Il fisco agevola le strenne natalizie.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Il fisco agevola le strenne natalizie.
Autore: Rosanna Acierno - aggiornato il 15/12/2005
N° doc. 1072
 
14 12 2005 - Edizione delle 15:30  
 
Le disposizioni tributarie in materia di omaggi

Il fisco agevola le strenne natalizie

Costo deducibile e recupero dell'Iva per i regali di modico valore
 
Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, sale la febbre dell'acquisto dei regali e delle strenne che sempre più spesso commercianti, professionisti, datori di lavoro distribuiscono a propri clienti, fornitori e dipendenti.
Tuttavia, contestualmente all'acquisto degli omaggi natalizi, sorgono spontanee alcune domande:
  • è ammessa la detrazione ai fini Iva sull'acquisto degli omaggi natalizi?
  • è possibile dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, il costo sostenuto per l'acquisto dei beni da dare in omaggio?
  • è possibile eventualmente dedurre il costo sostenuto per l'acquisto dei beni da dare in omaggio anche ai fini Irap?

A queste e ad altre domande cercheremo di dare una risposta, riepilogando le principali disposizioni in materia di Iva e di imposte sui redditi, al fine di orientare meglio, sotto il profilo amministrativo, i contribuenti nella scelta degli oggetti cui affidare la propria immagine.

Trattamento fiscale ai fini Iva degli omaggi natalizi
In generale, ai sensi dell'articolo 19-bis1, lettera h), del Dpr n. 633 del 1972, è ammessa la detrazione dell'Iva sull'acquisto di beni, qualora il costo unitario degli stessi non superi, al netto dell'imposta, l'importo di 25,82 euro.
In ogni caso, le cessioni gratuite di beni, per il cui acquisto sia stata detratta l'imposta, costituiscono operazioni imponibili, in base alla previsione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, n. 4, del Dpr n. 633/1972.
La stessa disposizione, tuttavia, dichiara irrilevanti le cessioni gratuite in presenza delle seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa (questa condizione è generalmente soddisfatta, quindi, nel caso di omaggi da parte di professionisti)
  • il costo unitario del bene non deve essere superiore a 25,82 euro.

Sussistendo tali condizioni, quindi, il trasferimento gratuito della proprietà del bene non costituisce cessione agli effetti dell'Iva.
In ogni caso, è necessario che il contribuente predisponga e conservi documentazione idonea a comprovare l'effettivo impiego dei beni per scopi di rappresentanza (ad esempio, note di consegna), qualora ciò non possa oggettivamente desumersi dalle caratteristiche dei beni stessi.
Se, invece, vengono dati in omaggio beni acquistati senza avere potuto detrarre l'Iva (come i beni costituenti spese di rappresentanza di costo superiore a 25,82 euro), la cessione non è imponibile, al fine di evitare duplicazioni d'imposta.

Alla luce di quanto detto finora, l'impresa, quindi, può detrarre l'Iva pagata per acquistare bottiglie di spumante, ciascuna di costo non superiore a 25,82 euro (al netto della stessa Iva), da inviare in omaggio ai propri clienti o fornitori.
Analogamente, il professionista può recuperare l'Iva pagata per acquistare, ad esempio, agende nel suddetto limite di costo, da inviare in omaggio alla propria clientela.
Non è, invece, possibile considerare spesa promozionale l'omaggio al proprio dipendente. Pertanto, la relativa imposta sul valore aggiunto pagata all'atto dell'acquisto dal datore di lavoro non è detraibile.
In particolare, poiché ricorrono entrambe le condizioni citate dalla disposizione normativa contenuta nell'articolo 2 del citato Dpr 633/1972, negli esempi fatti precedentemente si verifica la completa detassazione, agli effetti dell'Iva, del bene dato in omaggio.

Infine, con riferimento ai beni destinati a essere oggetto di cessione gratuita all'estero, si fa rilevare che la disciplina agli effetti Iva presenta alcune differenziazioni rispetto a quella prevista nel nostro Paese, a seconda che lo Stato di destinazione finale appartenga o meno all'Unione europea.
In particolare, nel caso di cessioni gratuite di beni in Paesi comunitari, le Finanze, con la circolare n. 13/E del 1994, hanno chiarito che le cessioni a titolo gratuito, quali ad esempio gli omaggi ossia i campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati, non costituiscono operazioni intracomunitarie. Pertanto, in tal caso, trova applicazione la normativa applicabile nel nostro Paese, come sopra descritta.
Nel caso invece di cessioni gratuite di beni in Paesi non appartenenti all'Unione europea, risultano applicabili le disposizioni relative alle cessioni all'esportazione, disciplinate dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 633/1972.
In particolare, ai fini della non imponibilità, occorre che l'esportazione risulti da documento doganale ovvero dal visto apposto dalle dogane o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura.

La deducibilità delle strenne natalizie ai fini delle imposte sui redditi
Ai fini delle imposte sui redditi, è previsto un trattamento differenziato a seconda che a farsi trainare dalle renne natalizie siano i professionisti ovvero gli imprenditori.
In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, è previsto un trattamento differenziato per i lavoratori autonomi e per le imprese.
I primi possono, infatti, dedurre le spese di rappresentanza nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Il costo dei beni destinati a omaggio, dunque, concorre al predetto limite (articolo 54, comma 5, del Tuir).
Le imprese, invece, possono dedurre integralmente nell'esercizio gli acquisti di beni da omaggiare di valore unitario fino a 25,82 euro. Per i beni di valore superiore, è invece ammesso in deduzione un terzo del costo, da ripartire in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (articolo 108, comma 2, del Tuir).

In particolare:
Omaggi natalizi distribuiti da professionisti
Se Babbo Natale è, ad esempio, un avvocato, il limite massimo di deduzione, per spese di rappresentanza e omaggi, è pari all'1 per cento dei compensi percepiti nell'anno.
Omaggi natalizi distribuiti da imprese
Per quanto concerne le imprese, invece, la deducibilità fiscale dal reddito degli omaggi natalizi subisce limitazioni diverse in relazione ai soggetti destinatari dei regali.
In particolare, le imprese possono dedurre integralmente nell'esercizio gli acquisti di beni da omaggiare di valore unitario fino a 25,82 euro.
Per i beni di valore superiore, invece, è ammesso in deduzione un terzo del costo, da ripartire in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.
Tuttavia, nel caso di beni omaggiati a dipendenti, invece, il costo di tali omaggi non soffre delle limitazioni innanzi descritte.
In particolare, il costo sostenuto per l'acquisto dei beni da destinarsi a omaggio ai dipendenti risulta deducibile dal reddito di impresa a norma dell'articolo 95, comma 1, del Testo unico, laddove si stabilisce che rientrano fra le spese per prestazioni di lavoro dipendente, deducibili nella determinazione del reddito, anche quelle sostenute in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.
Il costo di tali omaggi non soffre, pertanto, delle limitazioni disposte dall'articolo 108, comma 2, del Tuir in tema di deducibilità parziale delle spese di rappresentanza.
Anche ai fini Irap, l'acquisto dei beni da destinarsi a omaggio ai dipendenti risulta deducibile, in virtù di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, del Dlgs 446/1997.

Nel caso, invece, in cui vengano elargiti omaggi a soggetti terzi, quali clienti o anche fornitori, trova applicazione la disciplina prevista per le spese di rappresentanza, a norma dell'articolo 108, comma 2, del nuovo Tuir. Pertanto, in tal caso, la deducibilità dal reddito d'impresa, ai fini delle imposte sui redditi, è limitata a un solo terzo, a sua volta da ripartire, con effetto dal periodo di imposta in corso, in cinque esercizi.
Volendo fare un esempio numerico, dunque, nel caso di spesa per omaggi a terzi, sostenuta nel 2005, per un importo complessivo pari a 6mila euro, la deduzione ammessa (pari a 2mila euro) negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 è pari a 400 euro in ciascun esercizio. La restante somma, pari a 4mila euro, è invece indeducibile.
Lo stesso limite di deducibilità è applicabile anche nel caso in cui i beni, distribuiti gratuitamente, rechino emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa. Le predette limitazioni, invece, non si applicano ove le spese siano riferite a beni elargiti in omaggio di valore unitario non eccedente 25,82 euro.
In ogni caso, la limitazione relativa alla deducibilità pari a un terzo in cinque anni si applica sia agli omaggi di beni prodotti o commercializzati dall'impresa sia ai beni acquistati da terzi e offerti in omaggio, in particolari circostanze o ricorrenze (come ad esempio, festività, inaugurazione di una nuova sede, eccetera), sia alle altre spese di rappresentanza.

 
Rosanna Acierno

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware