Il concessionario incassa l'Iva, il Comune la versa - Risoluzione n. 82/E del 3 maggio 2007.


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Il concessionario incassa l'Iva, il Comune la versa - Risoluzione n. 82/E del 3 maggio 2007.
Autore: Filippo Gagliardi - aggiornato il 30/05/2007
N° doc. 3419
30 05 2007 - Edizione delle 14:30  
 
Risoluzione n. 82/E del 3 maggio 2007

Il concessionario incassa l’Iva, il Comune la versa

E’ l’ente locale il soggetto passivo per l’imposta afferente i corrispettivi di tariffa rifiuti e canoni idrici
 
Il Comune è soggetto passivo, individuato dal legislatore fiscale ai fini della liquidazione e del versamento dell’Iva afferente i corrispettivi della tariffa rifiuti e dei canoni idrici riscossi.
Questa è la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle entrate, con la
risoluzione n. 82/E del 3 maggio 2007, in risposta a un quesito esposto da un’Associazione nazionale rappresentante delle aziende concessionarie dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali.
In tema di riordino della disciplina dei tributi locali, infatti, l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97 ha stabilito che il Comune può affidare a terzi, quali aziende speciali, società miste e concessionari, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate.

Nel testo del quesito, l’Associazione evidenziava come le aziende da essa rappresentate, nell’ambito dell’attività svolta per conto del Comune, emettessero bollette a carico degli utenti, riscuotendo sia i corrispettivi della tariffa rifiuti e dei canoni idrici, sia l’Iva a essi relativa.
L’istante, in particolare, testualmente chiedeva all’Amministrazione finanziaria "se il concessionario debba trasferire l’importo riscosso a titolo di Iva al Comune unitamente all’importo riscosso a titolo di tariffa, incombendo quindi sull’Ente Pubblico, quale effettivo titolare delle entrate, l’obbligo del versamento Iva all’Erario, oppure se detto obbligo debba ricadere sul concessionario".

La stessa Associazione, pur non prospettando alcuna soluzione interpretativa in merito alla questione in esame, faceva notare che, nel caso fosse stato riconosciuto il concessionario quale soggetto passivo dell’imposta, sarebbero risultati versamenti Iva senza la presenza dei corrispondenti ricavi in bilancio, con evidenti problemi contabili e fiscali.
L’entrata incassata dal concessionario, infatti, non rappresenta un ricavo, in quanto la prestazione effettuata per conto del Comune viene remunerata ad aggio sugli importi riscossi.

La risposta dell’Agenzia delle entrate è partita dalla lettura del Dpr n. 633/1972, in materia di istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Ai sensi dell’articolo 17 del citato decreto, infatti, nell’individuare i soggetti passivi di imposta, il legislatore definisce debitore colui che, operando nell’esercizio d’impresa, arti o professioni, effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato. Lo stesso legislatore, nel successivo articolo 19, riconosce il diritto di detrarre l’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo, o a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati. L’articolo 21, inoltre, pone a carico del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio l’obbligo di rilascio della fattura. Lo stesso soggetto ha l’obbligo di assicurare che la fattura sia emessa dal concessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo.

In un suo precedente intervento, l’Amministrazione finanziaria era intervenuta (circolare n. 45/E del 19 ottobre 2005, a chiarimento del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52) precisando, tra l’altro, che, nell’ipotesi di emissione della fattura da parte del cliente ovvero di un terzo non incaricato della gestione della contabilità, la fattura emessa deve essere inviata al cedente o prestatore, oppure al soggetto depositario delle scritture contabili da lui stesso indicato, affinché siano posti in essere gli ulteriori obblighi di registrazione del documento, di liquidazione e di versamento dell’imposta dovuta.

Nel caso di specie, per l’Agenzia delle entrate, in considerazione della normativa e della prassi richiamata, del presupposto di fatto per cui la titolarità del servizio di fornitura dell’acqua potabile e di smaltimento e depurazione delle acque reflue, nonché del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, resta in capo al Comune, quest’ultimo risulta essere soggetto passivo ai fini Iva, con conseguente obbligo di liquidazione e versamento dell’imposta all’Erario.

Con riferimento alla fatturazione dei servizi, eseguita dal concessionario in forza degli accordi intercorsi con il Comune, l’Amministrazione finanziaria ha precisato altresì che le fatture emesse devono indicare espressamente che le stesse sono compilate per conto dell’ente locale.
In definitiva, il concessionario deve versare al Comune tutte le somme incassate dall’utenza per suo conto, sia a titolo di canone e tariffa, sia a titolo di Iva, che per il concessionario costituiscono una mera movimentazione finanziaria; sul Comune, invece, graveranno tutti gli altri obblighi contabili, dalla registrazione delle fatture alla liquidazione e al versamento dell’imposta.

 
Filippo Gagliardi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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