Il regime fiscale degli interessi corrisposti a soci di cooperative. Al ricorrere di determinate condizioni, sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 12,5 per cento


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Il regime fiscale degli interessi corrisposti a soci di cooperative. Al ricorrere di determinate condizioni, sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 12,5 per cento
Autore: Fisco oggi - Chiara Putzolu - aggiornato il 03/11/2006
N° doc. 1834
 
03 11 2006 - Edizione delle 13:00  
 
Prestito sociale: paletti nell'agevolazione

Il regime fiscale degli interessi corrisposti a soci di cooperative

Al ricorrere di determinate condizioni, sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 12,5 per cento
 
Il prestito sociale costituisce una forma di finanziamento della società cooperativa che si concretizza nell'apporto, da parte dei soci, di capitali rimborsabili, a fronte dei quali vengono corrisposti degli interessi per remunerare l'investimento.
Questa tipologia di finanziamento, oltre a costituire una forma di investimento, consente al socio, in aggiunta a quanto già sottoscritto a titolo di capitale sociale, di contribuire ulteriormente al raggiungimento dello scopo sociale perseguito dalla cooperativa.

L'istituto si distingue dal conferimento che costituisce un apporto di capitale di rischio e anche dal prestito obbligazionario, sottoscrivibile anche da soggetti non soci e rimborsabile a medio-lungo termine.
In merito al trattamento tributario, il prestito erogato da soci nelle cooperative è stato da sempre disciplinato da norme di carattere agevolativo, volte a favorire il finanziamento delle imprese mediante il ricorso a tale istituto. Tuttavia, a seguito della riforma del diritto societario, la disciplina fiscale dettata in tema di società cooperative è stata oggetto di profonde modifiche(1), alcune delle quali riguardano proprio il trattamento fiscale degli interessi corrisposti sui prestiti sociali.

Tale regime fiscale va esaminato sia dal lato del percettore, chiarendo la tassazione prevista in capo al socio, sia con riferimento al soggetto erogante, al fine di appurare la deducibilità di tale componente negativo per la cooperativa.
Sotto il primo profilo, l'articolo 6, comma 3, del decreto legge del 15 aprile 2002, n. 63(2), confermando il precedente regime(3), dispone che "la ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 5(4), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in ogni caso a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".

Ne consegue che, al ricorrere delle condizioni stabilite dall'articolo 13 del Dpr n. 601 del 1973, gli interessi su prestiti erogati da soci persone fisiche, residenti nello Stato, a società cooperative a mutualità prevalente sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 12,5 per cento.
Affinché sia accordata la ritenuta a titolo di imposta, è quindi necessario che sussistano le condizioni individuate nel richiamato articolo 13, secondo cui:
  1. i versamenti devono essere effettuati "esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superare, per ciascun socio, la somma di lire quaranta milioni (euro 20.658,28). Tale limite è elevato a lire ottanta milioni (euro 41.316,55) per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro"
  2. gli interessi corrisposti sulle predette somme non devono superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti(5).

La disciplina fiscale degli interessi su prestiti sociali contenuta nel decreto legge n. 63 del 2002 è tuttora vigente, poiché confermata dalle successive disposizioni, sempre in tema di tassazione di società cooperative, contenute nella legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria per il 2005)(6).
La Finanziaria 2005, ridisegnando ulteriormente il trattamento tributario previsto per le società cooperative, nella prima parte del comma 460 dell'articolo 1 ha, infatti, confermato la disciplina tributaria delle fattispecie indicate ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 63 del 2002, anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

Va segnalato che il regime della ritenuta "secca" a oggi in vigore potrebbe subire modifiche in conseguenza del prossimo riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, disposto dall'articolo 1 del disegno di legge 29 settembre 2006, laddove si prevede "la revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota non superiore al 20 per cento(...)".

Per ciò che concerne il trattamento fiscale di detti interessi in capo all'erogante, la legge finanziaria per il 2005, all'articolo 1, comma 465, ha previsto una novità sancendo che "gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento".

Al fine di individuare la quota di interessi indeducibile, la circolare n. 34/E del 15 luglio 2005 ha precisato che occorre:

  1. "individuare nel periodo d'imposta i sottoperiodi intercorrenti tra una emissione e l'altra di buoni postali fruttiferi, al fine di individuare gli interessi minimi di ciascuna emissione(7);
  2. sommare a ciascuno di tali interessi minimi lo 0,90 per cento, al fine di calcolare il limite massimo di deducibilità per ciascun sottoperiodo;
  3. calcolare gli interessi deducibili nel periodo d'imposta utilizzando i tassi massimi deducibili di ciascun sottoperiodo, l'ammontare di ciascun prestito e la relativa scadenza. Pertanto, indicando con "C" il valore del prestito, con "G" la scadenza del prestito, con "I(1)" I(2)" I(n)" i tassi massimi deducibili per ciascun sottoperiodo e con "N" il numero di giorni del periodo, la misura massima degli interessi deducibili nel periodo d'imposta sarà pari a [C x G x I(1) + C x G x I(2) + … C x G x I(n)]/ N;
  4. confrontare l'ammontare massimo degli interessi deducibili nel periodo d'imposta con l'ammontare effettivo degli interessi spettanti, al fine di determinare l'ammontare degli eventuali interessi indeducibili".

Qualora l'ammontare di interessi corrisposto ai soci sia superiore rispetto al limite individuato a seguito del predetto calcolo, la quota di interessi indeducibile dovrà essere oggetto di apposita variazione in aumento dal reddito della cooperativa(8).


NOTE:
1) Per una disamina del regime tributario degli utili prodotti da società cooperative, si rinvia a S. M. GALARDO, C. PUTZOLU, "Il trattamento fiscale degli utili prodotti dalle cooperative", in FISCOoggi del 3 e 4 agosto 2005.

2) Convertito dalla legge del 15 giugno 2002, n. 112.

3) Tale trattamento fiscale era già stato riconosciuto dall'articolo 20, penultimo comma, Dl 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

4) "I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 (tra cui gli enti e le società soggette a Ires) operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. (...)".

5) Aumento così disposto dall'articolo 6-bis, commi secondo e terzo, Dl 31 ottobre 1980, n. 693.

6) Come chiarito dalla circolare n. 53/E del 18 giugno 2002, "Nelle more della riforma e sulla base dei principi ispiratori della stessa, è stato approvato il decreto legge n. 63 del 2002, che all'articolo 6 contiene disposizioni caratterizzate da una diversa valenza temporale. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo citato, infatti, prevedono norme di carattere generale, che appartengono già al corpus normativo che si renderà definitivo con la riforma del diritto societario".

7) Le condizioni delle serie di buoni fruttiferi postali sono consultabili sul sito Internet www.cassaddpp.it (cassa depositi e prestiti s.p.a.).

8) Il calcolo sopra descritto deve essere ripetuto per ciascun socio, in relazione ai vari prestiti erogati alle condizioni di cui al predetto articolo 13 del Dpr n. 601 del 1973.

 
Chiara Putzolu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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