Fusione troppo 'fumosa'. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive non si pronuncia - Parere n. 19 deliberato il 9 maggio 2007.


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Fusione troppo 'fumosa'. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive non si pronuncia - Parere n. 19 deliberato il 9 maggio 2007.
Autore: Antonina Giordano - aggiornato il 07/08/2007
N° doc. 3808
07 08 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Parere n. 19 deliberato il 9 maggio 2007

Fusione troppo “fumosa”. Il comitato non si pronuncia

Determinanti la vaga rappresentazione dei fatti e l’inconsistenza della documentazione probatoria
 
Una evanescente rappresentazione della soluzione interpretativa prospettata, in paio con la mancanza di documentazione essenziale, preclude la possibilità di interloquire con l’Amministrazione vanificando, nel contempo, la natura propria dell’istituto dell’interpello, voluto dal legislatore per porre in rapporto dialettico il contribuente con il fisco.
Quelle alle quali si è fatto riferimento sono le condizioni minimali per un approccio nel merito della fattispecie addotta. L’assenza del contenuto indefettibile nell’interpello, necessaria per la valutazione, preclude l’analisi e la stessa possibilità di differirla facendo ricorso alla facoltà d’integrazione istruttoria prevista dal comma 13 dell’articolo 5 del regolamento, adottato con il Dm n. 194 del 13 giugno 1997.

Tale criterio risulta ormai sedimentato nell’orientamento del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive e trova un’ulteriore evidenza nel parere in esame, emesso in risposta a un’istanza d’interpello, con la quale una società (X srl) chiede una valutazione circa l’elusività o meno dell’operazione straordinaria di fusione per incorporazione della società Y srl.
Dalla rappresentazione dei fatti contenuta nell’istanza, si evince che l’interpellante ha per oggetto sociale l’attività edilizia nonché l’acquisto, la permuta, la vendita, la conduzione e l’amministrazione di beni immobili, il loro sfruttamento in qualunque modo e forma, l’assunzione e concessione di locazioni, sublocazioni e ogni altro diritto totale o parziale, reale o meno sugli immobili.
Il capitale sociale, ammontante a 10mila euro, è attualmente suddiviso tra l’ amministratore unico della società, che detiene una quota pari a 200 euro e la società Z spa, che detiene una quota pari a 9.800 euro.

La società istante non risulta essere proprietaria di immobili ed esercita esclusivamente l’attività di sublocazione di un unico immobile commerciale ricevuto in locazione dalla società Y srl. In considerazione del fatto che la società X srl si limita a sublocare un unico immobile già nella disponibilità della società Y srl, al fine di ottenere una semplificazione gestionale con conseguente riduzione dei costi, è intenzione della società interpellante procedere a un’operazione straordinaria consistente in una fusione per incorporazione della società Y srl. In tal modo, il suddetto immobile, a seguito dell’operazione, verrebbe gestito da un’unica società con conseguente eliminazione della sublocazione.
Secondo quanto prospettato nell’istanza di interpello, l’operazione straordinaria non avrebbe finalità elusive in quanto sarebbe sorretta dalle valide ragioni economiche ravvisabili nella semplificazione gestionale con la conseguente riduzione dei costi, non si verificherebbe alcun risparmio di imposta "per i motivi legati alla neutralità fiscale delle fusioni" e non si aggirerebbe alcun obbligo o divieto. In particolare, viene dichiarato che "non sono praticabili vie alternative, alla sopraindicata fusione, che prevedano il consenso del subconduttore, come ad esempio la cessione del contratto di sublocazione dalla X srl alla Y srl".

Il Comitato consultivo, come si è anticipato in premessa, rileva che l’istanza è formulata in termini assolutamente generici e che le informazioni e la documentazione fornite non consentono un compiuto inquadramento della situazione giuridico – economica in essere e di quella che si intende realizzare attraverso l’operazione straordinaria rappresentata, al fine di valutarne la sua potenziale elusività. Infatti, non sono state rappresentate adeguatamente le ragioni economico-giuridiche dell’operazione che si vorrebbe porre in essere, in considerazione del fatto che le motivazioni sottostanti l’operazione di fusione per incorporazione sono accennate con locuzioni generiche e non analiticamente rappresentate attraverso il riferimento a concrete e specifiche situazioni che caratterizzino peculiarmente i presupposti e le finalità dell’operazione stessa, rispetto ad altre parimenti ipotizzabili. Inoltre, sono lacunose le informazioni sul bene immobile di cui si fa riferimento nell’istanza di interpello (descrizione, valore normale, contratto di locazione finanziaria della società Y srl con la società W spa, contratti di locazione non finanziaria), nonché sugli importi riferibili all’operazione in oggetto, dati non rinvenibili né nell’istanza presentata né nella documentazione allegata e, infine, manca un progetto/bozza di progetto di fusione.
L’evento fenomenico, rappresentato da un’operazione di fusione ovvero da una di quelle fattispecie che il legislatore ha tassativamente censito tra quelle per le quali può radicarsi la legittimazione consultiva del Comitato, non è sufficiente a determinare un accesso nel merito qualora il contribuente si mostri poco collaborativo, contravvenendo al proprio onere probatorio.

Non pare esservi dubbio sul fatto che tale “operazione” sia effettivamente l’evento topico sopra detto, decisivo ai fini della delibera di un parere sulla elusività o meno del comportamento del contribuente, sol che ci si soffermi su un’attenta lettura interpretativa delle disposizioni in materia d’interpello antielusivo, in seno alle quali acquistano una fondamentale valenza orientativa, dal punto di vista ermeneutico, le seguenti espressioni: "fermo restando il potere dell’Amministrazione di controllare l’effettiva esecuzione dell’operazione; ...conoscere l’avviso dell’Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario dell’operazione che intende porre in essere e l’abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell’Amministrazione".

Sono dunque solo la perimetrazione descrittiva e la dotazione probatoria, da parte del contribuente interessato, di una specifica e concreta “operazione” - che il contribuente medesimo abbia in animo di realizzare, e, pertanto, non abbia ancora effettivamente posto in essere - che consente all’Amministrazione finanziaria, e, per essa, al Comitato, di attivare sostanzialmente il proprio ruolo consultivo.
Senza una specificazione illustrativa dell’“operazione” da parte del contribuente, si ribadisce, il Comitato versa nella oggettiva impossibilità di esaminarne la natura, di valutarne il trattamento tributario, di dettare, in proposito, le eventuali prescrizioni da osservare, né, più in generale, può l’Amministrazione finanziaria controllare che l’operazione medesima abbia avuto effettiva esecuzione, da parte del contribuente, nei termini dallo stesso proposti.

Deve, peraltro, sottolinearsi, poi, che per “operazione” non deve necessariamente intendersi quella dotata dei connotati della singolarità ovvero dell’unicità, ben potendo essa risultare costituita, in verità, da una pluralità di operazioni identiche o simili fra loro: in tale ultima eventualità, tuttavia, è altrettanto ben consentito al contribuente provvedere alla perimetrazione e descrizione esemplificativa di quella essenziale, costituente modulo dell’effettivo complesso iterativo.
In conclusione, non può omettersi di rilevare che, nel caso in esame, l’istante ha mancato di assolvere l’onere deduttivo (ed eventualmente probatorio) che gli competeva alla luce della disposizione ricordata, non potendosi certamente considerare equipollenti mere affermazioni di liceità.

 
Antonina Giordano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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