INPS: variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali


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INPS: variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Autore: Dpl Modena - aggiornato il 05/01/2006
N° doc. 1125

INPS: variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

 

L'INPS, con circolare n. 1 del 3 gennaio 2006, ha variato il tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

A decorrere dal 6 dicembre 2005, quindi, l’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. 14 giugno 1996 n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996 n. 402 è pari al 8,25 % .
La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi.

1) INTERESSI DI DILAZIONE
L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 6 dicembre 2005, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 8,25 % inserito, a cura di questa Direzione, nelle tabelle centrali.

2) INTERESSI DI DIFFERIMENTO
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 8,25 % si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2005.

3) SANZIONI CIVILI
La nuova misura delle sanzioni civili si determina come segue:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, è pari al TUR (2,25%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, al 7,75% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 art.116 c.8 lettera a) e lettera b) secondo periodo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1° ottobre 2000, è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art.116 c.8 lettera b);
- per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116 e sempre con la medesima decorrenza del 6 dicembre 2005, è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 7,75% annuo;
- per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n. 88/2002) il riferimento al “prime-rate”, come è noto, deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento (2,25 %).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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