INPS: diritto congedo al coniuge convivente con soggetto con handicap grave


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INPS: diritto congedo al coniuge convivente con soggetto con handicap grave
Autore: Dpl Modena - aggiornato il 06/08/2007
N° doc. 3795

INPS: diritto congedo al coniuge convivente con soggetto con handicap grave

 

L'INPS, con circolare n. 112 del 3 agosto 2007, fornisce alcune indicazioni in merito all'estensione del diritto al congedo di cui all’ art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 al coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18 aprile 2007, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.L.gs 26 marzo 2001, n.151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo indicato.
Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi deve essere riconosciuto in via prioritaria al coniuge convivente con il soggetto gravemente disabile.
Alla luce di quanto esposto, hanno titolo a fruire dei benefici in argomento i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

a) coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa,

b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge,

- il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,

- il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.


In caso di figli minorenni la fruizione del beneficio in questione spetta anche in assenza di convivenza.

In caso di figli maggiorenni il congedo in esame spetta anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l’assistenza sia prestata con continuità ed esclusività.

Si ribadisce che il congedo in questione spetta in via alternativa alla madre o al padre (o ad uno degli affidatari in caso di affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia); non può quindi essere utilizzato contemporaneamente da entrambi.

c) Fratelli o sorelle – alternativamente- conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:

1. entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili,

2. il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:

- il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,

- il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

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