General contractor: un'autostrada verso l'inversione contabile - Risoluzione n. 155/E del 5 luglio 2007.


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General contractor: un'autostrada verso l'inversione contabile - Risoluzione n. 155/E del 5 luglio 2007.
Autore: Alfonso Lucarelli - aggiornato il 06/07/2007
N° doc. 3613
06 07 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Risoluzione n. 155/E del 5 luglio 2007

General contractor: un'autostrada verso l'inversione contabile

Inquadrabili come subappalti gli eventuali successivi accordi con soggetti terzi per l'affidamento di lavori
 
Il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle prestazioni di servizi rese, nel settore edile, da soggetti terzi all'impresa che agisce in qualità di "contraente generale". E' la conclusione cui è giunta l'Agenzia delle entrate (risoluzione n. 155/E del 5 luglio 2007) che, chiarendo un punto affatto pacifico in dottrina, ha specificato che l'affidamento al general contractor della realizzazione di infrastrutture rientra fra le tipologie di contratti di appalto pubblico. All'interno di tale schema, lo stesso contraente generale assume, perciò, il ruolo di appaltatore, con la conseguenza che gli accordi da esso stipulati con altri soggetti, per l'affidamento di lavori, sono giuridicamente inquadrabili come contratti di subappalto.

L'Amministrazione finanziaria ancora una volta è stata chiamata a risolvere problemi interpretativi legati al reverse charge. Questa volta, però, a essere in discussione non era l'inquadrabilità di una determinata attività fra quelle "edili" (cfr "Reverse-charge: porte aperte alle manutenzioni idrauliche" su FISCOoggi del 5 luglio 2007), bensì l'esatta individuazione di uno schema contrattuale.

I dubbi sull'esistenza della "catena di rapporti giuridici" (committente-appaltatore-subappaltatore), necessaria per l'applicabilità del meccanismo, sono sorti come diretta conseguenza della posizione assunta dall'Ance con la circolare n. 280 del 2007. Per l'Associazione nazionale costruttori edili, difatti, relativamente alla parte dei lavori affidati dal general contractor a terzi, si ravvisavano gli estremi di un contratto di appalto in senso stretto e non di subappalto, in quanto, in questa specifica funzione, il contraente generale è destinatario di funzioni proprie dell'ente appaltante. Da qui, l'esclusione del regime di inversione contabile.

L'Agenzia delle entrate, di parere opposto, fa discendere la sua interpretazione direttamente dal nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Dlgs 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, il riferimento è alla definizione di contratto di affidamento a contraente generale per la realizzazione di infrastrutture, all'articolo 3 del citato decreto legislativo, che specificamente parla di "appalti pubblici", nonché a quanto disposto del successivo articolo 176, norma in base alla quale i rapporti tra soggetto aggiudicatore e general contractor sono regolati, tra l'altro, dalle norme del Codice civile disciplinanti l'appalto.

Quindi, nell'ipotesi di affidamento di lavori, da parte del contraente generale a un altro soggetto (a questo punto, subappaltatore), sussistono, per l'Amministrazione, tutti gli elementi richiesti per l'applicazione dell'inversione contabile, regime esteso alle prestazioni rese nel settore dell'edilizia con lo specifico scopo di contrastare fenomeno fraudolenti.
Del resto, come ricordato nel documento di prassi in commento, ad avvalorare tale tesi, intervengono le stesse indicazioni rese nella relazione governativa al Dl n. 223/2006, documento nel quale si legge che "l'attribuzione della qualità di debitore d'imposta al soggetto capofila, sia esso un costruttore o un general contractor, garantisce adeguata tutela all'erario attesa la normale affidabilità dei contribuenti maggiori".

 
Alfonso Lucarelli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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