Fusioni, scissioni, conferimenti: bonus con indipendenza assoluta


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Fusioni, scissioni, conferimenti: bonus con indipendenza assoluta
Autore: Fisco Oggi - Paola Pullella Lucano - aggiornato il 28/05/2009
N° doc. 11041

Fusioni, scissioni, conferimenti:bonus con indipendenza assoluta

Il requisito deve sussistere senza "ombre", così come dispone la norma che ha introdotto l'agevolazione fiscale
Il via libera allo sconto fiscale previsto per le operazioni di riorganizzazione aziendale, realizzate allo scopo di creare nuove realtà produttive con maggiori potenzialità competitive, discende direttamente dalla sussistenza e coesistenza di determinati requisiti. Tra questi, la norma agevolativa include quello dell'indipendenza. Vale a dire che l'aggregazione deve avvenire tra società slegate da qualsiasi rapporto di partecipazione: non devono far parte dello stesso gruppo, né essere in qualche modo controllate dallo stesso soggetto.
La rigidità del dettato normativo (articolo 1, commi da 242 a 249, legge 296/2006) trova la sua giustificazione nel fatto che il beneficio fiscale va concesso soltanto in presenza di aggregazioni, se si vuole, "limpide" e non architettate per ottenere esclusivamente un risparmio d'imposta.
Detto ciò, con la risoluzione n. 134/E del 28 maggio, l'Agenzia nega l'applicazione del bonus, consistente nel riconoscimento fiscale gratuito, fino a un massimo di 5 milioni di euro, del disavanzo da concambio emergente da operazioni di fusione, scissione e, nell'ipotesi di conferimento d'azienda (ai sensi dell'articolo 176 del Tuir), del maggiore valore iscritto dalla conferitaria, all'ipotesi riorganizzativa prospettata.
Un caso particolarmente articolato, in gioco due gruppi societari e un conferimento tra due rispettive controllate "tra loro" indipendenti. Soltanto tra loro perché, in realtà, c'è un terzo "incomodo", un grande gruppo Zeta che detiene partecipazioni in entrambe le compagini controllanti. Nel dettaglio, possiede per intero la prima e per il 65% la seconda.
Pertanto, tra le partecipanti all'operazione straordinaria, anch'esse in qualche modo controllate da Zeta, si evidenzia un'indipendenza relativa e non assoluta come vorrebbe il disposto normativo.
Nessuna obiezione riguardo alla sussistenza degli altri requisiti.
In effetti, il risultato del conferimento rientra nelle ipotesi previste (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa, di mutua assicurazione, europea di cui al regolamento Ce n. 2157/2001 e cooperativa europea di cui al regolamento Ce n. 1435/2003 - residente nello Stato).
Il conferimento si è realizzato nel 2008 (l'agevolazione è concessa per operazioni effettuate nel corso del 2007 o 2008) tra società che hanno svolto una effettiva attività d'impresa nel biennio precedente.
Unico neo la limitata indipendenza, insormontabile anche se, a detta dell'istante, la partecipazione di Zeta (soggetto diverso da quelli di diritto privato) al capitale dei due gruppi societari non si concretizza in una vera e propria funzione di controllo e, di conseguenza, non determina l'appartenenza delle partecipanti allo stesso gruppo.
Tale funzione di Zeta, per gli esperti dell'Agenzia, è insignificante per la concessione del bonus, in quanto la norma (comma 244, secondo cui l'agevolazione non si applica "qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2395 del codice civile") va letta e interpretata così com'è, senza alcuna deroga.

Paola Pullella Lucano - pubblicato il 28/05/2009
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