Il mancato riversamento delle tasse automobilistiche: ipotesi penali alternative di peculato e abuso d'ufficio (5).


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Il mancato riversamento delle tasse automobilistiche: ipotesi penali alternative di peculato e abuso d'ufficio (5).
Autore: Federica Rachele Badano - aggiornato il 22/12/2005
N° doc. 1092
 
22 12 2005 - Edizione delle 15:15  
 
Attività di riscossione

Il mancato riversamento delle tasse automobilistiche:
ipotesi penali alternative di peculato e abuso d'ufficio (5)

Gestione dei pagamenti annullati. Penale per i riversamenti tardivi Escussione della garanzia per omesso riversamento. Il danno erariale
 
Gestione dei pagamenti annullati
Sulla base delle specifiche tecniche approvate con i decreti direttoriali del 1 febbraio 1999 e del 27 settembre 1999(64), il pagamento delle tasse automobilistiche erariali effettuato presso tabaccai e soggetti autorizzati ex lege n. 264/1991, con sede nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta, può essere annullato previa richiesta avanzata dai contribuenti nella stessa giornata di effettuazione del versamento; le operazioni sono verificate dalla competente direzione regionale delle Entrate che settimanalmente riceve dai tabaccai e dai soggetti autorizzati gli originali delle ricevute restituite dai contribuenti all'atto dell'annullamento e l'estratto conto, recante il dettaglio dei movimenti annullati, generato da Lottomatica. In particolare, viene controllata la corrispondenza tra le riscossioni annullate e gli annullamenti riportati nell'estratto conto dello stesso periodo contabile e si verifica la posizione dei tabaccai non congrui. Per quanto riguarda la Regione siciliana, gli adempimenti saranno a cura dei tabaccai e della direzione regionale delle Entrate, salvo diverse modalità da concordare con la stessa Regione siciliana.

Penale per i riversamenti tardivi
Nelle ipotesi di riversamento tardivo, ai tabaccai si applica il comma 5 dell'articolo 4 del Dpcm n. 11/1999(65) e ai soggetti autorizzati ex legge 264/1991(66) quanto analogamente stabilito dall'articolo 6 della convenzione approvata con decreto ministeriale 13 settembre 1999. Nel caso il riversamento sia effettuato entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza indicata al comma 3 di entrambi gli articoli(67), si applica una penale pari al 5 per cento delle somme oggetto del tardivo riversamento, da versare contestualmente alle somme stesse. Per quanto riguarda le tasse automobilistiche erariali, nell'eventualità, a seguito di controlli, dell'accertamento di un omesso riversamento, parziale o totale, sia delle somme riscosse sia della penale eventualmente dovuta per tardivo riversamento, le direzioni regionali delle Entrate per il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia, la Sardegna e la Valle d'Aosta dispongono la sospensione del servizio e procedono all'escussione della garanzia prestata ai sensi dell'articolo 1 del Dpcm e della convenzione soprarichiamati.

Escussione della garanzia per omesso riversamento
Tra le procedure da adottare per avviare l'escussione delle fideiussioni prestate, a favore dell'Agenzia delle Entrate, dai tabaccai e dai soggetti autorizzati ex legge n. 264/1991, particolare importanza ha l'intimazione, con lettera raccomandata A.R., della richiesta di pagamento entro sessanta giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza dell'inadempienza per la quale è attivata la richiesta di escussione. Per quanto riguarda la Regione siciliana, le polizze fideiussorie prestate dai tabaccai e dai soggetti di cui alla legge n. 264/1991, autorizzati anche alla riscossione delle tasse automobilistiche, sono da loro prestate a garanzia degli interessi, tra gli altri, anche della Regione siciliana, che ne detiene copia conforme all'originale depositato presso l'Agenzia delle Entrate. Poiché la Regione siciliana è a conoscenza diretta dello stato delle procedure Rid relative ai tabaccai dalla stessa autorizzati, la direzione regionale delle Entrate per la Sicilia non deve, salvo diversi accordi con la Regione, procedere secondo le modalità che devono invece essere seguite per le altre tre regioni a statuto speciale.

L'omesso riversamento e il conseguente danno erariale
Gli uffici Rapporti con gli enti esterni dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o attraverso la collaborazione degli uffici Audit esterno, effettuano l'attività ispettiva e di controllo sui soggetti convenzionati per la riscossione dei tributi erariali, tasse automobilistiche comprese. Le verifiche riguardano, tra l'altro, la gestione del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche erariali, sia che venga svolto dai tabaccai sia che risulti effettuato dai soggetti autorizzati alla consulenza e assistenza automobilistica. Che il fenomeno abbia assunto una ricorrenza da non sottovalutare è noto anche alla magistratura contabile, che ne ha anche fatto oggetto di pubblico commento(68). E infatti la constatazione di un omesso riversamento innesca l'apertura non solo di un procedimento penale ma anche di uno contabile, anche alla luce della oramai costante giurisprudenza della Corte dei conti, che ritiene che l'incaricato del servizio pubblico di esazione delle tasse automobilistiche, proprio nella veste di intermediario della riscossione, svolga un'attività che comporta l'instaurazione di un rapporto di servizio con la P.A.: sussiste pertanto giurisdizione della Corte dei conti anche se la domanda non è rivolta nei confronti di un amministratore o di un dipendente pubblico.

La qualifica di agente contabile
L'orientamento contabile è ovviamente allineato a quello della suprema Corte e si fonda sull'assunto che, se al servizio svolto consegue la disponibilità e la custodia di denaro o di altri beni pubblici, l'incaricato della gestione assume la qualifica di agente contabile, ancorché non abbia in essere con la stessa P.A. un rapporto qualificabile, comunque, di pubblico impiego. Pertanto, ogni soggetto che in virtù di un pubblico rapporto di servizio detenga o riceva beni appartenenti a un ente pubblico o P.A. o, come nel caso in argomento, maneggi denaro pubblico, ha l'obbligo della resa del conto e cioè deve giustificare l'esito dato al bene pubblico, indipendentemente dalla sussistenza anche dell'obbligo di resa del conto giudiziale: chi esercita la funzione deve considerarsi a tutti gli effetti agente contabile e come tale responsabile di ogni ammanco che si verifichi sulle somme affidate(69). Il giudizio di responsabilità ha così per oggetto il danno patrimoniale provocato dal riscossore all'Amministrazione delle Finanze dello Stato quale gestore, ai sensi dell'articolo 17, comma 11, della legge 27.12.1997, n. 449, del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, e la giurisdizione della Corte dei conti sussiste proprio in virtù del rapporto di servizio che intercorre tra il singolo e l'Erario.
La giurisprudenza contabile ha avuto più volte modo di affermare, per l'analogo caso del ricevitore o raccoglitore delle giocate del lotto(70), che quella del tabaccaio - riscossore delle tasse automobilistiche è un'attività che, consistendo nella riscossione di entrate per conto degli enti pubblici destinatari del gettito, fa acquisire al soggetto che la esercita la qualifica pubblicistica di agente contabile, con conseguente assoggettamento alla rigorosa disciplina riservata ai soggetti che abbiano maneggio di pubblico denaro, responsabilità contabile e corretta competenza giurisdizionale della Corte dei conti. Tra il tabaccaio, autorizzato ai sensi dell'articolo 17, comma 11, della legge 27.12.1997, n. 449, a riscuotere le tasse automobilistiche, e l'ente, per conto del quale egli riscuote, sussiste un rapporto di servizio che colloca funzionalmente il soggetto, anche se privato, in posizione di compartecipe fattivo dell'attività amministrativa, con assunzione della qualifica di agente contabile.

Il danno erariale
La natura degli obblighi assunti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e lo status di agente contabile acquisto dal tabaccaio con l'adesione alla convenzione per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, fanno gravare sullo stesso l'onore di provare l'eventuale sussistenza di cause di esclusione o di esonero da responsabilità; in mancanza, egli va ritenuto colpevole dell'accertata mancanza di valori erariali ed è tenuto a rispondere in ogni caso dei beni monetari che risultano contabilmente da lui acquisiti con la riscossione delle tasse automobilistiche. La pretesa va poi attualizzata, sino alla data della sentenza, mediante rivalutazione monetaria a termini di indici Istat, da calcolarsi a decorrere dalla data dei singoli versamenti eventualmente omessi (anche per quelli a titolo di penale del 5 per cento, anche essi compresi nella somma complessiva da rifondere alla P.A. a titolo di danno). Si tratta infatti di un'obbligazione risarcitoria derivante da un danno all'erario, con natura di debito di valore(71). Va invece esclusa, in ragione dell'attualizzazione, ogni decorrenza di interessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza(72).
All'omissione di riversamento all'ente pubblico consegue, come sopra esposto, una responsabilità amministrativo - contabile per danno patrimoniale, e cioè risultato della "lesione del fondamentale principio di interesse pubblico alla corretta conservazione e gestione di mezzi economici dell'azione amministrativa, dovendosi qualificare tali tutte le risorse costituite dal danaro, dai beni fisici, dai diritti reali o di credito e dai diritti su ogni altra utilità anche immateriale"(73). Oltre all'ipotesi di danno erariale patrimoniale in senso stretto o proprio (che corrisponde a un'inutile spesa, a una sterile e inefficiente gestione del patrimonio pubblico), può essere avanzata l'ipotesi di danno per lesione dell'immagine dell'ente pubblico, derivante dal grave pregiudizio che questi subisce in costanza di fenomeni illeciti come quello di cui trattasi. Il danno in questione si manifesta nel momento in cui il responsabile danneggia la credibilità pubblica dell'ente e viene monetizzato attraverso una valutazione equitativa(74).
In base alla legge 14 gennaio 1994, n. 20(75), il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Non va poi sottaciuto il fatto che, sempre in base alla stessa legge(76), qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.


5 - fine. Le prime quattro puntate sono state pubblicate nei giorni 12, 14, 16 e 20 dicembre


NOTE:
64) Rispettivamente di approvazione delle modalità e delle caratteristiche di sicurezza del collegamento dei tabaccai con l'archivio delle tasse automobilistiche (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05/02/1999), e delle modalità tecniche di collegamento dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, con gli archivi delle tasse automobilistiche (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12/10/1999 - supplemento ordinario).

65) Sulle somme non riversate dai tabaccai alla prescritta scadenza ma riversate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa si applica una penale pari al cinque per cento da versarsi contestualmente alle somme stesse; trascorso il predetto termine si procede all'escussione, della garanzia, sia per i mancati riversamenti, sia per la penale, ed alla contestuale sospensione prevista dall'articolo 6, comma 1.

66) All'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

67) Settimanalmente il soggetto autorizzato riceve dal sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare totale delle somme da questo riscosse nella settimana precedente. Detto ammontare deve essere reso disponibile dal soggetto autorizzato secondo le modalità descritte al primo ed al secondo comma entro due giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto.

68) Corte dei Conti, Procura regionale presso la sezione giurisdizionale regionale del Friuli Venezia Giulia, relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005, su http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/cartella/Documenti/Sezione-gi2/2002/Sen424-2002.DOC

69) Sentenza del 14 giugno 2002 n. 424/2002, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, Presidente: V. Minerva - Relatore: G. Maneggio, su http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/cartella/Documenti/Sezione-gi2/2002/Sen424-2002.DOC.

70) Sez. I, n. 57 del 7.3.1994 e n. 43 del 27.2.1987; Sez. Lombardia, n. 34 del 20.1.2004 e n. 1958 del 9.12.2002.

71) C.d.C. Sezioni Riunite n. 824/A del 15.1.1993, ove si precisa che la rivalutazione monetaria deve essere riconosciuta in favore dell'ente danneggiato costituendo non già ristoro di maggior danno, ma quantificazione attuale del danno, ed essendo mirata alla piena reintegrazione del patrimonio dell'ente nello stato in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'inadempimento dell'obbligo da parte del danneggiante; nello specifico v. anche Corte dei conti, Sez. I, n.71 del 28.4.1988.

72) C.d.C. Sezione Giurisdizionale Regionale Friuli Venezia Giulia, n. 700/05 del 14.7.2005.

73) La Responsabilità degli Amministratori e Dipendenti nella Pubblica Amministrazione Dott. Alberto Avoli Porto San Giorgio 19 Novembre 2004, Teatro Civico, http://www.unaep.it/popolizio/AVOLI%20La%20Responsabilit%E0%20nella%20PA.doc.

74) Sentenza del 14 giugno 2002 n. 424/2002 Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo Presidente: V. Minerva - Relatore: G. Maneggio, http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/cartella/Documenti/Sezione-gi2/2002/Sen424-2002.DOC_cvt.htm. Nella vicenda il riflesso che la vicenda ha avuto sulla stampa, le mansioni a diretto contatto con il pubblico non hanno lasciato dubbi sulla presenza di tale tipo di danno. Va precisato, inoltre, in adesione a criteri ormai affermati nella giurisprudenza sia della Cassazione (ved. SS.UU. civ. n. 5668 del 25 maggio 1997 e n. 9558 del 10 ottobre 1997) sia di questa Corte (ved. Sez. Basilicata n. 28 del 10 febbraio 1998, SS.RR. n. 16/99/QM del 10 febbraio 1999, Sez. Campania n. 29 del 23 aprile 1998 ecc.) che il danno morale, più esattamente definibile danno all'immagine, non è il cd. pretium doloris, ma si riferisce a quel detrimento dell'immagine della Pubblica amministrazione, valutabile in termini economici in quanto corrispondente alla spesa necessaria per il ripristino del bene leso. Il bene leso è costituito da quegli interessi primari che ricevono protezione in modo immediato dall'ordinamento soprattutto costituzionale e la cui lesione è risarcibile se è suscettibile di valutazione economica. Ne consegue che è improprio definire il danno all'immagine come danno non patrimoniale (di cui agli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.).

75) Articolo 1, comma 2 (G.U. n. 10 del 14 gennaio 1994).

76) Articolo 1, comma 3.
 
Federica Rachele Badano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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