Il bonus-investimenti resiste alle locazioni - Circolare n. 29/E del 17 maggio 2007.


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Il bonus-investimenti resiste alle locazioni - Circolare n. 29/E del 17 maggio 2007.
Autore: Alfonso Lucarelli - aggiornato il 17/05/2007
N° doc. 3346
17 05 2007 - Edizione delle 18:00  
 
Circolare n. 29/E del 17 maggio 2007

Il bonus-investimenti resiste alle locazioni

Nessun automatismo fra affitto dell'immobile e perdita dell'agevolazione
 
Non è necessario che il complesso sia concesso in locazione a un unico soggetto, né tantomento è indispensabile che locatore e locatario esercitino la stessa attività d'impresa. Queste alcune delle indicazioni contenute nella circolare n. 29/E del 17 maggio 2007. L'intervento fa seguito alla disposizione, introdotta nel 2005, ma con efficacia retroattiva, in base alla quale la locazione, con destinazione ad attività d'impresa, di immobili strumentali per natura, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, non comporta decadenza dal credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate.

La norma istitutiva del "bonus" (articolo 8, legge n. 388/2000), consistente in un credito d'imposta attribuito ai titolari di reddito di impresa per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in regioni depresse, prevede la rideterminazione dello stesso nell'ipotesi in cui "entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione".

Per effetto della disposizione interpretativa del 2005 sopra illustrata (articolo 7, comma 1-bis, Dl n. 203/2005), la locazione ad altro soggetto di un bene immobile non comporta necessariamente decadenza dall'agevolazione. Precisamente nessuna "restituzione" del credito d'imposta è dovuta allorché:
  1. gli immobili costituiscano "un complesso unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di un'attività commerciale"
  2. gli stessi siano destinati dal locatario all'esercizio di attività d'impresa.

Con il documento di prassi in commento, l'Agenzia delle entrate, a esplicitare tali presupposti, puntualizza che:

  • per "complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale" si intende un insieme di unità immobiliari che, anche se idonee a essere utilizzate in modo indipendente le une dalle altre, mantengono tra di loro un collegamento economico-funzionale, che "si verifica, ad esempio, nell'ipotesi in cui tra le singole unità immobiliari sussista un vincolo funzionale (si pensi, ad esempio, ai centri commerciali ed ai villaggi turistici) oppure nell'ipotesi in cui alcune di dette unità abbiano una finalità servente rispetto all'attività principale esercitata nel medesimo complesso immobiliare polifunzionale (si pensi, ad esempio, alle sale cinematografiche alle quali sono collegate altri servizi, quali bar, ristoranti eccetera)".
  • purché siano destinate allo svolgimento dell'attività d'impresa, le singole unità possono essere locate anche a soggetti diversi
  • non è necessario che locatario e fruitore del bonus esercitino la stessa attività d'impresa
  • utilizzo diretto e locazione possono avvicendarsi senza alcun vincolo o ordine particolare nel corso del quinquennio.

La circolare precisa, infine, che qualora il contratto di locazione sia stipulato con un soggetto che non esercita attività d'impresa, il credito d'imposta va rideterminato "limitatamente al valore del complesso immobiliare unitario polifunzionale proporzionalmente riferibile alla parte di esso locato al soggetto non-imprenditore".

 
Alfonso Lucarelli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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