INPS: assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2009
L'INPS, con circolare n. 2 del 7 gennaio 2009, informa che dal 1° gennaio 2009 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
Di seguito gli allegati alla circolare:
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2009
Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4.
Nucleo
Familiare
|
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*)
|
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
|
1 persona (**)
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 o più persone
|
- euro 8.443,70
- euro 14.011,39
- euro 18.016,00
- euro 21.515,58
- euro 25.018,13
- euro 28.353,53
- euro 31.688,33
|
-
- euro 16.780,12
- euro 21.572,49
- euro 25.766,17
- euro 29.959,86
- euro 33.955,03
- euro 37.949,54
|
(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2009
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.
Nucleo
familiare
|
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*)
(+10 per cento)
|
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 10 per cento)
|
1 persona (**)
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 o più persone
|
- euro 9.287,78
- euro 15.414,42
- euro 19.816,18
- euro 23.668,44
- euro 27.518,36
- euro 31.188,63
- euro 34.855,99
|
-
- euro 18.457,59
- euro 23.728,92
- euro 28.342,85
- euro 32.956,81
- euro 37.350,26
- euro 41.743,72
|
(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2009
Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Nucleo
Familiare
|
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*)
(+50 per cento)
|
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 50 per cento)
|
1 persona (**)
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 o più persone
|
- euro 12.662,29
-
- euro 21.015,30
- euro 27.019,83
- euro 32.273,38
- euro 37.523,94
- euro 42.527,32
- euro 47.531,32
|
-
- euro 25.167,52
- euro 32.358,14
- euro 38.647,20
- euro 44.938,64
- euro 50.929,55
- euro 56.921,04
|
(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2009
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Nucleo
Familiare
|
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*)
(+ 60 per cento)
|
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
(+ 60 per cento)
|
1 persona (**)
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 o più persone
|
- euro 13.507,56
- euro 22.416,55
- euro 28.821,21
- euro 34.423,27
- euro 40.025,34
- euro 45.363,64
- euro 50.698,38
|
-
- euro 26.844,98
- euro 34.513,97
- euro 41.225,07
- euro 47.933,79
- euro 54.323,03
- euro 60.715,82
|
(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.