Giurisdizione tributaria illimitata.


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Giurisdizione tributaria illimitata.
Autore: Enzo Di Giacomo - aggiornato il 06/12/2005
N° doc. 1015
 
06 12 2005 - Edizione delle 15:00  
 
Corte di cassazione, sentenza n. 23020 del 15 novembre 2005

Giurisdizione tributaria illimitata

La competenza riguarda anche l'individuazione del soggetto obbligato al versamento dell'imposta
 
La giurisdizione fiscale avente a oggetto sia l'an che il quantum della pretesa tributaria, comprende anche l'individuazione del soggetto obbligato al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato.
Quanto precede emerge da una recente sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 15 novembre 2005, n. 23020), in cui è stato affermata la responsabilità illimitata del socio per le tasse dovute dalla società in nome collettivo che aveva cessato la propria attività.

La giurisdizione del giudice tributario, come è noto, risulta attualmente notevolmente ampliata a seguito della modifica apportata dal legislatore all'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da cui risulta una competenza onnicomprensiva delle Commissioni tributarie sui tributi di ogni genere e specie.
La disposizione di cui al citato articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, così come riformulato dall'articolo 12 della legge 448 del 2001 (Finanziaria 2002), ha determinato di fatto un nuovo ambito giurisdizionale del giudice tributario, che risulta notevolmente esteso mediante l'introduzione di una nozione generale e onnicomprensiva di tutti i tributi in sostituzione dell'elenco tassativo esistente nella precedente versione della disposizione.

Il legislatore ha di fatto codificato l'appartenenza alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi a oggetto "i tributi di ogni genere e specie", ivi compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo al servizio sanitario nazionale: rimangono escluse soltanto le controversie concernenti gli atti di esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento. In quest'ultimo caso, trattasi degli atti successivi alla notificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del Dpr n. 602 del 1973, per i quali si continuano ad applicare i rimedi di cui al Titolo II del medesimo decreto. Appartengono al giudice tributario, altresì, le controversie in materia di accessori dell'imposta, tra i quali possono farsi rientrare le somme dovute dall'Amministrazione finanziaria per la svalutazione monetaria su somme indebitamente percepite.

Nella "nuova" giurisdizione delle Commissioni tributarie sono da annoverare anche i giudizi aventi a oggetto il classamento dei terreni e dei fabbricati destinati a unità immobiliari nonché l'attribuzione della rendita catastale, nonché, in materia di tributi locali, alcune specifiche tasse o addizionali che in precedenza ne restavano escluse (come, ad esempio, le controversie concernenti l'addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica).
La nuova elencazione delle competenze in campo tributario pone in luce sempre di più la natura di specialità della giurisdizione delle Commissioni tributarie rispetto a quella del giudice ordinario e, soprattutto, fa assurgere le prime a giudice naturale precostituito per legge in materia tributaria, venendo meno il principio analitico di devoluzione ovvero il preesistente elenco tassativo.

Per quanto riguarda la giurisdizione esclusiva del giudice tributario, la giurisprudenza si è espressa ritenendo che questa sussiste a prescindere dalla tipologia dell'atto notificato, essendo sufficiente che si tratti di una controversia avente a oggetto un tributo(1).
La giurisprudenza ha ritenuto recentemente che nel nuovo ambito giurisdizionale delle Commissioni tributarie possano farsi rientrare i diritti camerali ovvero le controversie concernenti le contestazioni sui diritti di iscrizione annuale in albi e registri alle Camere di commercio. In tale pronunciamento è stato affermato che il diritto di iscrizione annuale in albi e registri delle Camere di commercio è equiparabile a un tributo e la competenza in caso di contestazioni su di esso spetta alle Commissioni tributarie. Pertanto, i tributi camerali appartengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie sulla base del nuovo criterio generale di ripartizione delle competenze di cui all'articolo 2 del Dlgs n. 546/1992, escludendo che il diritto camerale possa rientrare nella nozione di tributo locale, atteso che tale nozione è attribuita solo ai tributi amministrati dagli enti pubblici territoriali(2).

L'affermazione dell'appartenenza al giudice tributario non solo delle controversie concernenti l'imposta ma anche di quelle aventi a oggetto l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta, è stata ribadita anche in precedenza dalla giurisprudenza della suprema Corte, anche se in fattispecie diverse (Cfr. Cass. 15 aprile 2005, n. 7792). In questo caso, i giudici hanno riconosciuto la competenza delle Commissioni tributarie a pronunciarsi sui debiti ereditari dovuti dal soggetto designato nell'ipotesi di accettazione con beneficio di inventario.
Nella fattispecie portata al vaglio della Corte di cassazione, si era verificata la cessazione di attività di una società in nome collettivo e, per i debiti risultanti a carico di quest'ultima, l'Amministrazione finanziaria mediante avviso di liquidazione ha fatto valere il credito nei confronti di una socia, la quale è tenuta a rispondere solidalmente e illimitato per le obbligazioni sociali assunte dalla società in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 2291, comma 1, del codice civile(3).

I giudici di legittimità, uniformandosi a precedenti pronunce della medesima Corte, hanno affermato che la giurisdizione fiscale, avendo a oggetto sia l'an (debeatur, attraverso cui si definisce giuridicamente l'evento e il soggetto passivo dell'imposta) che il quantum (debeatur, attraverso cui si misura l'evento economico) della pretesa tributaria, comprende anche l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato.
Da quanto precede consegue, quindi, che, nel caso di cessazione di una società in nome collettivo (società di persone che, pur essendo priva di personalità giuridica, è dotata di autonomia patrimoniale e in cui i soci sono tenuti in via solidale per i debiti della società), il soggetto potrà adire, al fine di far valere il proprio credito, la Commissione tributaria, competente anche a decidere su controversie aventi a oggetto l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta.

NOTE
1. Ctp Matera n. 4573 del 2004.

2. Cass., SS.UU., sentenza 24 giugno 2005, n. 13549.

3. Cass. 4 maggio 2001, n. 6260. La responsabilità solidale e illimitata del socio, di cui all'articolo 2291, comma 1, del c.c., per i debiti della Snc, opera anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti.
Cfr.anche Cass. 29 ottobre 1997, n. 10638. In tema di imposte dirette, è legittima la notifica al socio dell'avviso di mora per il pagamento di ritenute alla fonte operate dalla società ma non versate all'erario in virtù del principio contenuto nell'articolo 2291, comma 1, del c.c., ovvero per la sua qualità di debitore solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni assunte dalla società.

 
Enzo Di Giacomo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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