INPS: assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l anno 2009


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INPS: assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l anno 2009
Autore: Dpl Modena - aggiornato il 09/01/2009
N° doc. 10380

INPS: assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2009

 

L'INPS, con circolare n. 2 del 7 gennaio 2009, informa che dal 1° gennaio 2009 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.

Di seguito gli allegati alla circolare:

 

 

TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

 

DAL 1° GENNAIO 2009

 

Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4.

  

Nucleo

Familiare

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*)

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione

1 persona (**)

2 persone

3 persone

4 persone

5 persone

6 persone

7 o più persone

- euro 8.443,70

- euro 14.011,39

- euro 18.016,00

- euro 21.515,58

- euro 25.018,13

- euro 28.353,53

- euro 31.688,33

-

- euro 16.780,12

- euro 21.572,49

- euro 25.766,17

- euro 29.959,86

- euro 33.955,03

- euro 37.949,54

  (*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

 

 

TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

 

DAL 1° GENNAIO 2009

  

Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.

  

Nucleo

familiare

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*)

(+10 per cento)

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 10 per cento)

1 persona (**)

2 persone

3 persone

4 persone

5 persone

6 persone

7 o più persone

- euro  9.287,78   

- euro 15.414,42

- euro 19.816,18

- euro 23.668,44

- euro 27.518,36

- euro 31.188,63

- euro 34.855,99

-

- euro 18.457,59

- euro 23.728,92

- euro 28.342,85

- euro 32.956,81

- euro 37.350,26

- euro 41.743,72

 (*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

 

 

TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

 

DAL 1° GENNAIO 2009

 

Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.

 

Nucleo

Familiare

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*)

(+50 per cento)

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 50 per cento)

1 persona (**)

2 persone

3 persone

4 persone

5 persone

6 persone

7 o più persone

  - euro 12.662,29

-           

- euro 21.015,30

- euro 27.019,83

- euro 32.273,38

- euro 37.523,94

- euro 42.527,32

- euro 47.531,32

-

 

- euro 25.167,52

- euro 32.358,14

- euro 38.647,20

- euro 44.938,64

- euro 50.929,55

- euro 56.921,04

(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

 

 

TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

 

DAL 1° GENNAIO 2009

 

Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.

  

Nucleo

Familiare

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*)

(+ 60 per cento)

Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione

(+ 60 per cento)

1 persona (**)

2 persone

3 persone

4 persone

5 persone

6 persone

7 o più persone

- euro 13.507,56

- euro 22.416,55

- euro 28.821,21

- euro 34.423,27

- euro 40.025,34

- euro 45.363,64

- euro 50.698,38

-

- euro 26.844,98

- euro 34.513,97

- euro 41.225,07

- euro 47.933,79

- euro 54.323,03

- euro 60.715,82

(*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

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