Il conferimento, operazione straordinaria di carattere associativo (8).


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Il conferimento, operazione straordinaria di carattere associativo (8).
Autore: Salvatore Percuoco - aggiornato il 16/02/2006
N° doc. 1250
16 02 2006 - Edizione delle 15:30  
 
Riflettori su...

Il conferimento, operazione straordinaria di carattere associativo (8)

Conferimento realizzativo di partecipazioni qualificate
 
Il regime fiscale dell'articolo 175 del Tuir si estende anche ai conferimenti "di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate".
Pertanto, "si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito ...omissis ... o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario".
Valgono dunque le medesime considerazioni effettuate in tema di conferimenti realizzativi di aziende (o rami di esse)(1), con la differenza che oggetto del conferimento possono essere solo le partecipazioni di controllo e di collegamento, per l'identificazione delle quali l'articolo 175 rinvia all'articolo 2359 del codice civile(2)-(3).

Una fattispecie peculiare del conferimento di partecipazioni è disciplinata dal comma 2 dell'articolo 175, il quale precisa che "le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'art. 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'art. 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 87".
La ratio della norma è quella di evitare arbitraggi fiscali.
Infatti dall'operazione de qua potrebbe non emergere una plusvalenza, laddove:
  • il valore di realizzo venga determinato dal medesimo importo di iscrizione nelle scritture contabili del conferente e conferitario,
    e
  • il valore di iscrizione coincida anche con il costo fiscale della partecipazione conferita.

In tale ipotesi, il conferente potrebbe trasferire partecipazioni prive dei requisiti per godere della participation exemption (senza subire alcuna tassazione ex articolo 175) e acquisire partecipazioni che, una volta perfezionati i requisiti ex articolo 87 del Tuir, possono essere cedute in esenzione.
Si genererebbe, in questo caso, un salto d'imposta che il citato comma 2 impedisce attraverso la determinazione del valore di realizzo, in capo al conferente, sulla base delle disposizioni dell'articolo 9 del Tuir (valore normale).

Osserviamo il funzionamento della disposizione normativa.
Si ipotizzi che alfa detenga una partecipazione totalitaria in beta acquistata al prezzo di 100 e che abbia deciso di cederla al prezzo di mercato pari a 1.000.
La partecipazione non è detenuta in regime pex (ad esempio, perché non classificata nelle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso).
Se alfa cedesse a terzi (delta) partecipazione in beta conseguirebbe una plusvalenza tassabile pari a 900, non potendo invocare la norma di esenzione di cui all'articolo 87 del Tuir per mancanza di almeno uno dei requisiti richiesti (lettera b).



Per ottenere il medesimo risultato, alfa potrebbe conferire (ex articolo 175) la partecipazione (beta) in una newco (gamma) e successivamente, una volta maturati i requisiti di cui all'articolo 87, cedere in esenzione a terzi (delta) la partecipazione ricevuta.
In questa ipotesi, alfa avrebbe monetizzato ugualmente la partecipazione e, di contro, la società delta conseguirebbe sempre il controllo di beta, anche se indirettamente tramite la sua controllata gamma (si veda il successivo grafico).
Nella sostanza le due operazione suddette portano allo stesso risultato, anche se nell'ultima descritta non emerge alcuna plusvalenza imponibile.
Ebbene per evitare che si realizzi l'evidente salto d'imposta, il comma 2 del 175 in commento impone di quantificare il valore di realizzo del conferimento a 1.000 (valore normale), con la conseguenza che, anche in questo caso, la plusvalenza risulti pari a 900.



Per valutare l'applicabilità della disposizione de qua, devono essere confrontate le partecipazioni da conferire (che chiameremo cattive in quanto non posseggono i requisiti per accedere alla pex) con le partecipazioni ricevute dall'operazione di conferimento (che chiameremo buone poiché possono integrare i requisiti per accedere alla pex).
Si precisa, innanzitutto, che l'applicabilità della disposizione deve essere verificata "senza considerare quello (n.d.a., requisito) di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 87". E' da ritenere che l'irrilevanza del requisito della "lettera a" (holding period) è da considerare sia in capo alla conferente che alla conferitaria, con la conseguenza che il conferimento di partecipazioni che hanno tutti i requisiti (tranne l'holding period) a fronte di partecipazioni con i requisiti dell'esenzione (tranne appunto l'holding period) può essere operato ai sensi dell'articolo 175.



Il requisito della lettera b (classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso) potrà essere accertato:

  • per le partecipazioni conferite già al momento del conferimento, poiché tale iscrizione concerne una condotta da parte del conferente già operata negli anni precedenti
  • per le partecipazioni ricevute, solo alla chiusura del bilancio relativo all'esercizio del conferimento.

I requisiti della lettera c (residenza fiscale) e lettera d (attività esercitata) dell'articolo 87 del Tuir, dovendo essere verificati in capo alla partecipata, si avrà che:

  • per le partecipazioni conferite, alfa dovrà tener conto della partecipata beta
  • per le partecipazioni ricevute, alfa dovrà tener conto della partecipata gamma.

8 - continua. La nona e ultima puntata sarà pubblicata lunedì 20; le precedenti sono disponibili nella sezione "Riflettori su..."


NOTE:
1) Per l'approfondimento si rinvia alla puntata n. 7 di questa serie

2) Per il quale "
Sono considerate società controllate:
1- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa
".

3) Sul punto è intervenuto il ministero delle Finanze con circolare n. 320/E del 19/12/1997.

 
Salvatore Percuoco
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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