Il conferimento, operazione straordinaria di carattere associativo (2).


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Il conferimento, operazione straordinaria di carattere associativo (2).
Autore: Sandro Maria Galardo - aggiornato il 30/01/2006
N° doc. 1195
30 01 2006 - Edizione delle 14:00  
 
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Il conferimento, operazione straordinaria di carattere associativo (2)

I conferimenti di opere o servizi per le Srl e i conferimenti nelle Spa
 
Una delle più rilevanti novità della riforma societaria attiene alla possibilità per i soci delle sole società a responsabilità limitata di effettuare i conferimenti anche mediante assunzione di obblighi aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società stessa(1).
E' tuttavia previsto che il socio debba garantire tale conferimento con una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria, ovvero, se l'atto costitutivo lo prevede, mediante il versamento in denaro, a titolo cauzionale, del corrispondente valore presso la società.

L'obbligatorietà di garantire il conferimento d'opera o di servizi, con una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria, nasce da esigenze di tutela dell'integrità del capitale sociale, che deve essere messa al riparo dall'incertezza immanente all'ottenimento dell'utilità economica corrispondente, in ipotesi di:
- impossibilità della prestazione, per causa non imputabile al prestatore (articolo 1256 c.c.)
- inadempimento dovuto a motivi soggettivi (articolo 1218 c.c.)(2).
La realizzazione dell'abilità conferita, e l'acquisizione del relativo valore da parte della società, infatti non potrà realizzarsi che con l'esecuzione quotidiana dell'opera.
Ai sensi del ricordato comma 3 dell'articolo 2464 del codice civile, per effettuare un conferimento d'opera o di servizi, come per ogni conferimento non in denaro, sarà necessaria un'apposita previsione dell'atto costitutivo.

L'operazione descritta ha natura di conferimento tipico e comporta l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale della società (macroclasse A o B-I-7) di un valore pari alle quote di capitale attribuite al socio che assume l'obbligo di prestare l'opera o i servizi concordati in favore della società.
La società conferitaria imputerà a conto economico il costo relativo alla quota di prestazione oggetto del conferimento che ha contribuito alla produzione dei ricavi nel corso dell'esercizio e, come contropartita, ridurrà la voce iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale per un ammontare uguale, fino a completa estinzione della stessa(3).

Molto dibattuta è la questione se le prestazioni di opere o servizi debbano essere sorrette da un'apposita perizia di stima, poiché il citato articolo 2465 del codice civile prescrive una relazione giurata di un esperto solo nelle ipotesi di conferimento di "beni in natura o crediti".
Tuttavia, l'interpretazione maggioritaria considera il dettato dell'articolo 2465 riferibile a ogni conferimento diverso dal denaro, quindi anche ai conferimenti di prestazioni di opera o di servizi(4).
Invero, nel caso di specie, il fatto che il valore attribuito nel contratto sociale agli obblighi assunti sia garantito da una fideiussione o una polizza, non equivale a un'implicita valutazione del conferimento che renderebbe superflua la perizia di stima, atteso che l'esigenza di tutela dal rischio di un potenziale annacquamento del capitale sociale, si evidenzia proprio nell'ipotesi di un andamento fisiologico del rapporto, e pertanto ove le opere o i servizi vengono prestati.

I conferimenti nelle Spa
Come accennato, la riforma in tema di conferimenti nelle Spa ha dovuto tener conto delle richieste formulate in sede di legge delega di realizzare "una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale" e dei limiti posti dalla seconda direttiva comunitaria, secondo la quale il capitale sottoscritto non può essere costituito "da impegni di esecuzione di lavori o di prestazioni di servizi".
Le novità sono poche rispetto alla disciplina precedente e riguardano prevalentemente la deroga in via statutaria del principio di proporzionalità tra conferimenti effettuati e azioni possedute.

Anche per le società per azioni, se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro(5) e, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, deve eseguirsi il versamento presso una banca di almeno il 25 per cento del valore dei conferimenti in denaro(6).
Ai sensi dell'articolo 2343 c.c., i conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere oggetto di stima da parte di un perito designato dal Tribunale.
La relazione giurata deve essere redatta da un tecnico designato dal Tribunale (non più dal presidente del Tribunale) nel cui circondario ha sede la società (non deve essere un revisore contabile o una società di revisione come per le Srl).

Nessuna novità di rilievo viene apportata alla procedura di controllo del valore di stima dei beni conferiti(7).
La procedura di controllo deve essere compiuta dagli amministratori e mira a verificare che il valore reale dei beni conferiti non sia inferiore a quello nominale che concorre alla formazione del capitale.
I sindaci non partecipano più a tale verifica, sebbene via sia, ai sensi dell'articolo 2403 "Doveri del collegio sindacale", un generico richiamo alla funzione di controllo.
Il termine per l'esecuzione della verifica è di 180 giorni dall'iscrizione nel Registro imprese e, fino alla sua ultimazione, le azioni sottostanti sono inalienabili e rimangono depositate presso la società.
Nel caso in cui a seguito dell'attività di verifica si riscontri un valore reale inferiore a quello nominale di oltre un quinto, il socio conferente può decidere se versare la differenza in denaro o se recedere dal contratto, ottenendo in tutto o in parte la restituzione del bene (ove possibile).
Se non viene esercitata alcuna delle due opzioni da parte del socio conferente, la società è chiamata a ridurre proporzionalmente il capitale sociale annullando le azioni che risultano scoperte.
In seguito all'annullamento delle azioni, se espressamente previsto dall'atto costitutivo, si potrà procedere a una loro riassegnazione tra i soci, tenuto conto della non più necessaria corrispondenza tra conferimenti effettuati e quantità delle azioni attribuite.

QUADRO RIASSUNTIVO
  Srl Spa
Capitale sociale minimo 10.000 euro 120.000 euro
Conferimento delle prestazioni di servizi o lavorative da parte dei soci Ammesso
(art. 2464 c.c.)
Non ammesso
(art. 2342 c.c.)
Stima dei conferimenti
dei beni in natura e
dei crediti
Effettuabile da parte di un soggetto iscritto nel registro dei revisori o da una società di revisione (a) dalle parti
(art. 2465)
Effettuabile da parte di un esperto nominato dal presidente del tribunale.
È necessario un controllo successivo da parte degli amministratori
(art. 2343c.c.)
Possibilità di sostituire il versamento in denaro con una garanzia bancaria o assicurativa Ammesso
(art. 2464 c.c.)
Non ammesso
(art. 2342 c.c.)


2 - continua. La terza puntata sarà pubblicata martedì 31; la prima è su FISCOoggi di venerdì 27

NOTE
1. "Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore a essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società" (articolo 2464, comma 6, codice civile).

2. Si è sostenuto che nell'eventualità di inadempimento non opera la garanzia, ma sorge in capo alla società il diritto al risarcimento (si veda Manuela Agostini, Consiglio notarile di Milano, in Riunioni di studio sulla riforma delle società).

3. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 16 marzo 2005, n. 35.

4. "La locuzione 'beni in natura i crediti' di cui all'art. 2465, comma 1, c.c., va intesa in senso ampio, comprendente tutti i conferimenti diversi dal denaro, nei cui confronti sussiste infatti la medesima esigenza di assicurare la copertura del capitale sociale, mediante l'attestazione che 'il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo'". Massima n. 9, Commissione società del Consiglio notarile di Milano, 2005.

5. Articolo 2342, comma 1, del codice civile.

6. Deve essere versato, comunque, l'intero sovrapprezzo e, nel caso di costituzione con atto unilaterale, l'intero ammontare dei conferimenti.

7. Articolo 2342, commi 3 e 4, del codice civile.

 
Sandro Maria Galardo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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