Il conferimento, operazione straordinaria di carattere associativo (5).


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Il conferimento, operazione straordinaria di carattere associativo (5).
Autore: Salvatore Percuoco - aggiornato il 08/02/2006
N° doc. 1225
 
08 02 2006 - Edizione delle 15:30  
 
Riflettori su...

Il conferimento, operazione straordinaria di carattere associativo (5)

Conferimento neutrale di aziende "domestiche"
 
Il decreto legislativo 344/2003 ha introdotto, nel riformato Tuir, l'articolo 176 rubricato "regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario", che regolamenta i conferimenti di aziende o rami di esse.
L'articolo 176 riprende sostanzialmente la disciplina già accolta nell'articolo 4 del decreto legislativo 358/1997, ampliandone, come vedremo, l'ambito applicativo e accoglie altresì le modifiche resesi necessarie dall'introduzione dell'Ires.

Prima di approfondire le novità, è bene riepilogare brevemente(1) i principi della norma già introdotti dall'articolo 4 e non modificati nella sostanza dal Dlgs 344/2003.
Il comma 1, secondo periodo, garantisce la piena neutralità fiscale delle operazioni di conferimento di aziende (o rami) a condizione che "il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa".
Laddove, dunque, la sostituzione di beni di primo grado (complesso aziendale) con beni di secondo grado (partecipazioni), si attui rispettando il principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, l'operazione di conferimento non costituisce "realizzo di plusvalenze o minusvalenze".

Le ragioni sottostanti siffatta previsione normativa sono da ricercare nell'esigenza di simmetria del sistema tributario.
In specie, il conferente e il conferitario, assumendo la partecipazione (il primo) e l'azienda (il secondo) al medesimo valore fiscale, non potranno ottenere una divaricazione tra i valori tale da generare salti d'imposta.
Il legislatore sospende pertanto la tassazione delle plusvalenze latenti sia sull'azienda che sulla partecipazione (regime bisospensivo), poiché il conferimento disciplinato dall'articolo 176 non è qualificabile fiscalmente un'operazione di realizzo.

La continuità dei valori fiscali consente anche l'iscrizione in bilancio dei plusvalori latenti senza attribuire loro rilevanza fiscale.
Si crea in questo modo una divergenza tra valori iscritti in bilancio e valori riconosciuti fiscalmente, con la necessità di continuare a determinare il reddito di impresa facendo riferimento a questi ultimi. La conferitaria potrebbe modificare il valore di iscrizione nelle scritture contabili dei beni acquisiti con il conferimento, così come la conferente potrebbe iscrivere un maggiore (o minore) valore delle partecipazioni.
Ciò sarà privo di effetti fiscali, nel senso che il risultato d'esercizio andrà depurato dei componenti derivanti da tali maggior valori attraverso apposite variazioni fiscali in aumento o in diminuzione.
Diventa pertanto ininfluente il comportamento "civilistico" tenuto dai partecipanti all'operazione di conferimento, sotto il profilo del valore di iscrizione nelle scritture contabili.
Il potenziale disallineamento rispetto ai valori fiscali dei beni conferiti comporterà una sorta di "doppio binario", tra valori civilisti da una parte e fiscali dall'altra, che il conferitario dovrà far "risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi".

Passando alle vicende fiscali dei beni che compongono l'azienda conferita, il conferitario proseguirà la gestione dei valori fiscali come se il conferimento non fosse avvenuto (cosiddetto passaggio a "saldi aperti"), continuando ad esempio a calcolare gli ammortamenti sul costo fiscale originario, riconosciuto in capo al conferente e mantenere, per quanto concerne le rimanenze, l'eventuale stratificazione Lifo esistente presso il conferente.
Relativamente ai requisiti soggettivi, l'articolo 176, a differenza del citato articolo 4 del Dlgs 358/97, riconosce la neutralità fiscale a prescindere dal periodo di possesso dell'azienda conferita e richiede la qualifica di società di capitali o di ente commerciale solo per il conferitario. Quindi, potranno accedere, quali conferenti, anche società di persone e imprenditori individuali.

Il sistema appena delineato rappresenta per il legislatore il regime naturale per le operazioni di conferimento d'azienda, coloro infatti che non vogliono adottarlo "possono optare, nell'atto di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del presente testo unico"(2).

Andiamo ora ad analizzare come il meccanismo di coordinamento tra fiscalità societaria e quella dei singoli soci (metodo dell'esenzione Ires)(3) opera nel precetto normativo dell'articolo 176 rispetto al metodo dell'imputazione in vigenza dell'Irpeg.
Quest'ultimo era ispirato dalla logica secondo la quale, i risultati reddituali (positivi o negativi), ottenuti dalla società partecipata, dovevano riverberarsi sul socio percettore, al quale venivano trasferiti con l'ausilio dei seguenti istituti: dividendi, plusvalenze, minusvalenze e svalutazioni da partecipazione(4).
Pertanto, nell'ipotesi di conferimento d'azienda in neutralità, poteva determinarsi sia una doppia imposizione che una doppia deduzione di tipo economico.

Supponiamo, ad esempio, che il valore fiscale dell'azienda conferita fosse stato pari a 10.000, ma il suo valore corrente (determinato dalla perizia di stima ex articolo 2343 c.c.) pari a 1.000 (minusvalente).
In questo caso, la doppia deduzione si verificava in quanto:
  • per il conferente, la successiva cessione della partecipazione ricevuta causava una minusvalenza deducibile, derivante dalla differenza tra il prezzo di cessione e il valore fiscale della partecipazione (pari a 10.000)
  • per il conferitario, la gestione dell'azienda oggetto di conferimento generava minori imponibili fiscali (esempio, ammortamenti fiscali maggiori dei civilistici) derivanti dalla differenza tra valori contabili d'iscrizione (1.000) e valore fiscalmente riconosciuto (10.000)
  • oppure, sempre per il conferitario, in ipotesi di cessione dell'azienda, la minusvalenza deducibile derivava dalla differenza tra il prezzo di cessione e il valore fiscale dell'azienda (pari a 10.000).

Con l'introduzione del metodo dell'esenzione vengono ribaltati completamente i meccanismi sopra delineati di coordinamento tra tassazione della società e dei soci.
L'imposizione diretta delle società di capitali va ora baricentrata sulla situazione oggettiva dell'impresa e non su quella oggettiva del singolo socio.
Ciò sta a significare che l'attenzione viene rivolta esclusivamente al momento della produzione del reddito, non influenzabile dalle vicende riguardanti la sua distribuzione. In altre parole, sono recisi quei cordoni ombelicali che tenevano collegati il momento della produzione con quello della distribuzione del medesimo reddito. Distribuzione che può avvenire anche dal realizzo plusvalente generato dalla cessione delle partecipazioni, che rappresentano la capacità di produrre utili dell'azienda.

Il metodo dell'esenzione, "oggettivizzando" il prelievo fiscale sul reddito prodotto dall'azienda, consente la cessione in esenzione delle partecipazioni, con relativa indeducibilità delle minusvalenze su partecipazione iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie (participation exemption).
Nel nuovo sistema Ires, la duplice imposizione (o deduzione) precedentemente illustrata viene limitata dalla pex.
Le partecipazioni ricevute in cambio del conferimento d'azienda possono maturare i requisiti dell'articolo 87 del Tuir(5) e godere quindi dell'esenzione nella successiva fase di circolazione.
La vicenda fiscale dell'azienda conferita proseguirà in capo al conferitario, il quale verrà tassato sul reddito prodotto dalla stessa, sia attraverso la gestione che l'eventuale cessione.

Dunque, la tassazione avviene solo sul reddito prodotto dall'azienda conferita e non sulle partecipazioni che godono dell'esenzione (principio sistematico dell'Ires).
E' di tutta evidenza che, se le partecipazioni ricevute non hanno accesso alla pex ai sensi dell'articolo 87 del Tuir (ad esempio, conferimento in società prevalentemente immobiliare, iscrizione nel circolante delle partecipazioni ricevute), continuano a generarsi gli effetti della doppia imposizione (o deduzione) visti in precedenza.
Laddove i contribuenti adottino comportamenti patologici dei principi illustrati, potrà invocarsi la norma antielusiva di cui all'articolo 37-bis del Dpr 600/73 per disconoscere i vantaggi non approvati dal sistema fiscale.

Nel prossimo intervento saranno approfonditi i rapporti tra l'articolo 176 del Tuir e l'articolo 37-bis.


5 - continua. La sesta puntata sarà pubblicata venerdì 10; le prime quattro sono disponibili nella sezione "Riflettori su..."


NOTE:
1) Per un approfondimento dottrinale si vedano, tra l'altro, STEVANATO - Riorganizzazione di attività produttive: riflessioni sulla schema di decreto - Corriere Tributario 1997, pag. 2118; PORCARO - Il conferimento in società tra neutralità e simmetria - La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa, AA.VV. (a cura di LUPI e STEVANATO), pagg. 278 e seguenti, Milano 2002; LUPI - I coordinamenti tra valori civili e fiscali della conferitaria nel conferimento neutrale ex art. 4 D.Lgs. 358/1997 - AA.VV. (a cura di LUPI e STEVANATO), pagg. 419 e seguenti, Milano 2002; LEO - MONACCHI - SCHIAVO - Nuovo regime di neutralità dei conferimenti di aziende fra soggetti IRPEG - Le imposte sui redditi nel testo unico, tomo II, pagg. 1993 e seguenti, Milano 1999.

2) Articolo 176, comma 2.

3) Introdotto dal decreto legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344, in attuazione della di attuazione della legge delega del 7 aprile 2003, n. 80.

4) Dunque, se la società partecipata conseguiva perdite, il socio partecipante poteva dedursi le minusvalenze generate dalle operazioni di trasferimento della partecipazione, che tenevano conto, indirettamente, della gestione della società a valle. Altrettanto logico era consentire la svalutazione delle partecipazioni, che rappresentava uno strumento per anticipare temporalmente minusvalenze deducibili. L'istituto della svalutazione delle partecipazioni consentiva di attribuire alla società partecipante i risultati negativi connessi all'insufficienza dei redditi propri della controllata. LUPI - Reddito d'impresa - Crovato - Lupi, Argomenti Tributari, pag. 358, Milano 2002.

5) Si precisa che il decreto legge 30/09/2005, n. 203, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3/10/2005, ha introdotto delle modifiche all'articolo 87 del Tuir. L'articolo 5, comma 1, lettera b), precisa che "all'articolo 87, comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti" sono inserite le seguenti: "nella misura del 95 per cento"; nello stesso comma, lettera a), la parola: "dodicesimo" e' sostituita dalla seguente: "diciottesimo"".

 
Salvatore Percuoco

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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