Il difensore non firma: ricorso inammissibile.


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Il difensore non firma: ricorso inammissibile.
Autore: Giovambattista Palumbo - aggiornato il 17/07/2007
N° doc. 3688
17 07 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Processo tributario

Il difensore non firma: ricorso inammissibile

La conclusione è stata confermata anche dalla più recente giurisprudenza, di legittimità e di merito
 
Per le cause sopra i 2.582,28 euro, la parte privata non può stare in giudizio personalmente, ma deve avvalersi dell’assistenza tecnica di un difensore, scelto fra le varie categorie di professionisti espressamente menzionate dalla norma (articolo 12, Dlgs n. 546/92).
Una volta conferita la procura per tale assistenza tecnica, l’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo che disciplina il contenzioso tributario, sancisce, espressamente, l'inammissibilità del ricorso in caso di mancata sottoscrizione del difensore tecnico.
L’eventuale costituzione personale in giudizio della parte privata, una volta effettuata la procura al difensore tecnico, va dunque considerata tamquam non esset.

La specifica disciplina posta dall’articolo 12, comma 5, del Dlgs n. 546/1992 prevede, invero, laddove difetti la delega a un difensore tecnico, la possibilità per il presidente dell’organo giudicante di ordinare alla parte di munirsi di assistenza difensiva entro un determinato termine.
Tale impostazione è stata confermata dalla Corte costituzionale con sentenza. n. 189/2000 (nonché dalle sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 22601/2004).

La Consulta ha, quindi, ritenuto che la sanzione d’inammissibilità sia comunque condizionata alla mancata osservanza dell’ordine del giudice di munirsi di assistenza tecnica entro un termine prefisso.
Caso ben diverso da quello affrontato dalla Corte (e per il quale resta la incontestabile e definitiva inammissibilità del ricorso) è quello in cui il contribuente abbia già delegato un difensore, ma tale difensore non abbia poi sottoscritto il ricorso a cui era stato delegato.
Infatti, proprio alla luce della suddetta giurisprudenza, una volta che il contribuente ha esercitato il proprio potere di delega, necessariamente il ricorso deve essere sottoscritto dal soggetto delegato, considerato che il soggetto delegante non è più titolare di quel potere.

Risulta allora evidente che quanto affermato sia dalla Corte costituzionale sia dalla Cassazione in merito alla sanabilità della mancanza di delega su ordine del giudice, è ipotesi ben diversa da quella in cui tale delega sussista e, nonostante ciò, il ricorso non venga firmato dal soggetto delegato.
Mentre infatti nel primo caso, non essendosi consumato il potere di delega ed essendo stata considerata una tale mancanza une mera irregolarità sanabile ottemperando all’ordine del giudice, laddove il contribuente adempia all’ordine del giudice, delegando un difensore tecnico che rediga e sottoscriva il ricorso, tale ricorso sarà ammissibile; nel caso in esame, la mancanza non riguarda la delega al difensore tecnico, ma la mancanza della sottoscrizione del ricorso proprio da parte del solo soggetto che, ex lege ed ex delega (che al disposto della legge si conforma), poteva sottoscriverlo.
Che lo firmi il contribuente non serve certo a trasformare un motivo espresso di inammissibilità in mera irregolarità, dato che quel contribuente, a seguito del conferimento della delega, non ha più alcun potere in tal senso.
Il collegamento processuale con la causa, a seguito della delega, si è interrotto e non può essere sanato, dato che, avendo già il contribuente conferito la delega, non può esistere un ordine del giudice in tal senso, adempiendo al quale il contribuente possa sanare.

L’ordine del giudice di munirsi di difensore tecnico, infatti, è una mera ripetizione dell’ordine già impartito dalla norma (combinato disposto degli articoli 12 e 18) e considerato sanabile da parte del giudice delle leggi.
Il contribuente nel caso in esame, però, delegando il difensore, ha già adempiuto a tale ordine.
Con la firma del medesimo ricorso da parte dello stesso contribuente, quindi, il ricorso risulta firmato da soggetto che non ne ha il potere (si ripete, proprio sulla base del conferimento della delega).
In una caso del genere, dunque, l’eventuale costituzione personale in giudizio della parte privata, senza la prescritta sottoscrizione del difensore delegato, va considerata tamquam non esset.

Il ricorso (originariamente inesistente) è chiaramente inammissibile per mancanza di sottoscrizione del soggetto delegato (e non per mancanza di delega a difensore abilitato) e l’accertamento deve essere considerato definitivo e inoppugnabile.
Ogni contrario ordine del giudice in tal senso interverrebbe su un atto non più impugnabile, dato che, se anche in seguito il difensore delegato sottoscrivesse il ricorso (al fine di sanarne la mancanza), tale ricorso sarebbe tardivo e, quindi, inammissibile.

Tali conclusioni sono state confermate del resto anche dalla più recente e attenta giurisprudenza, di legittimità e di merito.
La Ctp di Caserta, con la sentenza n. 263 del 4 ottobre 2006, ha per esempio espressamente riconosciuto che "allorquando l'assistenza tecnica…sia obbligatoria…tutte le necessarie afferenti attività processuali debbono essere svolte dal difensore nominato dovendosi escludere…che la parte di persona possa validamente compiere un atto che rientra nei poteri del difensore, non potendosi configurare ... una fungibilità tra il potere del difensore e quello della parte di persona (Cass., Sez. III, 6 marzo 2002, n. 3194; conforme, Cass., Sez. III, 26 ottobre 2004, n. 20750). La violazione dell'obbligo di difesa tecnica… determina la nullità rilevabile d'uffici dell'atto compiuto personalmente dalla parte".

Il rapporto che si instaura fra la parte e il suo difensore in base al contratto di patrocinio ha, dunque, rilevanza esterna.
La procura è infatti un negozio processuale unilaterale e tipico, disciplinato dal codice di rito sia per gli aspetti formali, regolati nell’articolo 83, sia per il contenuto del rapporto cui dà vita, regolando l’articolo 84 i poteri che la legge attribuisce al difensore.

Con il conferimento della procura, le posizioni del contribuente e del difensore tecnico si separano definitivamente (almeno ai fini processuali).
Tale conclusione è del resto confermata anche dalla previsione di cui all’articolo 40 del Dlgs n. 546/92, che dispone, come causa di interruzione immediata del processo, la morte e la radiazione o sospensione dall’albo del difensore, mentre esclude l’interruzione ope legis nel caso di decesso, estinzione o perdita della capacità della parte.
Il principio sotteso a tali disposizioni è connaturato, infatti, a ogni processo che preveda la difesa tecnica obbligatoria, la quale preclude alla parte la possibilità di agire e di compiere personalmente atti del processo; atti che, a seguito del conferimento della delega, sono esclusivamente riservati al difensore.

Tale conclusione è stata infine espressamente confermata anche da altra recente giurisprudenza, quale la sentenza n. 123 del 21 novembre 2006 della Commissione tributaria regionale di Roma, in base alla quale "considerato che pur dando il contribuente mandato al rag. T.B., commercialista iscritto all'albo dei ragionieri di Roma, a rappresentarlo nei presente giudizio, manca la sottoscrizione da parte del difensore con l'indicazione del relativo incarico … Ritenuto che la mancanza di sottoscrizione del difensore e l'indicazione del relativo incarico rientrano tra le cause di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992. Dichiara inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 53 del citato D.Lgs. n. 546/1992 in quanto non sottoscritto dal difensore".

La questione assume una rilevanza processuale notevole, sia in base alla frequenza con la quale tale inammissibilità a ben vedere si verifica, sia in base alla nuova dignità che oggi anche il processo tributario ha assunto, ponendosi sullo stesso piano di sacralità formale sul quale già si trovano gli altri tipi di processi del nostro ordinamento giudiziario (in cui certamente questo tipo di eccezioni non possono essere superate sulla base di considerazioni di tipo sostanziale).

 
Giovambattista Palumbo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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