento di "pianificazione fiscale" per i soggetti non residenti. Minima se non inesistente la loro attività nel Regno Unito, mai presentata una dichiarazione dei redditi, se non per l'anno 1997 da parte di una sola delle due.

La madre di tutte le frodi
Più si guarda da lontano, all'insieme delle società e alle loro operazioni, più la situazione appare nitida. "La madre di tutte le frodi", così viene definito dagli addetti ai lavori quel sistema di triangolazioni che consente di collezionare crediti Iva attraverso fasulle esportazioni. Il meccanismo è quello di sempre: la società italiana vende un bene alla società con sede in Gran Bretagna, che lo rivende subito a una terza. Il bene viene poi ceduto a una "scatola vuota" in Italia, che lo rivende - e così si chiude il cerchio - alla prima società italiana la quale può, a questo punto, chiedere a rimborso l'Iva pagata. Infatti la vendita all'estero è generalmente esente da Iva mentre l'acquisto dall'estero fa scattare il diritto al rimborso. Per evitare di cadere nelle maglie del Fisco le operazioni si svolgono alla svelta, in modo tale che le società che hanno virtualmente consentito il passaggio di beni e denaro - che fanno capo allo stesso imprenditore o commercialista - siano liquidate velocemente. Così funzionava il sistema messo in atto dal Gruppo di Prato, seguendo le indicazioni di un noto fiscalista riminese che aveva ideato le sofisticate tecniche di "pianificazione fiscale internazionale".

Yacht, azioni e pizze per far lievitare i crediti
Ancor più singolari i dettagli. Ad essere venduti e comprati erano i beni più disparati: filati, forni, macchinari, immobili e terreni, imbarcazioni, diritti di usufrutto su azioni e persino basi per pizza. Come quelle vendute, per un importo di 2,5 milioni di euro, il 28 maggio 2001 da una delle società pratesi a una delle due "scatole vuote" a Londra. Lo stesso giorno la stessa partita di prodotto era stata ceduta a un'altra delle società del Gruppo, per poi tornare esattamente al punto di partenza prima del calar del sole. Tre proprietari nell'arco della stessa giornata, come d'altronde accadeva anche per gli yacht. E non è neanche il caso più eclatante.

La sentenza
"E' da ritenersi che tutte le fatture contestate fossero relative a operazioni inesistenti". Così si legge nella sentenza della Commissione tributaria provinciale di Prato, depositata lo scorso 18 gennaio. Il giudice ha premesso che non può trattarsi di elusione, come sostenuto dalla difesa, perché il comportamento elusivo presuppone comunque "l'effettività delle operazioni" e nel caso specifico è evidente la natura solo fittizia delle attività di compravendita, "particolarmente se si collegano le une alle altre". E ciò porta a ritenere che l'unico obiettivo fosse la maturazione del credito Iva.
"Le vendite di beni - prosegue la sentenza - per ingenti importi indicati nelle fatture si succedevano per il medesimo prezzo nello stesso giorno o a pochissima distanza di tempo", lasciando alla fine i beni "nei medesimi luoghi in cui già si trovavano e dai quali non erano mai stati spostati". D'altra parte sia gli accertamenti svolti in sede penale, sia le carenze documentali, "cui hanno tentato vanamente di far fronte le società (...), valgono a dimostrare ampiamente come del tutto fittizie fossero le stesse controparti estere".

 
Chiara Ciranda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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