Il paradiso fiscale non preclude l'accesso al credito d'imposta - Risoluzione n. 147/E del 28 giugno 2007.


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Il paradiso fiscale non preclude l'accesso al credito d'imposta - Risoluzione n. 147/E del 28 giugno 2007.
Autore: Gianluca Di Muro - aggiornato il 28/06/2007
N° doc. 3573
28 06 2007 - Edizione delle 18:00  
 
Risoluzione n. 147/E del 28 giugno 2007

Il paradiso fiscale non preclude l'accesso al credito d'imposta

Il diritto è riconosciuto anche in assenza di una convenzione contro le doppie imposizioni
 
La ritenuta sugli interessi che derivano da obbligazioni, applicata da una società residente in uno Stato a fiscalità privilegiata con cui non è in vigore alcuna convenzione contro le doppie imposizioni e versata al fisco locale, non preclude la possibilità di usufruire in Italia del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
Questa la conclusione a cui è pervenuta l'Agenzia delle entrate con la
risoluzione n. 147/E del 28 giugno 2007.

Il caso in questione
Il pronunciamento dell'Amministrazione fiscale prende le mosse da una istanza di interpello presentata da una società di intermediazione mobiliare intenzionata ad acquistare obbligazioni emesse da una società finanziaria che risiede a Gibilterra e controllata indirettamente da un soggetto comunitario. La società che emette le obbligazioni utilizza la liquidità che deriva dalla sottoscrizione per l'acquisto di titoli e strumenti finanziari utilizzati come garanzia delle obbligazioni.

La normativa fiscale di Gibilterra
La normativa fiscale dello Stato di Gibilterra prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 35 per cento sugli interessi pagati sulle obbligazioni. Il prelievo è attestato da una certificazione rilasciata dalla autorità fiscale. Da sottolineare che tra Italia e Gibilterra non è stata sottoscritta alcuna convenzione contro le doppie imposizioni.

La posizione della società
La società ritiene che nessuna limitazione alla spettanza del credito d'imposta è prevista dalla norma per il solo fatto che i redditi in questione provengano da un soggetto residente in uno Stato a fiscalità privilegiata. La disposizione non vincola il riconoscimento alla firma di un trattato contro le doppie imposizioni. In secondo luogo, per la definizione di reddito estero anche l'analisi speculare delle attuali previsioni di legge (articolo 23 del Tuir) comporterebbe la possibilità di riconoscere il credito. In terzo luogo, sono rispettate tutte le condizioni richieste per il riconoscimento del credito, vale a dire la produzione di un reddito estero, la sua partecipazione alla formazione del reddito complessivo del residente, il pagamento di imposte all'estero a titolo definitivo.

La posizione dell'Agenzia
L'Amministrazione fiscale italiana si sofferma sulle condizioni previste per l'applicabilità del credito d'imposta ai redditi prodotti all'estero. In particolare, la produzione di un reddito all'estero, il concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo del residente, il pagamento di imposte estere a titolo definitivo. Tali condizioni, ricorda l'Agenzia concordando con la società istante, prescindono dal fatto che il soggetto non residente sia localizzato in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Inoltre, ricorda l'Agenzia, anche la disciplina in materia di imprese controllate estere stabilisce che il socio residente in Italia, in relazione alla tassazione separata dovuta sui redditi conseguiti dalla società controllata estera, stabilita in uno Stato black list, ha diritto al riconoscimento di un credito d'imposta indiretto, in misura corrispondente alle imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

 
Gianluca Di Muro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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