INPS: agenzie di somministrazione e lavoratori svantaggiati


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INPS: agenzie di somministrazione e lavoratori svantaggiati
Autore: Dpl Modena - aggiornato il 16/03/2006
N° doc. 1325

INPS: agenzie di somministrazione e lavoratori svantaggiati

 

L'INPS, con circolare n. 44 del 15 marzo 2006, ha disciplinato le modalità attraverso le quali le agenzie di somministrazione possono fruire delle agevolazioni finalizzate all'assunzione dei lavoratori svantaggiati secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.L.vo 276/03. Si ricorda che i lavoratori svantaggiati sono quelli inseriti nell'elenco previsto dall'art. 2, lett. f, del Regolamento CEE n. 2204/2002.

In casi di assunzione con contratto la cui durata non sia inferiore a 9 mesi le agenzie di somministrazione godono di alcuni benefici per un periodo massimo di 12 mesi. Infatti, esse possono detrarre dalla retribuzione lorda l'importo che l'INPS eroga a titolo di indennità di mobilità, disoccupazione, o altri sussidi come quelli per gli LSU.

Inoltre, c'è un vantaggio contributivo che offre la possibilità di scontare dal totale dei contributi dovuti una somma pari ai contributi figurativi riconosciuti sull'indennità previdenziale.

L'INPS ha affermato che quest'ultimo beneficio spetta soltanto ai lavoratori che percepiscono una indennità assistenziale e che lo stesso non spetta qualora durante tale erogazione il lavoratore maturi il requisito per la pensione.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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