Il contraddittorio con l'ufficio, fase centrale del procedimento.


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Il contraddittorio con l'ufficio, fase centrale del procedimento.
Autore: Angelo Rubano - aggiornato il 07/11/2007
N° doc. 4666
07 11 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Accertamento con adesione

Il contraddittorio con l’ufficio, fase centrale del procedimento

Il contribuente può gestirlo in prima persona oppure nominare qualcuno che lo assista e lo rappresenti
 
Sinonimo di incoerente ovvero di illogico nel linguaggio comune, la parola “contraddittorio” assume connotati ben diversi in ambito amministrativo. In particolare, nel procedimento di adesione, il contraddittorio rappresenta una delle fasi più delicate e importanti dell’intera procedura. E’ il momento in cui le parti – ufficio e contribuente – sono messe in condizione di ascoltare le reciproche richieste, interloquire e formulare osservazioni.

Il contraddittorio rappresenta l’occasione per il contribuente di far valere le proprie ragioni, seppur in sede amministrativa, e di permettere al fisco di valutare con attenzione le circostanze e/o gli specifici elementi evidenziati in relazione alla pretesa tributaria.

Prima di presentarsi in ufficio, è bene tenere presente quale sia l’oggetto dell’invito a comparire, il periodo d’imposta a cui si fa riferimento e l’eventuale atto prodromico all’adesione.
In sede di contraddittorio, è conveniente produrre una breve memoria, redatta in maniera dettagliata e con opportuni allegati, con la quale si forniscono all’ufficio gli elementi di valutazione per una più fondata e ragionevole considerazione del presupposto impositivo.

Il contribuente può gestire la delicata fase del contraddittorio in prima persona oppure può nominare qualcuno che lo assista e lo rappresenti.

Deleghe
Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato un invito a comparire, può farsi rappresentare presso gli uffici finanziari da un suo incaricato. Il delegato deve essere munito di procura speciale, ai sensi dell’articolo 7, comma 1-bis, del Dlgs 218/1997.
La delega va conferita per iscritto con firma autenticata, salvo alcuni casi individuati a seconda della persona scelta e del rapporto esistente tra delegante e delegato.

La norma (articolo 63 del Dpr 600/1973) individua le seguenti fattispecie:
  • procura conferita al coniuge, ovvero a parenti e affini entro il quarto grado: la delega non necessita dell’autentica della sottoscrizione, ma basta allegare la fotocopia del documento d’identità del delegante
  • procura conferita da una persona giuridica a un proprio dipendente: non è necessaria l’autenticazione di firma; va allegata, anche in questo caso, copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente delegante
  • procura conferita a un professionista iscritto in albo professionale: la firma apposta sulla procura deve essere autenticata, adempimento quest’ultimo che può essere effettuato dallo stesso rappresentante.

In ogni caso, la procura deve essere di carattere speciale e, nei casi in cui si vuole che il delegato concluda il procedimento di adesione, va specificato che il rappresentante è delegato anche a sottoscrivere l’eventuale atto di adesione.

Il contraddittorio negli accertamenti basati sugli studi di settore
Prima di notificare un avviso di accertamento fondato sulle risultanze degli studi di settore, l’ufficio locale dell’agenzia delle Entrate è tenuto a invitare a comparire il contribuente.
Tale iter, sancito dalla legge (articolo 10, comma 3-bis, legge 146/1998) e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sentenza 17229/2006), fa sì che il procedimento che prende avvio sia classificato tra le procedure di adesione su iniziativa dell’ufficio (si veda in proposito l’articolo “Dialogo Fisco-contribuenti, pilastro dell’accertamento con adesione”, su FISCOoggi del 27/8/2007).

Il contraddittorio, in questo tipo di procedimenti, è essenziale al fine di determinare un ammontare di ricavi o compensi, attribuibili al contribuente, che tenga conto dei fattori specifici caratterizzanti l’attività svolta.

Le motivazioni da addurre in tale ambito non devono necessariamente basarsi su prove documentali certe, ma possono anche fondarsi su un ragionamento logico, che conduca alla revisione dell’originaria pretesa impositiva. Anche in questa sede, qualora si ritenesse sproporzionata la richiesta erariale, è opportuno produrre una dettagliata memoria, corroborata da idonei allegati e da considerazioni fondate sulle peculiarità dell’attività svolta, ovvero su eventi che hanno inciso sulla gestione della stessa.

In tale fase, non è consigliabile contestare in modo generico lo strumento degli studi di settore; piuttosto, è raccomandabile un richiamo a circostanze particolari, ritenute idonee a giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli calcolati da Gerico. A tal proposito, possono risultare utili le circolari in materia, che individuano delle condizioni giustificative specifiche per tipo di attività.

 
Angelo Rubano

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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