Il mancato riversamento delle tasse automobilistiche: ipotesi penali alternative di peculato e abuso d'ufficio (3).


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Il mancato riversamento delle tasse automobilistiche: ipotesi penali alternative di peculato e abuso d'ufficio (3).
Autore: Federica Rachele Badano - aggiornato il 19/12/2005
N° doc. 1079
 
16 12 2005 - Edizione delle 16:00  
 
Attività di riscossione

Il mancato riversamento delle tasse automobilistiche:
ipotesi penali alternative di peculato e abuso d'ufficio (3)

La riscossione a opera dei tabaccai: istanza e garanzie, modalità e adempimenti
 
Inquadramento normativo in materia di tasse automobilistiche
La normativa originaria è rappresentata dal Dpr n. 39 del 5 febbraio 1953, di approvazione del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche(47). La disciplina, che era stata nel corso degli anni progressivamente modificata, ha subito dal 1993(48) una significativa innovazione, con l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte(49), dell'intero gettito dell'intera tassa automobilistica non erariale.
Successivamente, la legge n. 449 del 27 dicembre 1997(50), all'articolo 17, comma 10, ha previsto che "A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze(51), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche".
Dalla stessa data la competenza del dicastero delle Finanze, al quale è subentrata l'Agenzia delle Entrate, riguarda esclusivamente le tasse automobilistiche erariali, e cioè quelle relative alle Regioni a statuto speciale. L'unica, limitata, eccezione, riguarda l'attività di riscossione della Regione Sicilia, lasciata alla competenza di quest'ultima. Analogamente, dal 1999 le due province autonome di Trento e di Bolzano, con apposite leggi provinciali(52), hanno stabilito l'istituzione delle tasse automobilistiche provinciali, e quindi non erariali, con contestuale cessazione in quelle province dell'applicazione della tassa automobilistica erariale. A tal proposito, la recente circolare n. 43 del 5 ottobre 2005, nell'escludere la competenza dell'Agenzia delle Entrate sugli interpelli in materia di tasse automobilistiche posti nelle regioni a statuto ordinario, ribadisce il contenuto della risoluzione n. 1 del 29/1/2002 che definisce l'esclusività della competenza dell'ente locale in ordine alle istanze di interpello concernenti l'applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali.

In origine, il pagamento della tassa di circolazione doveva essere effettuato presso gli uffici del Registro, con facoltà per il ministero di affidare all'Aci, mediante il ricorso a convenzione, la riscossione di tutte le tasse di circolazione e dei tributi annessi. L'evoluzione della normativa ha progressivamente modificato le metodologie di pagamento, giungendo a prevedere la possibilità di riscossione da parte dei tabaccai, attraverso il circuito Lottomatica. Le Regioni mantengono però sempre la possibilità di affidare ad altri terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche(53).
Ad esempio, la legge della Regione Lombardia 10 dicembre 1998, n. 34 (B. U. 14 dicembre 1998, n. 50, 1 ° Suppl. ord.), reca "Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione, nonché riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali". La norma, all'articolo 2, prevede che "...3. Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso e di applicazione delle sanzioni, nonché dei relativi ricorsi amministrativi sono stabiliti con apposito regolamento di esecuzione(54). Nelle more dell'emanazione del regolamento di esecuzione, rimangono vigenti le disposizioni contenute nel D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53. 4. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale può affidare, con apposita convenzione della durata massima di tre anni, i servizi di riscossione e di controllo, in materia di tasse automobilistiche regionali, all'Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970, n. 75, ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, mantenendo la compatibilità dei medesimi servizi con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, costituiti presso le altre Regioni e Province autonome".

La riscossione a opera dei tabaccai. Istanza e garanzie
La specifica metodologia di esazione è regolamentata del decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 11 del 25 gennaio 1999. Innanzitutto vengono disciplinati:
  1. il contenuto dell'istanza, da indirizzare anche attraverso le associazioni di categoria, alle Regioni ordinarie, alle Province autonome o alla Regione Sicilia. Nel caso delle altre tre Regioni a statuto speciale, l'istanza è presentata all'Agenzia delle Entrate, sempre con la possibilità di ricorrere alle associazioni di categoria. L'ente competente provvede in merito all'istanza entro 60 giorni dalla presentazione, con previsione del "silenzio - rifiuto"
  2. le garanzie da offrire, attraverso lo strumento fideiussorio, prestato non solo individualmente ma anche in forma solidale e collettiva da più rivenditori di generi di monopolio, attraverso enti o cooperative tra rivenditori legalmente costituiti.

La riscossione a opera dei tabaccai. Modalità e adempimenti
Il decreto, dopo aver indicato alcune linee di indirizzo relative al sistema informatico e al collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche, nonché richiamato il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, detta all'articolo 3 la disciplina del servizio che deve essere assicurato dal tabaccaio, la cui natura di agente contabile è desumibile dal disposto regolamentare del comma 2 ("Il tabaccaio riscuote le tasse automobilistiche per gli enti per i quali svolge il relativo servizio di riscossione").
Il servizio viene assicurato nell'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio tasse automobilistiche. Chi effettua il pagamento comunica, in particolare, i dati identificativi del veicolo, la Regione o Provincia autonoma di residenza del proprietario, il periodo di validità del pagamento della tassa, la data di scadenza. La trasmissione dei dati al sistema informatico Lottomatica genera, in risposta, la visualizzazione dell'ammontare della tassa da pagare nonché la stampa della ricevuta, previa conferma dell'operazione. Prima della risposta, naturalmente, il sistema Lottomatica si connette con l'Archivio nazionale Sgata (acronimo di Sistema gestione archivio tasse automobilistiche, costituito presso l'Anagrafe tributaria) per una verifica della veridicità dei dati inseriti. A fine giornata, il sistema Lottomatica si ricollega con un batch notturno(55) allo Sgata per comunicare i dati relativi agli incassi.
Ogni settimana i tabaccai ricevono dal sistema informatico l'estratto conto con il totale delle somme riscosse nella settimana precedente. L'ammontare va messo a disposizione dell'ente competente entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'estratto conto. Il riversamento dell'ammontare dei pagamenti riscossi deve avvenire, tramite la procedura bancaria di addebito automatico (Rid), direttamente dal proprio conto corrente. Le Regioni a statuto ordinario possono richiedere, in alternativa alla procedura bancaria di addebito automatico, che il riversamento abbia luogo su apposito conto corrente postale. Per le tasse automobilistiche erariali, il pagamento si effettua su c/c postale (mod. CH 8 bis - River. 128270) intestato all'Agenzia delle Entrate, ufficio locale Roma 2 con indicazione, sullo stesso bollettino, dell'importo, del codice identificativo che identifica il tabaccaio, assegnato dalla Lottomatica Spa in qualità di gestore del sistema informatico di cui all'articolo 5 del Dpcm, e della settimana contabile cui si riferisce il versamento. Successivamente al riscontro contabile dei versamenti ricevuti, l'ufficio accredita le somme relative sul conto corrente di tesoreria. I conti correnti postali hanno i numeri 7344, 145094 e 2113, rispettivamente per le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta. Il riversamento delle somme riscosse nella regione Sicilia viene effettuato alla Cassa regionale siciliana esclusivamente attraverso la procedura Rid, mentre al momento, per le altre tre regioni a statuto speciale, l'utilizzazione della procedura Rid non è ancora possibile. Tuttavia, per venire incontro alle esigenze dell'utenza e, soprattutto, per limitare il rischio di morosità, l'Agenzia delle Entrate, direzione centrale Amministrazione, ha realizzato alla fine dell'anno 2004 una procedura di addebito in conto corrente delle riscossioni effettuate a titolo di tasse automobilistiche da parte delle agenzie di pratiche automobilistiche e degli altri intermediari autorizzati, quali ad esempio le delegazioni Aci. E' previsto, al proposito, il riversamento automatico tramite F24 internet, con le medesime procedure relative alla riscossione da parte dei tabaccai del contributo unificato per le spese di giustizia, in attesa che anche per questi ultimi sia possibile estendere tale procedura.


3 - continua. La quarta puntata su FISCOoggi di martedì 20; le prime due sono state pubblicate lunedì 12 e mercoledì 14


NOTE:
47) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10/2/1953.

48) Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, art. 23, in vigore dal 1° gennaio successivo.

49) Ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni: "1. Entrate tributarie. Alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri: ... c) tassa di circolazione ...".

50) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/1997, S.O.).

51) Decreto del 25/11/1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5/12/1998.

52) Rispettivamente la 10/1998 e la 9/1998.

53) Articolo 17, comma 11,della citata legge n. 449 del 1997.

54) Regolamento regionale di esecuzione in materia di tassa automobilistica regionale n. 7 del 14-12-2001.

55) Processo automatico, nel caso di specie di elaborazione e di invio di un dato cumulativo, che approfitta della minor congestione delle linee durante l'arco notturno.

 
Federica Rachele Badano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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