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01 10 2007 - Edizione delle 15:00 | |
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Risoluzione n. 273/E del 28 settembre 2007 |
Fuori Iva l'oro "straniero" che esce dalla Ue |
È un bene non esistente nel territorio nazionale e non si tratta di acquisto intracomunitario |
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Le cessioni di oro nei confronti di clienti residenti in Paesi extracomunitari effettuate con l’intervento di una banca inglese ovvero di altri operatori esteri specializzati sono operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva in quanto riguardano beni non esistenti fisicamente nel territorio dello Stato, per le quali non si verificano i presupposti dell’acquisto intracomunitario. Quanto al presupposto territoriale delle prestazioni rese dalla banca inglese nei confronti del venditore, le stesse si devono considerare effettuate nel Regno Unito.
Queste le conclusioni cui giunge la risoluzione n. 273/E del 28 settembre, con cui l'agenzia delle Entrate risponde all'interpello formulato da una società operante nel settore del commercio di oro “da investimento” e di oro “industriale”. L'azienda intende affidarsi a una banca inglese, presso la quale ha acceso un "conto metallo" dove deposita determinate quantità di oro puro, per la successiva vendita a clienti residenti in paesi extraUe. In pratica, ricevuta la richiesta di fornitura, la società girerebbe l'ordine alla banca perché provveda alla materiale consegna del bene sotto forma di lingotti ed emetterebbe fattura nei confronti del cliente.
In relazione alle operazioni descritte, dunque, i tecnici dell'Amministrazione finanziaria sono chiamati a chiarire il corretto inquadramento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ebbene, come detto, la vendita di un bene non esistente nel territorio nazionale va inquadrata come operazione estranea all'ambito Iva, per la quale non si verificano i presupposti dell’acquisto intracomunitario (articolo 7, secondo comma, Dpr 633/1972) e da registrare nella sola contabilità generale a conto vendite. Le varie prestazioni rese dalla banca inglese (gestione del “conto metallo”, contatti con altri operatori, messa a disposizione dell’oro e suo trasporto all’estero) rappresentano, invece, un insieme di operazioni che non è possibile distinguere singolarmente e che vanno considerate effettuate nel Regno Unito. Infatti, “il luogo di una prestazione di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la prestazione di servizi viene resa…” (articolo 7, terzo comma, Dpr 633/1972).
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r.fo. | |