Il debito verso il Fisco fa perdere l'appalto pubblico.


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Il debito verso il Fisco fa perdere l'appalto pubblico.
Autore: Francesca La Face - aggiornato il 04/04/2007
N° doc. 3040
04 04 2007 - Edizione delle 14:30  
 
Tar Lazio, sentenza n. 723 del 18 gennaio 2007

Il debito verso il Fisco fa perdere l'appalto pubblico

E' la sanzione prevista per qualsiasi inadempimento collegato ai tributi "indipendentemente dal fatto che si tratti di sorte capitale o di interessi di mora"
 
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III-ter, con la sentenza n. 723 del 18 gennaio 2007, ha stabilito che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti per l'esecuzione di lavori pubblici, i soggetti che abbiano commesso irregolarità definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, anche quando l'importo dovuto all'Erario sia esiguo e riguardi il mancato pagamento degli interessi moratori conseguenti al ritardato pagamento di una cartella esattoriale.

La controversia in esame aveva avuto inizio con la notifica di una cartella esattoriale a una Srl, con la quale l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr n. 600/73, chiedeva il pagamento di una somma relativa all'anno d'imposta 1999, comprensiva di sanzioni e interessi derivanti dalla liquidazione.
La società contribuente pagava la cartella esattoriale oltre i termini prescritti dalla legge e, a causa di tale ritardo, risultava debitrice nei confronti dell'Erario di una ulteriore somma (455,54 euro) per interessi moratori.

Successivamente, la Srl, già dichiarata aggiudicataria provvisoria di una gara a licitazione privata, indetta dall'Azienda regionale territoriale per l'edilizia (Arte), per l'affidamento di lavori di risanamento conservativi dei suoi fabbricati, venuta a conoscenza del proprio debito (a seguito della verifica effettuata dalla stessa Arte), provvedeva a saldare la somma dovuta al Fisco.
Tuttavia, l'Azienda regionale territoriale per l'edilizia, accertato il debito di natura fiscale a carico dell'impresa (dopo che l'Agenzia delle entrate, su richiesta della stessa Arte, aveva comunicato che "la ditta non risultava in regola con gli obblighi tributari, dato che risultavano in capo al contribuente delle iscrizioni a ruolo non soddisfatte"), annullava l'aggiudicazione provvisoria della gara in suo favore.
La società, allora, impugnava dinnanzi al Tar il decreto di esclusione dalla gara, emesso dall'amministratore unico dell'Azienda.

Al fine di comprendere meglio la questione in esame, è opportuno precisare che l'articolo 75, comma 1, lettera g), del Dpr n. 554/1999 (concernente le "cause di esclusione dalle gare"), non ammette la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti per l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché vieta di stipulare i relativi contratti, ai soggetti "che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti".

Con il ricorso presentato al Tar, la società ricorrente eccepiva a propria difesa che il debito in questione era di minima entità (euro 455,54), a fronte di un appalto di euro 920mila e, quindi, privo di incidenza sull'affidabilità morale, economica e professionale dell'impresa stessa.
Secondo la Srl, il mancato versamento degli "interessi moratori", alla data dell'aggiudicazione provvisoria, non implicava un'irregolarità nel pagamento di imposte e tasse tale da giustificare l'esclusione, atteso che l'articolo 75, sopra citato, fa espresso riferimento alle "irregolarità nel pagamento relativo ad imposte". Inoltre, l'impresa ricorrente lamentava che, nei suoi confronti, non era stata formulata alcuna specifica richiesta di pagamento.

Con la sentenza in commento, il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla Srl, affermando la legittimità dell'esclusione dalla gara della società, atteso che quest'ultima, al momento dell'aggiudicazione provvisoria, risultava debitrice, in via definitiva, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Secondo i giudici amministrativi, in virtù di quanto disposto dal Dpr n. 602/73 (concernente le "disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), l'iscrizione a ruolo:
  • costituisce, oltre che il relativo atto di accertamento, "il titolo esecutivo" che consente al concessionario della riscossione di promuovere le azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore (cfr articolo 49, comma 1, del Dpr n. 602/1973)
  • comporta la produzione sulle rispettive somme di interessi di mora (al tasso determinato annualmente con decreto ministeriale) a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento (cfr articolo 30 del Dpr n. 602/73).

Di conseguenza, la riscossione coattiva riguarda non solo le somme espressamente iscritte a ruolo e indicate nella cartella di pagamento, ma anche gli "interessi di mora", oltre alle spese di esecuzione (cfr articolo 45 del Dpr n. 602/73).
Il carico degli interessi di mora è, dunque, previsto direttamente dalla legge, che lo ricollega all'inutile decorso del termine previsto per il pagamento della cartella esattoriale e, pertanto, non occorre che sia emesso un autonomo atto di accertamento, oppure che sia formulata una specifica richiesta di pagamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

D'altra parte, prosegue il Tar, poiché nella cartella esattoriale è testualmente precisato che quando il pagamento del debito tributario sia effettuato dopo la scadenza prevista, il destinatario dovrà pagare anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione, detta indicazione non può che dimostrare come la società ricorrente fosse in condizioni di rendersi conto che il pagamento tardivo avrebbe comportato l'insorgenza di un ulteriore debito da definirsi tributario, "in quanto partecipante della stessa natura del debito principale".

Su tali basi, il giudice amministrativo ha ritenuto che l'articolo 75, comma 1, lettera g), del Dpr n. 554/1999, ricomprende chiaramente ogni irregolarità che attenga a qualsiasi inadempimento collegato ai tributi, "indipendentemente dal fatto che si tratti di sorte capitale o di interessi ovvero di interessi di mora".
D'altronde, conclude il Tar, la ratio della medesima norma è evidentemente quella di evitare alla stazione appaltante una situazione di pericolo, che le deriverebbe dall'intrattenere un rapporto contrattuale con un soggetto la cui inaffidabilità sia rivelata dall'accertata inosservanza, in via definitiva, degli obblighi fiscali.

 
Francesca La Face
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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