I termini di impugnazione di un avviso di accertamento - Sospensione di diritto nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre -


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I termini di impugnazione di un avviso di accertamento - Sospensione di diritto nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre -
Autore: Fisco Oggi - Antonio Zappi - aggiornato il 30/07/2005
N° doc. 363
Processo tributario
I termini di impugnazione di un avviso di accertamento
Sospensione di diritto nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre

 

Nell'ambito del processo tributario e di un'adeguata tutela del diritto di difesa del contribuente, assume una fondamentale rilevanza un corretto computo dei termini, e ciò soprattutto nelle ipotesi in cui gli stessi non siano meramente ordinatori(1), ma perentori, ovvero quando il loro superamento comporti una vera e propria decadenza dalla possibilità di compiere un atto o di esercitare un diritto.
In questo intervento sarà affrontato, quindi, il rapporto tra il termine ordinario di impugnazione di un atto, la sospensione generale dei termini processuali, prevista nel periodo feriale (1° agosto - 15 settembre), nonché la speciale sospensione prevista nell'ambito delle disposizioni sull'accertamento con adesione.

Il termine ordinario
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Dlgs n. 546/1992, il termine per proporre ricorso contro gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate è ordinariamente previsto in 60 giorni dalla data di notifica.
Il provvedimento, quindi, si consoliderà come definitivo con l'inutile decorso del predetto termine di impugnativa.

Accertamento con adesione: sospensione dei termini nell'ambito del procedimento
Per favorire le parti nella ricerca di un'intesa nell'ambito di una procedura di accertamento con adesione, il legislatore ha previsto, al comma 3, dell'articolo 6, Dlgs n. 218/1997, che la semplice presentazione di un'istanza di adesione produce l'effetto di sospendere, per 90 giorni, il termine per impugnare l'avviso di accertamento.
Il provvedimento, quindi, diventerà definitivo solo decorso il maggior termine accordato con la predetta sospensione speciale.

La sospensione feriale dei termini processuali
Tale forma di sospensione scaturisce dalla necessità di garantire l'esercizio dei diritti delle parti processuali, senza che il decorso dei termini in un periodo feriale renda più difficoltoso l'esercizio dei suddetti diritti.
Ne consegue, quindi, che in applicazione della legge 7.10.1969, n. 742(2), tutti i termini processuali subiscono una sospensione di diritto nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.
Peraltro, in considerazione della diversa finalità perseguita dalle due disposizioni sospensive di riferimento, quella feriale legata ai termini processuali, quella legata all'adesione protesa, invece, a un proficuo esercizio del contraddittorio, ne è stata resa possibile un'applicazione concorrente. In altri termini, esiste una vera e propria sorta di "cumulo materiale" delle due sospensive.
Ne consegue che il periodo di sospensione feriale è applicabile sia qualora il termine iniziale o quello finale della sospensiva tributaria cada in un giorno compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, sia nell'ipotesi in cui il periodo feriale sia ricompreso nei novanta giorni della sospensiva tributaria.
In altri termini, le due sospensive operano su piani distinti e i giorni compresi nel periodo feriale, ai fini processuali, non intaccano l'autonomo periodo di sospensione stabilito ai fini strettamente tributari.

Da quanto detto emerge, quindi, che se l'ultimo giorno utile per proporre il ricorso (60° giorno) cade nel periodo feriale (1° agosto - 15 settembre), ai fini del computo dei 60 giorni si somma il periodo utilmente decorso prima dell'1.8 con quello successivo al 15.9.
Esempio:
Avviso di accertamento notificato al contribuente in data 18/06/2004. In questo caso, l'ultimo giorno utile per proporre ricorso è il giorno 2 ottobre 2004.
Il computo va effettuato come segue:
  • dal 19.06 al 31.07, 43 gg.
  • dal 01.08 al 15.09, periodo feriale
  • dal 16.09 al 02.10, 17 gg.

Totale, 60 gg.

Nell'ipotesi, invece, che il primo giorno utile per proporre il ricorso (cioè il primo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato) cada nel periodo feriale (1.8 - 15.9), il computo dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso inizierà con il 16 settembre compreso.
Esempio:
Avviso di accertamento notificato al contribuente in data 20/08/2005. In questo caso, l'ultimo giorno utile per proporre ricorso è il 14/11/2005.
Il computo va effettuato come segue:

  • dal 23.08 al 15.09, periodo feriale
  • dal 16.09 al 14.11, 60 gg.

Esempio:
Avviso di accertamento notificato al contribuente in data 10/05/2005. Istanza di accertamento con adesione in data 11/05/2005. In questo caso, l'ultimo giorno utile per proporre ricorso è il 22/11/2005.
Il computo va effettuato come segue:

  • dal 11.05 al 31.07, 82 gg.
  • dal 01.08 al 15.09, periodo feriale
  • dal 16.09 al 22.11, 68 gg.

Totale, 150 gg.

Normativa civilistica di riferimento
Occorre, infine, ricordare che per il computo dei termini nel processo tributario valgono le regole dettate dalle norme civilistiche (articolo 2963 c.c.(3) e articolo 155 c.p.c.(4)), fatta salva, come abbiamo visto, la sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno) prevista dall'articolo 1 della legge 7.10.1969, n. 742.
In particolare, va sottolineato che per il computo a giorni non si tiene conto del giorno iniziale (dies a quo) mentre viene conteggiato nel calcolo numerico dei giorni utili quello finale (dies ad quem).
Nel caso in cui il giorno di scadenza sia un giorno festivo, la scadenza del termine è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, avendo cura di rammentare che il sabato non è considerato giorno festivo.


NOTE:
1 Ovvero, quando stabiliscono date di scadenza non vincolanti, per cui la loro inosservanza non produce alcuna decadenza.

2 Che, all'articolo 1, recita testualmente: "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".

3 - articolo 2963 c.c. (Computo dei termini di prescrizione)
"I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre Leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese"

4 - articolo 155 c.p.c. (Computo dei termini)
"Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo".

Antonio Zappi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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