Ici. C'est plus facile (1)


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Ici. C'est plus facile (1)
Autore: Valeria Fusconi - aggiornato il 19/02/2007
N° doc. 2116
 
19 02 2007 - Edizione delle 14:15  
 
Finanziaria 2007

Ici. C’est plus facile (1)

Fra le novità più rilevanti, la liquidazione in sede di dichiarazione dei redditi, la possibilità di compensazione con i tributi erariali e l’abolizione della comunicazione
 
Dopo le novità introdotte dal Dl 223/2006, la Finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) ha completato la “manovra” sull’Ici, nel più ampio quadro della lotta all’evasione immobiliare. Un maggiore controllo del settore, infatti, presuppone inevitabilmente un analogo capillare controllo sugli adempimenti Ici (dichiarazioni e versamenti), trattandosi di tributo il cui presupposto impositivo si realizza con il possesso dell’immobile e indipendentemente dal suo utilizzo.

In effetti, gli interventi sull’Ici, iniziati con il decreto 223/2006 hanno avuto l’obiettivo di allineare con maggiore incisività il tributo comunale all’Irpef, al fine di renderne più agevole il controllo, con benefici effetti sia per il gettito destinato ai Comuni (l’Ici è il principale tributo locale)sia per quanto riguarda l’emersione dei redditi immobiliari. La Finanziaria 2007, poi, ha completato il quadro iniziale, aggiungendo gli indispensabili “tasselli”, necessari per dare concreta attuazione al nuovo “look” che la manovra d’estate aveva tracciato per l’imposta comunale.

Ma vediamo in dettaglio le novità introdotte dalla legge 296/2006, precedute da un breve riepilogo delle semplificazioni introdotte con il decreto legge 223/2006, in modo da evidenziarne le strette connessioni.

Il Dl n. 223/2006 e le nuove scadenze Ici
La prima significativa novità è contenuta nell’articolo 37, comma 53, che abolisce, a far data dal 2007, l’obbligo di presentazione della dichiarazione Ici (prevista dall’articolo articolo 10, comma 4, del Dlgs n. 504/1992), come pure della “comunicazione” (prevista dall’articolo 59, comma 1, del Dlgs n. 446/1997), con riferimento agli enti locali che, utilizzando il potere regolamentare a essi attribuito dall’articolo 52 dello stesso decreto, l’hanno introdotta, in luogo della dichiarazione.
Già in tal modo il legislatore attua una importante semplificazione per i contribuenti, nonostante lo stesso comma 53 mantenga in vita gli obblighi dichiarativi "fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio" che, comunque, a mente del successivo comma 54, "deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006".

Nei commi successivi si gettano le basi per ulteriori e ancor più significative modificazioni, prevedendosi (comma 55) che "L’imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed è versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", rinviando a un emanando decreto del direttore dell’Agenzia delle entrate (sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali) la definizione dei termini e delle modalità per dare concreta attuazione alla norma.
Per “agganciare” sempre più l’imposta comunale all’Irpef, consentendo una più agevole compensazione dei tributi, il comma 13 dello stesso articolo 37 provvede a unificare le date dei versamenti e le scadenze dell’Ici, che, con decorrenza dal 1° maggio 2007, vengono fissate:
  • al 16 giugno per l’acconto (in luogo del precedente 30 giugno)
  • al 16 dicembre per il saldo (in luogo del precedente 20 dicembre).

    Come si è avuto modo di rilevare, la modifica è coerente con l’impianto normativo complessivo dell’Ici, modellato sin dall’origine sulla falsariga dell’Irpef e al quale le odierne modifiche conferiscono maggiore uniformità, poi ulteriormente accentuata dalle disposizioni dettate dalla Finanziaria 2007, che si andranno a delineare di seguito.

    Sempre in tema di semplificazioni, e al fine di rendere concretamente possibile sia la liquidazione dei due tributi (erariale e locale) che i relativi versamenti, il citato comma 55 consente il versamento dell’Ici mediante l’utilizzo del modello F24, al fine di rendere possibile le compensazioni fra i tributi erariali e il principale tributo comunale.
    Sul punto, si osserva che, a differenza dell’obbligatorietà che originariamente aveva previsto il testo inserito nella bozza di Finanziaria per il 2005 (poi cancellato in sede di definitiva approvazione), la nuova disposizione offre al contribuente la scelta sulle nuove modalità di versamento, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia sottoscritto o meno la convenzione con l’Agenzia delle entrate per avvalersi del pagamento mediante il modello F24. Inoltre, la disposizione troverà modo di collegarsi direttamente a quanto previsto dal comma 167 della legge finanziaria 2007, che introduce l’obbligo per i Comuni di disciplinare le modalità per consentire ai contribuenti la compensazione delle somme a credito con quelle dovute a titolo di tributi locali, dando così concreta attuazione alle direttive dettate dallo Statuto dei diritti del contribuente che, all’articolo 8, prevede espressamente che "l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione".

    A completamento della manovra compiuta con il Dl 223/2006, l’articolo 39 modifica la disciplina delle esenzioni spettanti agli immobili utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, limitandola a quelli esclusivamente destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, e sempre che i soggetti passivi non abbiano come oggetto esclusivo o principale dell’attività l’esercizio di attività commerciali. In precedenza, il Dl 163/2005 aveva ampliato il campo di applicazione del beneficio, esentando dal pagamento dell’Ici gli immobili ove fosse svolta attività commerciale, se di proprietà di enti o istituzioni religiose. Tale norma, in pratica, non ha mai trovato concreta applicazione, essendo stata subito dopo modificata dall’articolo 7 del Dl n. 203 del 30 settembre 2005, che attribuiva i medesimi benefici anche a favore di attività non finalizzate al culto. Oggi, l’intervento contenuto nel Dl 223/2006 è di chiaro segno contrario, limitando l’agevolazione solo a quegli enti e istituzioni che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

    Le novità della legge finanziaria 2007 (1)
    Nel solco tracciato dal decreto Visco-Bersani (Dl 223/2006) si inserisce la legge finanziaria 2007, che completa la manovra sull’Ici, con effetti rilevanti non solo in tema di semplificazione degli adempimenti demandati ai contribuenti, ma intervenendo anche sulle procedure di accertamento del tributo comunale.

    Abolita la dichiarazione Ici (che, a questo punto, costituirebbe un inutile “duplicato” con la dichiarazione dei redditi), vengono dettate norme per precisare gli elementi da inserire nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2007 (che, quindi, si dovrà presentare nel 2008); in particolare, il comma 102 dell’articolo 1 dispone che la dichiarazione redatta sul modello Unico contenga "tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta comunale sugli immobili". In ordine a tali indicazioni, si osserva che il precedente comma 101 modifica i dati relativi agli immobili da indicare nella dichiarazione dei redditi che sarà prodotta nel 2008, precisando che occorre fornire "oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal codice del Comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno".

    1 – continua. La seconda puntata sarà pubblicata mercoledì 21

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    Valeria Fusconi

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
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