Il conferimento, operazione straordinaria di carattere associativo (1).


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Il conferimento, operazione straordinaria di carattere associativo (1).
Autore: Sandro Maria Galardo - aggiornato il 27/01/2006
N° doc. 1188
27 01 2006 - Edizione delle 15:15  
 
Riflettori su...

Il conferimento, operazione straordinaria di carattere associativo (1)

I conferimenti di qualsiasi "elemento" economicamente valutabile
 
Il conferimento in società è l'atto che permette la genesi e l'accrescimento del contratto societario.
Questo e gli interventi che seguiranno avranno a oggetto la disciplina fiscale relativa a tale operazione, analizzata alla luce delle importanti novità civilistiche entrate in vigore il 1° gennaio 2004.

Con la riforma del diritto societario, messa in atto mediante il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, il legislatore ha realizzato un ampliamento dell'autonomia statutaria, esteso e pervasivo, ritenuto necessario per porre gli enti societari disciplinati dal nostro ordinamento in grado di competere sul mercato, caratterizzandosi pertanto per un'elevata flessibilità e poliedricità e capacità di accogliere soluzioni "su misura" o "personalizzate(1)".

In relazione ai conferimenti, il legislatore ha operato una serie di interventi per favorire l'apporto in società di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
In particolare, i principi ispiratori prevedevano di "dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale(2)".
Tuttavia, il legislatore ha ovviamente disposto che venga attuata "la riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria...(3)", ove si prevede, per le Spa, il divieto al conferimento di opere o servizi, secondo quanto stabilito nella seconda direttiva comunitaria(4), che testualmente recita: "il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Tali elementi dell'attivo non possono, tuttavia, essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazioni di servizi".

I conferimenti non proporzionali
Una prima novità della riforma, comune per le Spa e per le Srl, è la possibilità di derogare alla regola della proporzionalità secondo la quale a ciascun socio è assegnato un numero di azioni o quote proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
La possibilità dei "conferimenti non proporzionali" emerge, nella disciplina delle Srl, dal combinato disposto degli articoli 2464, comma 1(5), e 2468, comma2, secondo periodo(6), del codice civile, mentre per le Spa dall'articolo 2346, comma 4(7) e comma 5(8), del codice civile.

"La tutela del capitale sociale non è più ricercata ponendo un rigido rapporto tra valore del conferimento del singolo socio e valore nominale delle azioni che gli sono assegnate, bensì sulla base di una considerazione globale sia dei conferimenti sia del capitale stesso(9)".
L'atto costitutivo può, pertanto, prevedere che a fronte di:
- conferimenti eguali, spettino partecipazioni diverse al capitale sociale
- conferimenti diversi, spettino partecipazioni eguali.
Tuttavia, in nessun caso il valore dei conferimenti potrà essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Si ribadisce, pertanto, un'esigenza di effettiva consistenza del capitale dichiarato, considerando irrilevante che un socio effettui versamenti di misura minore al valore attribuito alla propria partecipazione, purché tale differenza venga compensata dal plusvalore di un altro conferimento.
Inoltre, si esprime il principio che il valore complessivo dei conferimenti possa essere superiore al valore nominale del capitale sociale contemplando ipotesi di sovrapprezzo.
Nell'atto costitutivo di una Srl è possibile, ad esempio, disporre che al socio "A", che ha conferito 10mila euro è attribuita la quota di partecipazione di nominali 18mila euro, mentre al socio "B", che ha conferito 30mila euro, è attribuita la quota di partecipazione di nominali 22mila euro.
In ogni caso, sarà necessario che tali previsioni si fondino, oltre che ovviamente su un minimo di consenso o di nulla osta tra i soci interessati, su un fondamento causale valutabile secondo le ordinarie regole del diritto civile: donazione, contratto a favore del terzo, adempimento del terzo, atto gratuito non donativo, eccetera(10).

I conferimenti nelle Srl
La disciplina dei conferimenti nelle società a responsabilità limitata ha subito notevoli modificazioni e si sono fortemente ridotti i rinvii alle norme in tema di società per azioni.
I nuovi articoli regolano tale settore in misura sufficientemente autonoma rispetto alla corrispondente disciplina della società per azioni e in maniera più completa rispetto alla previgente e inesaustiva disciplina.
Con la riforma, si amplia enormemente la categoria dei diritti e beni conferibili.

Ai sensi dell'articolo 2464, comma 2, codice civile, sono conferibili "tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica", in modo affine a quanto previsto per le società di persone(11) e a differenza delle disposizioni per le società per azioni(12).
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, tuttavia, il conferimento deve farsi in denaro(13).
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, deve eseguirsi il versamento presso una banca di almeno il 25 per cento (2,5/10) del valore dei conferimenti in denaro(14), innovando rispetto alla misura minima precedentemente fissata nei 3/10.
I soci, inoltre, possono, alternativamente al versamento dei decimi, stipulare una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria di importo almeno corrispondente a quello del versamento dovuto(15). Stante la regola base del versamento in denaro, per effettuare conferimenti in "natura" sarà necessaria un'apposita previsione dell'atto costitutivo, anche generica ("tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica"), che operi in deroga alla regola legale del conferimento in denaro. Tale clausola risulterà utile inoltre per poter operare successivi aumenti di capitale secondo tali differenti modalità.
Ai sensi dell'articolo 2465, chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un soggetto "esperto".
L'innovazione di rilievo consiste nella modalità di nomina dell'esperto che compete alle parti, le quali potranno chiamare a redigere la perizia di stima un revisore contabile o una società di revisione(16).
Nella disciplina precedente, invece, il perito, per il quale non erano richieste qualifiche professionali o iscrizioni ad albi, veniva nominato dal presidente del Tribunale.

Nel prossimo intervento sarà affrontata l'ipotesi di conferimenti di opere o servizi in società a responsabilità limitata e la disciplina dei conferimenti nelle società per azioni.

1 - continua. La seconda puntata su FISCOoggi di lunedì 30

NOTE
1. Marco Avagliano, "Società a responsabilità limitata: Disposizioni generali ed atto costitutivo" su Notarlex.it.

2. La medesima norma è disposta dalla legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, all'articolo 4, comma 5, lettera a), per la disciplina delle Spa e all'articolo 3, comma 2, lettera c), per quanto concerne le Srl.

3. Legge 3 ottobre 2001, n. 366, articolo 1, comma 2.

4. Articolo 7 della direttiva del Consiglio n. 77/91/Cee.

5. "Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale".

6 "Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento".

7. "A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni".

8. "In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale".

9. Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

10. Marco Avagliano "Società a responsabilità limitata: Conferimenti e partecipazioni; recesso ed esclusione" su Notarlex.it.

11. "Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili" (articolo 2247 del codice civile, rubricato "Contratto di società").

12. "Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi" (articolo 2342, ultimo comma, codice civile, rubricato "Conferimenti" per le Spa).

13. Articolo 2464, comma 3, del codice civile.

14. Deve essere versato, comunque, l'intero sovrapprezzo e, nel caso di costituzione con atto unilaterale, l'intero ammontare dei conferimenti.

15. Il socio può in ogni momento sostituire la polizza con il versamento del corrispondente importo in denaro.

16. L'articolo 2465 dispone che la relazione giurata sia a cura "di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale".

 
Sandro Maria Galardo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware