Ici. C'est plus facile (2).


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Ici. C'est plus facile (2).
Autore: Valeria Fusconi - aggiornato il 21/02/2007
N° doc. 2233
 
21 02 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Finanziaria 2007

Ici. C’est plus facile (2)

Semplificazioni interessano gli stessi Comuni. A partire dalla verifica del versamento dell’imposta effettuata direttamente dall’Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione delle dichiarazioni
 
Le novità della legge finanziaria 2007 (2)
Già da quest’anno (e, quindi, nella dichiarazione Unico 2007, relativa ai redditi conseguiti nel 2006) il comma 104 dell’unico articolo della Finanziaria 2007 precisa che "nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’importo dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno precedente". La norma si pone in evidente connessione con il comma 103, con il quale, in attuazione dell’articolo 37, comma 55, del Dl 223/2006, si amplia l’attività di liquidazione delle imposte dichiarate, svolta dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, estendendola anche alla verifica del "versamento dell’imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato" e disponendo che "l’esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti".

Si tratta di una disposizione di particolare significatività per le autonomie territoriali, risolvendosi in una concreta agevolazione delle procedure di controllo formale che gli enti locali sono chiamati a svolgere, spesso ricorrendo a soggetti esterni, con conseguente aggravio di oneri economici da sostenere: nello stesso tempo, il legislatore persegue la finalità di monitorare, anche attraverso i modelli di dichiarazione, i dati relativi agli immobili.
Analoga finalità, unita a quella di aggiornamento continuo degli archivi catastali, si rinviene nel comma 105, con il quale si dispone che i Comuni trasmettano annualmente all’Agenzia del territorio e per via telematica, i dati risultanti dall’esecuzione dei controlli svolti ai fini dell’Ici ove discordanti con quelli catastali, secondo modalità e termini che saranno definiti in seguito, sentita anche l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci).

Ulteriori aggiustamenti della disciplina del tributo sono disposti, innanzitutto, dal comma 156, il quale individua nel Consiglio comunale l’organo deputato alla determinazione dell’aliquota Ici, intervenendo sull’articolo 6, primo comma, del Dlgs 504/1992, e sostituendo al generico "Comune", il più preciso termine "consiglio comunale". In precedenza, la genericità della norma aveva creato notevole contenzioso, sostenendosi da alcuni l’attribuzione del potere di modifica delle aliquote alla giunta comunale. La questione era stata risolta - seppure in modo indiretto - dall’articolo 42, secondo comma, lettera f), del Dlgs 267/2000 (Testo unico degli enti locali), il quale, nell’attribuire al consiglio comunale, fra l’altro, "l’istituzione e ordinamento dei tributi", esplicitamente esclude la "determinazione delle relative aliquote".

I successivi commi 173 e 174, fra l’altro, intervengono:
  • sulla nozione di “abitazione principale”, precisando che, salvo prova contraria, per essa deve intendersi quella di residenza anagrafica
  • con l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 5 del decreto Ici, il quale stabiliva che, nei casi di edifici privi di rendita (immobili non accatastati oppure fabbricati oggetto di variazione edilizia che ha inciso sul valore dell’immobile, comunque diversi da quelli del gruppo catastale D e interamente posseduti da imprese), il valore dell’immobile era determinato induttivamente, con riferimento a fabbricati aventi caratteristiche analoghe. Con l’entrata in vigore della legge finanziaria 2007, quindi, i Comuni non potranno più utilizzare per l’attività di accertamento l’istituto della cosiddetta “rendita presunta”, dovendosi fare ricorso esclusivamente alle prescrizioni dettate dai commi 336 e 337 dell’articolo 1, legge 311/2004, che consentono ai Comuni di ottenere l’attribuzione della rendita, sia su azione dello stesso contribuente o, in caso di sua inerzia, attraverso l’Agenzia del territorio, opportunamente interessata dall’ente locale
  • sugli adempimenti previsti in caso di procedure concorsuali, ponendo a carico del curatore o del commissario liquidatore l’obbligo di presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura, analogamente a quanto già previsto nell’ambito dei tributi erariali. Tali soggetti, inoltre, sono tenuti a corrispondere l’Ici relativa al periodo di durata del fallimento entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili
  • sugli obblighi dichiarativi Ici, disponendo la sussistenza degli stessi qualora debbano essere dichiarati elementi rilevanti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche degli atti relativi ai diritti sugli immobili, alla trascrizione, iscrizione e annotazione sui registri immobiliari, nonché alla voltura catastale.

Per completezza, si rammenta che il citato comma 173, nonché il successivo 175, abrogano diverse disposizioni ormai incompatibili con il nuovo assetto dato ai tributi locali dal legislatore, che ha inteso assicurare una disciplina unitaria in tema di accertamento, riscossione e sanzioni previste per i tributi locali. In particolare, la Finanziaria 2007 ha disposto:

  • l’unificazione dei termini per la notifica degli atti di accertamento (comma 161), introducendo un unico termine per la notifica degli atti di accertamento e rettifica, nonché per la contestazione dell’omesso, ritardato o parziale versamento in materia di fiscalità locale, individuato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello "in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"
  • l’unificazione dei termini per il riconoscimento del diritto al rimborso del contribuente (comma 164), individuato entro cinque anni dal giorno del versamento (per l’Ici la norma precedente prevedeva solo tre anni), ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, imponendo all’ente locale di provvedervi entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza
  • l’introduzione di un termine unico per la notifica al contribuente del titolo esecutivo, nel caso di riscossione coattiva (comma 163), che ne impone la notifica al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo
  • la fissazione di una misura unica per gli interessi (comma 165), che viene determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale; ovviamente, la stessa misura spetta anche al contribuente per le somme a esso dovute, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento
  • l’introduzione dell’obbligo della compensazione delle somme a credito con quelle a debito (comma 167) di cui si è già riferito
  • la fissazione di importi minimi per i versamenti e i rimborsi (comma 168), per cui, analogamente a quanto già previsto per le amministrazioni pubbliche e per gli enti pubblici economici dall’articolo 25 della legge 289/2002, anche gli enti locali devono stabilire per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti, o non sono erogati i rimborsi. In ogni caso, sino a che gli enti locali non abbiano adempiuto (o in mancanza), si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 25, il quale fissa in 12 euro l’importo minimo per versamenti e/o rimborsi.

Tutte le citate norme, per effetto del successivo comma 171, si applicano anche ai "rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge", con ciò, in pratica, prorogando tutti i termini decadenziali non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria e concernenti le fattispecie oggetto del nuovo intervento normativo.

2 – fine. La prima puntata è stata pubblicata lunedì 19

 
Valeria Fusconi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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