Il contraddittorio con la Guardia di finanza rende non necessario quello con l'ufficio.


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Il contraddittorio con la Guardia di finanza rende non necessario quello con l'ufficio.
Autore: Enzo Di Giacomo - aggiornato il 03/05/2006
N° doc. 1480
 
03 05 2006 - Edizione delle 13:45  
 
Sentenza n. 8253 del 7 aprile 2006

Il contraddittorio con la Guardia di finanza
rende non necessario quello con l'ufficio

L'accertamento, motivato per relationem, è valido anche senza convocazione del contribuente
 
L'ufficio finanziario può emanare un avviso di accertamento utilizzando elementi derivanti da indagini bancarie condotte dalla Guardia di finanza, senza aver preventivamente instaurato un contraddittorio con il contribuente.
Questo importante principio è contenuto in una recente sentenza della Corte di cassazione, sezione V (n. 8253 del 16 febbraio 2006, depositata il 7 aprile 2006), con la quale è stato affermato che la reiterazione del contraddittorio deve essere esclusa, atteso che i comportamenti istruttori possono essere adottati sia dall'ufficio che dalla Guardia di finanza, tra i cui compiti figura quello di cooperare con gli uffici delle imposte ai fini del reperimento degli elementi utili per l'attività accertatrice e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 32 del Dpr n. 600 del 1973.
L'ufficio finanziario è, quindi, legittimato a procedere ad accertamento parziale anche sulla base degli elementi segnalati dalla Guardia di finanza, così come previsto dall'articolo 41-bis del citato Dpr 600/73.

Il fatto
L'ufficio, in base alla risultanze di una verifica eseguita della Guardia di finanza a carico di una Srl, emetteva avviso di accertamento nei confronti dell'amministratore della stessa, con cui contestava l'omessa dichiarazione di un reddito di lavoro autonomo, costituito dai prelevamenti bancari effettuati dal predetto sui conti della società, non risultati giustificati nel corso del contraddittorio con il medesimo amministratore.

In seguito all'accoglimento del ricorso del contribuente da parte della Commissione tributaria provinciale, l'ufficio proponeva appello in Ctr. Il gravame era respinto e, di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dei giudici di secondo grado, eccependo la violazione e falsa applicazione degli articoli 32 e 33 del Dpr 600/73 e, in particolare, contestando la tesi della sentenza impugnata, in base alla quale l'ufficio non avrebbe potuto utilizzare i dati bancari acquisiti ex articolo 32, Dpr 600/73, in capo alla società per effettuare l'accertamento nei confronti dell'amministratore (soggetto terzo rispetto alla stessa), ma avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio con lo stesso.

L'enunciato dell'ufficio, al contrario, faceva leva sul fatto che il contribuente non fosse da considerare soggetto terzo rispetto alla società, avendo avuto, peraltro, la facoltà di dimostrare l'estraneità dei prelevamenti all'attività della stessa o la loro già avvenuta contabilizzazione, durante il contraddittorio instaurato con la Finanza. In particolare, l'ufficio ha rilevato che nel caso specifico non si poneva l'esigenza di ripetere un contraddittorio con il contribuente, atteso che quest'ultimo era già avvenuto alla presenza dei militari e che le garanzie in sede istruttoria amministrativa sono identiche sia se a operare è l'ufficio sia se l'istruzione sia svolta dalla Guardia di finanza, come le disposizioni di legge prevedono (articoli 32 e 33 Dpr 600/73).

La decisione
Preliminarmente, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'articolo 32 attribuisce ampi poteri istruttori agli uffici delle imposte, e, in particolare, il successivo articolo 33, comma 3, stabilisce che "La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'articolo 32 e al precedente comma".

Sul tema, una recente giurisprudenza ha ritenuto che gli uffici, previa autorizzazione della direzione regionale delle Entrate, possono acquisire dalle banche non solo copie dei conti correnti bancari intrattenuti con il contribuente, ma anche analoghe notizie inerenti ad altro soggetto, quando viene dimostrato che il contribuente è l'effettivo possessore dei redditi formalmente intestati a un soggetto diverso (Cassazione, 12 aprile 2003, n. 13391; 17 giugno 2002, n. 8683; 17 maggio 1990, n. 4290). Pertanto, è ormai opinione consolidata che le attività istruttorie svolte dagli uffici finanziari sui conti correnti bancari rientrano tra gli ordinarti poteri degli stessi.

Per il caso in esame, i giudici di legittimità hanno affermato che, per effetto del rinvio contenuto dall'articolo 33, comma 3, all'articolo 32, le garanzie in favore del contribuente in sede istruttoria amministrativa sono oggetto di identica previsione sia se a operare è l'ufficio delle imposte sia se l'istruzione sia svolta, di propria iniziativa o su richiesta dell'ufficio, dalla Guardia di finanza. Nella fattispecie di cui trattasi, quindi, concernente un avviso di accertamento fondato sui risultati delle indagini bancarie effettuate dalla Gdf, l'ufficio finanziario non è obbligato a riconvocare il contribuente e a ripetere il contraddittorio, allorché questo sia stato già instaurato dalla polizia tributaria.

La Suprema corte, non accogliendo le conclusioni a cui erano pervenuti i giudici di merito, ha ritenuto che l'ufficio poteva utilizzare, acriticamente, gli elementi forniti dalla Guardia di finanza (anche risultati da verbale redatto a carico di terzi), e ha considerato legittimo l'avviso di accertamento motivato per relationem, sebbene questo faccia riferimento acriticamente ad atti o verbali formati dai militari verbalizzanti. Infatti, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto ogni volta che il contribuente viene messo in grado di conoscere l'an e il quantum della maggior pretesa fiscale, a nulla rilevando l'apprezzamento critico che l'ufficio accertatore può aver fatto rispetto agli atti e verbali cui ha fatto riferimento nell'avviso.

In tal senso, la giurisprudenza ha affermato la legittimità dell'accertamento motivato per relationem non solo quando il contribuente accertato ha conoscenza dell'atto cui si fa rinvio (nel caso di specie il contribuente intimato ha partecipato al contraddittorio sui conti della società), ma anche quando ne ha la sola conoscibilità (Cassazione, 14 novembre 2003, n. 17243. La motivazione dell'accertamento per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale della Guardia di finanza, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio, significando che quest'ultimo ha inteso realizzare una economia di scrittura, la quale, avuto riguardo alla circostanza che si tratti di elementi già conosciuti dal contribuente, non arreca pregiudizio al contraddittorio).
I giudici di legittimità hanno disposto, infine, che per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 41-bis del Dpr 600 del 1973, così come modificato dalla legge n. 413 del 1991, gli uffici sono legittimati a procedere ad accertamento parziale anche in base agli elementi segnalati dalla Guardia di finanza. Secondo tale norma, infatti, gli uffici dell'Agenzia delle entrate... qualora dalle ispezioni e verifiche emergano elementi che consentono di provare...l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito dichiarato parzialmente... possono limitarsi ad accertare lo stesso ("accertamento parziale"), ovvero la maggior imposta da versare.
 
Enzo Di Giacomo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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