Frutti vantaggiosi dalla selezione meccanica - Risoluzione n. 249/E del 12 settembre 2007.


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Frutti vantaggiosi dalla selezione meccanica - Risoluzione n. 249/E del 12 settembre 2007.
Autore: Manuela Dolei - aggiornato il 13/09/2007
N° doc. 3938
13 09 2007 - Edizione delle 13:30  
 
Risoluzione n. 249/E del 12 settembre 2007

Frutti vantaggiosi dalla selezione meccanica

Allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi è applicabile l'aliquota agevolata del 10 per cento
 
Iva ridotta al 10% per cento per le prestazioni di smaltimento dei rifiuti non pericolosi derivati dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani, rese da un'impresa appaltatrice a una società che svolge attività di gestione dei rifiuti in base a un contratto di servizio stipulato con un ente locale.
Tali prestazioni, infatti, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, sono riconducibili al numero 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata per le "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto (...)".
E' quanto precisa l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 249/E del 12 settembre.

L'incertezza su quale aliquota applicare alle attività appaltate nasceva dal fatto che il Dlgs 22/1997, richiamato dal numero 127-sexiesdecies, è stato abrogato dal Dlgs 152/2006, recante la nuova normativa ambientale. La risoluzione chiarisce che, a seguito dell'abrogazione, il richiamo al Dlgs 22/1997 deve intendersi riferito al nuovo Dlgs 152/2006; pertanto, i richiami alla vecchia normativa relativi alle definizioni di attività di "gestione, stoccaggio e deposito temporaneo" e alla nozione di "rifiuti speciali" vanno riferiti alle analoghe disposizioni contenute nel Dlgs 152/2006.

Un ulteriore dubbio scaturiva dalla circostanza che la nuova disciplina contiene un'altra disposizione rilevante per il caso in esame: tra i rifiuti speciali sono ricompresi quelli "derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani", che nella previgente classificazione non costituivano oggetto di espressa previsione normativa.

In considerazione del carattere tecnico extra fiscale delle problematiche, l'agenzia delle Entrate si è avvalsa del parere del ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, per verificare se il legislatore abbia inteso introdurre una nuova categoria di rifiuti speciali oppure si sia limitato a individuare una categoria speciale all'interno di quella più ampia dei rifiuti.
Il ministero interpellato ha chiarito che i "rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani", classificati come rifiuti speciali dalla lettera n dell'articolo 184, comma 3, Dlgs 152/2006, "possono considerarsi una specificazione della più generale categoria di rifiuti indicata nella lettera g)" del previgente articolo 7, comma 3, Dlgs 22/1997, ossia dei "rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti".

La risoluzione, quindi, precisa che il richiamo alla lettera g) del previgente articolo 7, comma 3, Dlgs 22/1997 deve intendersi riferito sia alla lettera g) dell'articolo 184, comma 3, Dlgs 152/2006 ("rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti") che alla lettera n) ("rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani").
Ne consegue che i corrispettivi erogati alle imprese appaltatrici per le prestazioni di smaltimento dei rifiuti derivati dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani sono assoggettati all'aliquota Iva ridotta al 10 per cento.

 
Manuela Dolei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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