Garante del contribuente: provvedimenti non vincolanti.


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Garante del contribuente: provvedimenti non vincolanti.
Autore: Marco Denaro - aggiornato il 24/09/2007
N° doc. 3981
24 09 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Tar Basilicata, sentenza n. 498 del 12 luglio 2007

Garante del contribuente: provvedimenti non vincolanti

Dagli atti dell'Organo, nessun obbligo per uffici finanziari e concessionari della riscossione
 
Le decisioni e i provvedimenti emessi dal Garante dei diritti del contribuente devono essere considerati alla stregua di semplici opinioni e, come tali, non produttive di effetti lesivi da far valere in sede giurisdizionale. E' il parere del Tar della Basilicata, espresso con la sentenza n. 498 dello scorso 12 luglio. In altri termini, per i magistrati amministrativi, gli atti dell'Organo previsto dallo Statuto del contribuente non sono vincolanti per gli uffici finanziari e i concessionari del servizio riscossione, in quanto costituiscono un "mero sollecito" a cui non corrisponde un obbligo giuridico, per i soggetti destinatari dell'atto, di adeguarsi alle disposizioni ivi contenute.

La vicenda ha origine dal ricorso proposto nel 2004 da un concessionario del servizio riscossione tributi allo scopo di ottenere l'annullamento del provvedimento definitivo emesso dal Garante del contribuente della regione lucana, nella parte in cui erano state dichiarate "nulle, perché contrarie alle leggi sulla protezione dei dati personali, le dichiarazioni sostitutive in atti, chieste ed ottenute...sul conto del contribuente".

In precedenza, nel 2003, il concessionario ricorrente, nel tentativo di recuperare coattivamente il credito tributario di un contribuente moroso, prima tentava, inutilmente, di procedere al fermo amministrativo dell'auto e, in un secondo momento, chiedeva, sempre invano, a soggetti terzi la dichiarazione di cui all'attuale articolo 75-bis del Dpr 602/1973 (ai sensi del quale "il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore"), disposizione in vigore solo dal 1° gennaio 2005 e, quindi, non esistente al tempo dei fatti di causa.

Il contribuente moroso, "seccato" per l'attività indagatrice svolta dalla Società concessionaria - generatrice, secondo il suo punto di vista, di un danno economico e di immagine, svolgendosi i fatti in un piccolo comune - chiedeva al Garante del contribuente se il suddetto comportamento della società ricorrente fosse legittimo.

Il Garante, con provvedimento definitivo del 21 giugno 2004, dichiarava nulle, perché contrarie alla normativa sulla privacy, le dichiarazioni sostitutive depositate in atti, chieste e ottenute dal concessionario ai concittadini del contribuente, sul conto di quest'ultimo.

L'Organo motivava la sua decisione sulla base delle seguenti circostanze:
  • all'epoca dei fatti, non esisteva una norma che potesse legittimare il concessionario a chiedere informazioni - sotto forma di dichiarazione scritta o in altro modo - sui rapporti crediti/debiti tra il contribuente moroso e terzi (come detto, dal 1° gennaio 2005, tale comportamento trova fondamento nell'articolo 75-bis)
  • con risoluzione n. 35/2004, la direzione centrale Rapporti con enti esterni dell'agenzia delle Entrate aveva statuito che i concessionari del servizio nazionale di riscossione tributi dovevano astenersi dal richiedere le predette dichiarazioni sostitutive, poiché il Garante della privacy aveva ritenuto illegittima la prassi di chiedere a terzi, eventuali debitori del contribuente moroso, il rilascio di qualsivoglia dichiarazione sostitutiva.

I magistrati amministrativi hanno dichiarato inammissibile il ricorso del concessionario, evidenziando che, con il provvedimento impugnato, il Garante non aveva fatto altro che esercitare il suo potere di attivazione della procedura di autotutela - così come previsto e disciplinato dall'articolo 13, comma 6, dello Statuto del contribuente - qualificando come nulle le dichiarazioni sostitutive rese da terze persone, nella qualità di potenziali debitori del contribuente moroso.

Tuttavia, hanno proseguito i giudici amministrativi, tale qualificazione non lede gli interessi giuridici del concessionario, in quanto "...mera manifestazione di opinione, per cui, sebbene contenga un giudizio di illiceità dell'operato della medesima società ricorrente, non impedisce effettivamente un qualsiasi utilizzo di tali dichiarazioni sostitutive da parte della società ricorrente. Infatti, il vigente ordinamento giuridico non prevede espressamente l'obbligo dell'Amministrazione Finanziaria o dei concessionari della riscossione di emanare il provvedimento di autotutela, richiesto dal Garante del Contribuente, o di adeguarsi alle decisioni assunte dal Garante del Contribuente, per cui gli atti del Garante del Contribuente non sono vincolanti e perciò non producono nemmeno effetti lesivi, ma costituiscono soltanto atti di sollecito, dai quali tutt'al più può derivare soltanto un obbligo di rispondere all'istanza di autotutela e/o di riesaminare la pratica, presentata dal contribuente".

Per completezza di trattazione, si ritiene utile ricordare che lo Statuto del contribuente ha visto la luce con l'obiettivo di rendere più efficace la cooperazione tra Fisco e cittadini-contribuenti, nell'ottica di un rapporto di proficua partecipazione di questi ultimi all'adempimento degli obblighi tributari.
Tuttavia, lo Statuto non ha trovato, finora, una piena e tangibile attuazione - proprio di recente la Corte dei conti ha messo in evidenza luci e ombre dello stato di attuazione dello stesso - proprio perché ai poteri attribuiti allo stesso Garante del contribuente non è correlata una specifica norma sanzionatoria, da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute (da qui nasce la richiesta, di alcuna parte della dottrina, di attribuire valore costituzionale allo Statuto del contribuente).

 
Marco Denaro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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