Il milleproroghe riapre lo scudo. In G.U. il consueto Dl di fine anno


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Il milleproroghe riapre lo scudo. In G.U. il consueto Dl di fine anno
Autore: Fisco Oggi - aggiornato il 31/12/2009
N° doc. 11745

Il milleproroghe riapre lo scudo. In G.U. il consueto Dl di fine anno

Nell'articolo 1 del decreto il rinvio di termini tributari. L'approvazione degli studi di settore slitta a marzo
Scudo fiscale "aperto" fino al 30 aprile 2010, con prezzo maggiorato, e ulteriore rafforzamento della lotta ai paradisi fiscali con il raddoppio dei termini per l'accertamento.
È certamente questa una delle più importanti proroghe contenute nel consueto provvedimento di fine anno che sancisce il rinvio di termini previsti da disposizioni legislative. In particolare, è l'articolo 1 del decreto legge "milleproroghe" - pubblicato, con il numero 194, nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre - a stabilire il differimento di termini tributari.
Scudo fiscale
Sarà dunque ancora possibile, fino al 30 aprile 2010, rimpatriare o regolarizzare le attività detenute illecitamente all'estero alla data del 31 dicembre 2008. La nuova chance di emersione costerà un po' di più rispetto alla prima fase che si è chiusa il 15 dicembre: l'aliquota dell'imposta sostitutiva passa infatti dal 5 al 6% per le operazioni che saranno perfezionate entro il 28 febbraio e sale ulteriormente al 7% per quelle portate a compimento nella successiva finestra, dal 1° marzo al 30 aprile 2010.
Contestualmente vengono raddoppiati i termini a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per effettuare gli accertamenti, ai fini sia delle imposte dirette sia dell'Iva, basati sulla presunzione che gli investimenti e le attività detenute illecitamente all'estero sono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia (articolo 12, comma 2, Dl 78/2009), nonché gli accertamenti delle violazioni alle norme sul monitoraggio fiscale legate alla compilazione del quadro RW del modello Unico (articolo 4, commi da 1 a 3, Dl 167/1990). Per la notifica di tali accertamenti, pertanto, gli uffici avranno tempo fino al termine dell'ottavo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata o, in caso di dichiarazione omessa, fino al termine del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
A proposito di modulo RW, viene poi concessa ai lavoratori dipendenti ed equiparati la possibilità di sanarne, entro il 30 aprile 2010, l'omessa o incompleta presentazione relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero e lì detenute al 31 dicembre 2008. In pratica, potranno eccezionalmente ricorrere al ravvedimento operoso anche oltre il termine di 90 giorni previsto in caso di omessa presentazione della dichiarazione, pagando la "ordinaria" sanzione ridotta.
Studi di settore
Più tempo anche per la predisposizione degli studi di settore da utilizzare per gli anni di imposta 2009 e 2010. Per meglio calibrarli agli effetti derivanti dalla crisi economica e dei mercati, la loro pubblicazione potrà avvenire, rispettivamente, entro il 31 marzo 2010 e il 31 marzo 2011.
Sostituti d'imposta
Slitta di un altro anno l'avvio della trasmissione mensile delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, prevista dall'articolo 44-bis del decreto legge 269/2003. La norma dispone l'invio telematico mensile dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. La nuova procedura avrebbe dovuto prendere il via a partire dalle retribuzioni corrisposte per il mese di gennaio 2010. Se ne riparlerà invece nel 2011, ma, nel corso del 2010, verrà attivata una fase sperimentale secondo modalità che saranno concordate dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps.
Benzinai
Ancora due anni di proroga per l'agevolazione fiscale prevista, a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, dall'articolo 21 della legge 448/1998. Si tratta di una deduzione forfetaria dal reddito di impresa, da calcolare applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi relativi all'attività di cessione di carburante:
- 1,1% dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro
- 0,6% dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro
- 0,4% dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.
 
r.fo. - pubblicato il 31/12/2009
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