INAIL: diffida obbligatoria ex art. 4, comma 6, della legge n. 123/2007


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INAIL: diffida obbligatoria ex art. 4, comma 6, della legge n. 123/2007
Autore: Dpl Modena - aggiornato il 06/09/2007
N° doc. 3895

INAIL: diffida obbligatoria ex art. 4, comma 6, della legge n. 123/2007

 

L’INAIL, con nota n. 6756 del 27 agosto 2007, ha fornito alla proprie articolazioni periferiche i chiarimenti operativi concernenti quanto disposto dall’art. 4, comma 6, della Legge n. 123/2007 che riconosce ai funzionari amministrativi degli Istituti previdenziali la possibilità di accertare le violazioni amministrative sanabili attraverso la procedura di diffida prevista dall’art. 13 del D.L.vo n. 124/2004.
Sono state affrontate una serie di questioni che possono così riassumersi:


    a) il modello con il quale i funzionari amministrativi dell’INAIL debbono operare per la diffida obbligatoria è lo stesso già adoperato dal personale ispettivo, che, tuttavia, va adattato alle violazioni rilevabili d’ufficio. Il pagamento in misura agevolata è ammesso anche in caso di “diffida ora per allora” come previsto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nella circolare n. 24/2004 per le ipotesi analoghe di competenza delle Direzioni provinciali del Lavoro;
    b) l’attivazione dell’istituto della diffida obbligatoria è preliminare rispetto a quella disciplinata dalla
legge n. 689/1981 e ne è condizione di procedibilità, con la conseguente sospensione dei termini relativi alla contestazione ed alla notificazione. Superati il limite temporale concesso, in caso di mancata ottemperanza alla diffida obbligatoria, la contestazione deve essere inviata al trasgressore;
    c) i termini per il pagamento della sanzione nell’importo minimo previsto dalla diffida non sono fissati dalla norma di riferimento (infatti, non si trovano né al comma 6 dell’art. 4 della
Legge n. 123/2007, né all’art. 13 del D.L.vo n. 124/2004). Da ciò ne consegue, secondo l’Istituto, che le varie articolazioni periferiche debbono prendere gli opportuni contatti con le Direzioni provinciali del Lavoro per avere, in materia, un atteggiamento uniforme. A Modena, tale incontro si è avuto il giorno 3 settembre 2007 e si è convenuto di fissare i termini di pagamento in trenta giorni;
    d) copia della diffida inoltrata al datore di lavoro va tenuta in evidenza, in quanto in caso di mancata ottemperanza o pagamento, il procedimento sanzionatorio va riattivato e tra gli atti trasmessi alla Direzione provinciale del Lavoro occorre inserire anche copia della diffida.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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