Il reddito di lavoro dipendente percepito dall'esperto distaccato presso la Commissione europea può essere determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali che, annualmente, vengono definite con decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
Questa la conclusione a cui giunge, nella risoluzione n. 245/E dell'11 settembre, l'agenzia delle Entrate, interpellata da una società italiana sul corretto trattamento fiscale da applicare al reddito corrisposto a un proprio dipendente distaccato, in qualità di esperto nazionale, presso l'Organismo comunitario. La Spa ha puntualizzato che il dipendente non svolge alcuna attività lavorativa in Italia e che, per quella prestata all'estero, lo stesso percepisce, oltre alla retribuzione erogata dalla società medesima, un'indennità assegnata dalla Commissione europea.
I tecnici dell'Amministrazione, per dare risposta al quesito, hanno verificato se ricorressero tutte le condizioni previste dalla legislazione fiscale per applicare il regime di determinazione forfetaria del reddito sulla base delle retribuzioni convenzionali (articolo 51, comma 8-bis, del Tuir), senza tener conto dell'effettiva retribuzione corrisposta.
La norma citata, a tal fine, dispone che:
- deve trattarsi di prestazione resa all'estero in via continuativa ossia per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o stabilità. Nel caso in esame, il requisito ricorre in quanto la durata del distacco non può essere inferiore a sei mesi, come da specifica decisione della Commissione europea
- l'attività svolta all'estero deve rappresentare l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro. Il rispetto di tale condizione discende anch'esso dal documento citato al punto precedente, dal momento che è previsto che l'esperto nazionale, durante il periodo di distacco, "esercita le sue funzioni a tempo pieno esclusivamente nell'interesse della Commissione"
- il dipendente deve soggiornare nello Stato estero, nell'arco di 12 mesi, per un periodo superiore a 183 giorni, non necessariamente - come già chiarito dalla circolare n. 207/200 - in maniera continuativa. Nella fattispecie rappresentata, anche questo requisito temporale risulta soddisfatto.
L'accertata presenza di tutte le condizioni dettate dalla norma portano a riconoscere l'applicabilità del criterio forfetario nella fattispecie rappresentata.
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