Gli scambi infragruppo non sfuggono alla fattura - Sentenza n. 7964 del 30 marzo 2007.


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Gli scambi infragruppo non sfuggono alla fattura - Sentenza n. 7964 del 30 marzo 2007.
Autore: Mauro Di Biasi - aggiornato il 30/04/2007
N° doc. 3252
30 04 2007 - Edizione delle 14:00  
 
Sentenza n. 7964 del 30 marzo 2007

Gli scambi infragruppo non sfuggono alla fattura

Ogni società di una holding va considerata quale ente distinto, dotato di propria personalità giuridica
 
Con la sentenza n. 7964 del 30 marzo 2007, la Corte di cassazione, cassando la decisione dei giudici tributari di secondo grado e dando ragione all'Amministrazione finanziaria, ha recisamente affermato, in tema di operazioni Iva infragruppo, che sussiste l'obbligo di fatturazione anche per i passaggi di merce posti in essere tra società facenti capo allo stesso gruppo o alla stessa holding, essendo ciascuna di esse un soggetto distinto e dotato di propria personalità giuridica e finendo altrimenti per violarsi, in caso contrario, il chiaro disposto di cui all'articolo 21 del Dpr n. 633/1972.

Il fatto
L'ufficio delle Entrate di Siracusa notificava a una società siciliana diversi avvisi di rettifica Iva in relazione a operazioni di passaggio di beni effettuate tra quest'ultima e altre società appartenenti al medesimo gruppo societario di cui la prima faceva parte.
Avverso tali determinazioni, la società contribuente proponeva ricorso avanti la competente Commissione tributaria provinciale.
I giudici tributari di primo grado accoglievano l'istanza della contribuente, annullando conseguenzialmente gli avvisi emessi dall'ufficio impositore.

Contro tale decisione, l'Amministrazione finanziaria interponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, ma anche in secondo grado i magistrati tributari continuavano a dare ragione alla società istante sulla scorta della considerazione che l'inadempienza fiscale contestata dall'ufficio delle Entrate alla società fosse una mera inadempienza formale non legittimante l'emissione di avvisi di rettifica.
A giudizio dei magistrati tributari, infatti, la previsione dell'articolo 21 del Dpr n. 633/1972, a mente del quale il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio è tenuto, per ciascuna operazione imponibile, a emettere fattura, sarebbe rispettata, in ipotesi di società appartenenti al medesimo gruppo o facenti capo alla medesima holding, dalla fatturazione effettuata, al momento dell'acquisto della merce da una società terza, dalla sola società del gruppo effettivamente acquirente. Gli eventuali e successivi passaggi della stessa merce tra i vari enti appartenenti al gruppo societario non sarebbero, invece, ad avviso dei giudici isolani, sottoposti ad alcun obbligo di fatturazione, essendo quest'ultimi movimenti indifferenti, già fatturati da una delle società, che non comporterebbero nessun nocumento per le casse statali e la cui non fatturazione si risolverebbe, in ultima istanza, esclusivamente in una mera inadempienza di carattere formale.
Inoltre, a maggiore giustificazione del proprio decisum, la Ctr siciliana ha fatto menzione, applicando l'istituto del giudicato esterno, di come una decisione della Commissione provinciale, passata in giudicato e resa per un caso analogo, avesse annullato la pretesa impositiva verso la società istante, in materia di imposte Irpeg-Ilor.

Nei confronti di tale statuizione dei giudici tributari di secondo grado, il ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno fatto ricorso, in ultima istanza, alla Corte di cassazione.
L'Amministrazione finanziaria ha lamentato in primis la violazione e falsa applicazione dell'articolo 21 del decreto istitutivo dell'Iva, in quanto l'interpretazione che vorrebbe esclusi dall'obbligo di fatturazione i passaggi infragruppo di merci si risolverebbe in una chiara violazione della norma in questione.
In secondo luogo, l'Amministrazione ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 324 del Codice di procedura civile, in materia di cosa giudicata formale, in quanto il giudicato esterno ritenuto applicabile dalla Ctr Sicilia al caso di specie aveva a oggetto le imposte Irpeg-Ilor, risultando, quindi, palesemente estraneo alla materia dell'impugnata decisione, ovvero alla materia dell'imposizione sul valore aggiunto.

La decisione della Corte
La Corte di cassazione, decidendo con la sentenza n. 7964 del 30 marzo 2007, ha dato ragione all'Amministrazione finanziaria, accogliendo entrambe le sue doglianze e cassando la decisione dei giudici tributari di secondo grado.
Le società appartenenti a uno stesso gruppo, o facenti parti di una medesima holding, hanno infatti rilevato i giudici romani di piazza Cavour, devono essere considerate ciascuna quale ente distinto, avente una propria personalità giuridica, con la conseguenza che su ognuna di esse grava l'obbligo di fatturazione allorché pongano in essere operazioni imponibili l'una verso l'altra. Invero, la chiara formulazione dell'articolo 21 del Dpr n. 633/1972, che espressamente statuisce che "per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo", non lascia alcun margine per giustificare deroghe al suo disposto.

Fermo restando, dunque, l'obbligo di fatturazione, alle società appartenenti al gruppo residua la possibilità di scegliere a quale degli enti interessati dall'operazione imponibile spetti la plusvalenza da cessione, anche mediante una diversa determinazione del prezzo della merce nei passaggi infragruppo rispetto a quello che poi sarà applicato all'acquirente ultimo, ovvero al consumatore finale.

E anche con riferimento alla doglianza involgente l'applicazione, da parte della Commissione tributaria regionale, di un giudicato esterno non pertinente, i giudici della Suprema corte hanno dato ragione all'Amministrazione.
Infatti, hanno ricordato i magistrati di Cassazione, per potersi validamente applicare a una determinata controversia una statuizione presente in una diversa sentenza, occorre che vi sia perfetta corrispondenza, oltre che ovviamente tra i soggetti, anche tra l'oggetto della controversia decisa e l'oggetto della controversia ancora da decidere.
Nel caso di specie, tale ultimo requisito non ricorreva, essendo la sentenza pronunciata dalla Ctp, e passata in giudicato, relativa non all'imposta sul valore aggiunto bensì a richieste impositive in materia di Irpeg e Ilor. In difetto, dunque, dell'identità del medesimo rapporto tributario, e in presenza, quindi, di obbligazioni tributarie diverse, l'applicazione dell'istituto del giudicato esterno fatta dalla Ctr è palesemente illegittima.

 
Mauro Di Biasi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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