INPS: chiarimenti sui congedi straordinari
L'INPS, con messaggi n. 22912 e 22913/2007, ha fornito chiarimenti circa la fruibilità del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001.
Queste sono le precisazioni:
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fruibilità da parte di un genitore dell’astensione facoltativa durante il godimento del congedo straordinario da parte dell’altro genitore per lo stesso figlio: la risposta è positiva in quanto secondo l’INPS si tratta di due situazioni non tutelabili con lo stesso istituto;
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in caso di adozione o affidamento il congedo parentale può essere usufruito entro i tre anni successivi all’ingresso del minore nel nucleo familiare;
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se il minore hanno meno di sei anni, l’indennità pari al 30% della retribuzione, a prescindere dal reddito, per un periodo massimo di sei mesi tra i due genitori, fino al compimento dei sei anni.