Governo: la nuova organizzazione dell'orario di lavoro per gli autotrasportatori


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Governo: la nuova organizzazione dell'orario di lavoro per gli autotrasportatori
Autore: Dpl Modena - aggiornato il 19/12/2007
N° doc. 6727

Governo: la nuova organizzazione dell'orario di lavoro per gli autotrasportatori

 

Il Consiglio dei Ministri, con Decreto Legislativo n. 234 del 19 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, ha stabilito, in attuazione alla Direttiva 2002/15/CE, la nuova organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti.

Durata oraria settimanale

La durata media della settimana lavorativa non può superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.
Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in presenza di ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro; il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non può in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi.
La durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro e' pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto.

Riposi intermedi

Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro e' compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.
I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.

Periodi di riposo

Ai fini del presente decreto, gli apprendisti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR.
 

Lavoro notturno

Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.
Il lavoro notturno e' indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sempreché il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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