I canoni demaniali marittimi producono redditi fondiari e non di impresa - Circolare n. 41/E del 21 aprile 2008.


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I canoni demaniali marittimi producono redditi fondiari e non di impresa - Circolare n. 41/E del 21 aprile 2008.
Autore: Giulia Marconi e Laura Mingioni - aggiornato il 22/04/2008
N° doc. 8892
22 04 2008 - Edizione delle 15:30  
 
Circolare n. 41/E del 21 aprile 2008

I canoni demaniali marittimi producono
redditi fondiari e non di impresa

Non imponibili Iva le attività istituzionali delle Autorità portuali. Il relativo contenzioso verrà abbandonato
 
I canoni di concessione dei beni demaniali del porto si classificano come redditi fondiari e non di impresa. Lo precisa l'agenzia delle Entrate con la circolare n. 41/E del 21 aprile, riprendendo le modifiche alla disciplina fiscale delle Autorità portuali introdotte dalla Finanziaria 2007, che riconosce a questi organismi la natura di enti non commerciali, escludendo le loro attività di gestione dal regime di imponibilità Iva. Di conseguenza, tutti i contenziosi pendenti in materia dovranno essere riesaminati ed eventualmente abbandonati.

Nel dettaglio, il documento di prassi richiama le disposizioni della Finanziaria dell'anno scorso ponendo l'accento sulla natura giuridica di enti pubblici non economici delle Autorità portuali e sul carattere non commerciale ma istituzionale delle attività svolte.
Da questa definizione l'Amministrazione finanziaria fa discendere che gli introiti derivanti dai canoni di concessione demaniale delle strutture portuali non sono produttivi di reddito di impresa. I beni demaniali del porto rilevano piuttosto, ai fini delle imposte dirette, come beni riconducibili all'attività istituzionale dell'Autorità portuale. Da ciò deriva che i canoni pattuiti per la loro concessione si configurano come redditi di natura fondiaria.

Per quanto riguarda invece l'imposizione indiretta, la Finanziaria 2007 stabilisce che gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità di gestione dei porti, essendo atti di carattere pubblicistico, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ma sono assoggettati alla sola imposta di registro in misura proporzionale.

Rientrano al contrario nel regime di imponibilità Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

Queste disposizioni di natura fiscale rientrano in un più ampio disegno di rilancio e recupero della competitività dei porti italiani, con l'obiettivo di attribuire alle Autorità portuali maggiore autonomia finanziaria ed efficienza gestionale e, nello stesso tempo, di dare impulso alle opere di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture portuali.

Il dettato della Finanziaria in materia si allinea ai principi affermati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in una sentenza del 2006, che ribadiva l'irrilevanza ai fini Iva degli atti compiuti dagli enti pubblici non economici in veste di pubblica autorità.

Una volta premessa la natura non commerciale dell'attività svolta dalle Autorità portuali nell'esercizio di funzioni statali, la circolare richiama l'articolo 1, comma 993, della Finanziaria 2007 secondo cui "gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle Autorità portuali perdono efficacia e i relativi procedimenti tributari si estinguono".

Ne consegue che gli uffici dell'Amministrazione finanziaria dovranno riesaminare caso per caso il contenzioso pendente in materia e provvederanno ad abbandonarlo, a meno che non siano sostenibili altre questioni. Lo stesso vale per i giudizi pendenti in sede di legittimità.
In caso di sentenza sfavorevole all'Agenzia, gli uffici rinunceranno alla pretesa erariale.

 
Giulia Marconi e Laura Mingioni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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