Gli enti di tipo associativo (3). Nell'ultima parte dell'approfondimento, una disamina della natura di ordini e collegi professionali .


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Gli enti di tipo associativo (3). Nell'ultima parte dell'approfondimento, una disamina della natura di ordini e collegi professionali .
Autore: Fabio Carrirolo - aggiornato il 21/12/2006
N° doc. 1930

Viaggio nel "non profit"

Gli enti di tipo associativo (3)

Nell'ultima parte dell'approfondimento, una disamina della natura di ordini e collegi professionali

Associazioni di promozione sociale
Le associazioni di promozione sociale sono disciplinate dalla legge 7/12/2000, n. 383, il cui articolo 2, comma 1, le definisce come "le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati".

Tali associazioni, ai sensi dell'articolo 27 della legge del 2000, sono legittimate:

  1. a promuovere azioni giurisdizionali e a intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione
  2. a intervenire in giudizi civili e penali, per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione
  3. a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa, per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b)
  4. a intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9, legge 7/8/1990, n. 241.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, le "provvidenze creditizie e fideiussorie", previste per le cooperative e i loro consorzi, sono estese anche alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei relativi registri che, nell'ambito di apposite convenzioni, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

Tra le altre cose, le Aps ottengono alcuni specifici benefici fiscali, che si aggiungono a quelli a esse già spettanti in quanto enti non commerciali di tipo associativo, relativi all'imposta sugli intrattenimenti, alle erogazioni liberali, a possibili riduzioni dei tributi locali, mentre - in generale - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

Associazioni sportive: la legge 16/12/1991, n. 398
Al regime fiscale "dedicato", previsto per lo sport dilettantistico, possono accedere le associazioni sportive dilettantistiche che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi dall'esercizio di attività commerciali per un importo non superiore a 250mila euro. Il limite è stato così innalzato, rispetto alla precedente soglia di 185.924,48 euro, a opera del comma 2 dell'articolo 90 della legge 289/2002, con vigenza dal periodo d'imposta in corso allo gennaio 2003.

Non entrano nel computo della soglia limite i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli conseguiti per il tramite della raccolta pubblica di fondi, effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del Tuir, anche se nei limiti di due eventi per anno e fino all'importo stabilito annualmente per decreto (attualmente 51.645,69 euro).

L'agevolazione si rende applicabile per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che, appunto, si avvalgono delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991.
Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 398/1991, anche il premio di addestramento e di formazione tecnica, di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, non concorre alla formazione del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime speciale.

Ai fini Ires, il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche, che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime speciale, si determina applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento, e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
Qualora venga superato, nel corso del periodo d'imposta, il limite di 250mila euro di ricavi, l'opzione per l'applicazione del regime di cui alla legge 398/1991 cessa di avere efficacia a decorrere dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il superamento, e tornano ad avere efficacia gli ordinari obblighi contabili e di determinazione del reddito.

Prassi ufficiale: associazioni di categoria e ordini e collegi
Gli enti associativi agevolati sono cosa diversa, ai fini fiscali, rispetto agli ordini e ai collegi professionali, e quindi può risultare dirimente, ai fini del riconoscimento dei benefici tributari, stabilire l'esatta natura dell'ente.
A questo riguardo, si considerino le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione 5/8/2004, n. 112/E; in tale documento, che rispondeva a un quesito riguardante la federazione degli infermieri professionali, è chiarito che: "le associazioni di categoria sono associazioni di diritto privato liberamente e spontaneamente costituite che si prefiggono anzitutto di tutelare gli interessi economici specifici della categoria; diversi dalle associazioni di categoria, con le quali coesistono, sono gli ordini e collegi professionali, enti pubblici comprendenti tutti gli esercenti determinate professioni di pubblico interesse: essi perseguono infatti finalità di carattere essenzialmente pubblicistico che sono riconosciute dallo Stato a causa del rilievo sociale delle professioni stesse".

Le funzioni principali degli ordini e collegi (se per l'esercizio della professione è richiesta la laurea l'ente prende il nome di ordine, se è richiesto invece un diploma l'ente prende il nome di collegio) sono di provvedere alla tenuta degli albi professionali, alla disciplina degli iscritti e alle questioni relative agli onorari.

Sulla base di tali argomentazioni, la federazione istante - che ha la natura giuridica di ente pubblico non economico istituito per vigilare, coordinare e promuovere l'attività dei collegi provinciali degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, collaborando con le autorità dello Stato nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono interessare i collegi - è stata "esclusa" dai benefici dell'articolo 148, comma 3, del Tuir, e dell'articolo 4, comma 5, del Dpr n. 633/1972, "i quali limitano esattamente l'ambito di applicazione delle disposizioni da essi recate alle associazioni ivi espressamente elencate, tra le quali le associazioni di categoria".

3 - fine. Le prime due puntate sono state pubblicate martedì 19 e mercoledì 20


Fabio Carrirolo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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