|
27 05 2008 - Edizione delle 13:30 |
|
|
Unico 2008 - Teleconferenza di ItaliaOggi |
Il doppio volto della dichiarazione integrativa
|
Dalla deducibilità delle quote di ammortamento all'insufficiente versamento dell'acconto |
|
In occasione della Teleconferenza di ItaliaOggi del 24 maggio su Unico 2008, l'agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti, tra l'altro, in materia di scorporo del valore dei terreni e di ravvedimento operoso.
Dichiarazione integrativa e scorporo delle aree
Non è previsto alcun meccanismo specifico per recuperare a posteriori la parte delle quote di ammortamento non dedotte in passato per imputazione del fondo al solo costo del fabbricato strumentale e non anche, proporzionalmente, a quello del relativo terreno; il recupero delle maggiori deduzioni può avvenire solo tramite una dichiarazione integrativa a favore del contribuente (articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998). Un meccanismo, quindi, differente rispetto a quanto non avvenga per le auto aziendali, per le quali è invece previsto il recupero dei maggiori importi deducibili in Unico 2008.
La questione è legata alla disposizione contenuta nel decreto legge 223/2006 che ha sancito l'indeducibilità, a partire dall'esercizio 2006, degli ammortamenti relativi al valore del terreno relativo agli immobili strumentali, anche se acquistati prima dell'entrata in vigore della norma. Una volta calcolato e isolato il valore del terreno, le quote di ammortamento, dedotte fino all'esercizio 2006, dovevano essere imputate al fabbricato. Questa disposizione sulla imputabilità degli ammortamenti è stata poi modificata dal decreto legge 118/2007, che ha introdotto il criterio della proporzionalità rispetto al valore dei fabbricati e del terreno scorporato. Il contenuto del provvedimento - non convertito in legge - è stato successivamente recuperato nella Finanziaria 2008, che, al comma 81 dell'articolo 1, contiene una norma di interpretazione autentica del Dl 223, secondo cui "per ciascun immobile strumentale il fondo di ammortamento esistente al 31 dicembre 2005 deve essere proporzionalmente imputato al costo del fabbricato e del terreno e non più soltanto al fabbricato".
Ravvedimento operoso e versamenti di acconto
Se da una dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta per il 2006, e quindi maggiori versamenti in acconto per il 2007, anche questi ultimi risultano insufficienti. Il contribuente, per evitare l'applicazione delle sanzioni piene previste dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997, può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, sempre che ne ricorrano i presupposti.
|
|
Gianluca Di Muro |
|