Gioia 'comune': in arrivo nuove risorse.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Gioia 'comune': in arrivo nuove risorse.
Autore: Argentino D'Auro - aggiornato il 23/05/2006
N° doc. 1532
23 05 2006 - Edizione delle 12:45  
 
Circolare n. 1/Dpf del 10 maggio 2006

Gioia "comune": in arrivo nuove risorse

Addizionale Irpef incrementabile anche per gli enti locali che avevano deliberato l’aumento dopo il 29 settembre 2002
 
Il dipartimento per le Politiche fiscali, con la circolare n. 1/Dpf del 10 maggio 2006 ha chiarito che anche i Comuni che hanno deliberato l’aumento delle addizionali Irpef dopo il 29 settembre 2002 possono incrementarle dello 0,1 per cento.
La vicenda della sospensione degli aumenti dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si arricchisce di un nuovo capitolo che muta ancora una volta l’orientamento assunto dal legislatore in proposito, recepito ed esplicato, prima che intervenisse il documento di prassi in commento, con la circolare n. 1/Dpf del 18 marzo 2005.

Da un rigido atteggiamento preclusivo, ossequioso dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), teso al disconoscimento dell’efficacia delle delibere comunali adottate dopo il 29 settembre 2002, incrementative di aliquote già in vigore, o istitutive ex novo delle medesime, si è passati a un atteggiamento più accomandante del legislatore che con l’articolo 1, comma 51, della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) ha consentito una lieve variazione in aumento delle addizionali Irpef solo ai Comuni che, al primo gennaio 2005, data di entrata in vigore della citata legge n. 311/2004, non avevano adottato precedenti delibere di variazioni dell’addizionale all’Irpef.
Inoltre, vincolava l’incremento in questione allo 0,1 per cento, in luogo dello 0,5 per cento originariamente previsto dall’articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 360/98 che ha introdotto l’addizionale in questione, da attuare nel corso del triennio 2005, 2006 e 2007.

La ratio della norma mirava a sbloccare, sia pur parzialmente, il divieto di variazione in aumento dell’addizionale comunale e, nel contempo, a restituire un lieve margine di autonomia tributaria a quei Comuni che, nel periodo intercorrente dal 29 settembre 2002 al 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore della legge n. 311/2004, non si erano avvalsi della facoltà di aumentare l’addizionale.
La circolare n. 1/Dpf, emanata lo scorso 10 maggio, preliminarmente richiama il necessario riallineamento operato dall’articolo 1, comma 165, della Finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), relativo alla sfasatura temporale esistente tra l’originaria norma istitutiva del blocco delle addizionali (articolo 3, legge 289/2002) e quella intervenuta successivamente (articolo 1, comma 51, legge 311/2004) che prevedevano, rispettivamente, il 31 dicembre 2005 e il 31 dicembre 2006, termine ultimo di operatività della sospensione del blocco dell’addizionale comunale.

Ad avviso del Dpf, la sospensione in questione è destinata a perdurare fino al 31 dicembre 2006, con la conseguenza che il comma 165 della legge finanziaria in corso non innova il quadro normativo di riferimento, sostanzialmente proteso a contenere qualsiasi attività deliberativa dei comuni volta ad aumentare le addizionali medesime. Né varia quanto a suo tempo disposto dal comma 51 della legge 311/2004, circa la platea degli enti interessati alla possibilità di aumentare l’addizionale, alle condizioni e subordinatamente ai limiti contenuti nell’articolo 1, comma 51, della già citata legge 311/2004.

In particolare, la circolare in esame precisa che la legge finanziaria per il 2005 stabiliva che gli enti che non potevano avvalersi della facoltà di variare le addizionali erano solo quelli che dopo il 29 settembre 2002, data dalla quale decorreva la sospensione statuita ope legis delle variazioni in aumento, avevano adottato atti deliberativi incrementativi delle addizionali. Detti enti, infatti, pur non potendosi avvalere in concreto degli aumenti, in quanto sospesi legislativamente, perché avvenuti successivamente alla data del 29 settembre 2002, venivano penalizzati in quanto le delibere erano posteriori a tale data, atteso che il più volte richiamato comma 51 intendeva soddisfare esigenze di temperamento degli effetti del blocco delle addizionali con quelle di contenimento della pressione fiscale complessiva.

La situazione di sostanziale paralisi dell’attività impositiva degli enti, cristallizzatasi a seguito del succedersi nel tempo delle citate norme, che hanno di fatto ostacolato l’attività di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, recepita dalla circolare esplicativa del dipartimento per le Politiche fiscali del 18 marzo 2005, non ha trovato d’accordo il Tar Lazio. Come rimarcato dallo stesso Dpf con la circolare in commento, la sentenza n. 12414 del 12 ottobre 2005, emanata dal giudice amministrativo, ha rilevato la situazione di sostanziale disparità in cui versano i Comuni dopo l’entrata in vigore delle norme che hanno disposto il blocco delle addizionali. Essi, infatti, si sono visti riconoscere o meno la facoltà di deliberare variazioni delle addizionali, a seconda che le deliberazioni stesse fossero intervenute prima o dopo la fatidica data del 29 settembre 2002.

Il Tar ha precisato che la facoltà di aumentare le aliquote di cui al comma 51 della legge 311/2004 è attribuita anche a quei Comuni che hanno deliberato l’aumento dopo il 29 settembre 2002, ma che, ricadendo nella fase della sospensione legale degli effetti, di fatto non si sono potuti avvalere dei potenziali aumenti deliberati. Come ricorda sempre la circolare del 10 maggio scorso, tale orientamento è stato condiviso anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 5158/2005 espresso nell’adunanza del 17 gennaio 2006.

Il Dipartimento, pertanto, conformemente a dette pronunce giurisdizionali, ha ritenuto di dover aderire a esse, mutando la posizione fatta propria dalla circolare n. 1 del 2005, riconoscendo il beneficio della facoltà di variare le addizionali anche a quei Comuni che hanno deliberato tali variazioni dopo la data del 29 settembre 2002.
 
Argentino D'Auro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware