Il rientro dei cervelli mette in fuga l'Irap.


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Il rientro dei cervelli mette in fuga l'Irap.
Autore: Flavio Ferrini - aggiornato il 12/05/2006
N° doc. 1502
 
12 05 2006 - Edizione delle 14:00  
 
Adempimenti dichiarativi

Il rientro dei cervelli mette in fuga l'Irap

Previste specifiche caselle per l'indicazione dei redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti dai ricercatori tornati in Italia, ed esclusi dalla formazione del valore della produzione netta
 
La norma: requisiti e benefici
L'articolo 3 del decreto legge n. 269 del 2003 prevede agevolazioni fiscali in materia di Irpef e di Irap per incentivare il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese.
A tal fine, la disposizione non si rivolge soltanto ai cittadini italiani emigrati che intendano far ritorno nel Paese di origine, ma interessa in linea generale tutti i ricercatori residenti all'estero, sia italiani che stranieri i quali, per le loro particolari conoscenze scientifiche, possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia.

L'agevolazione spetta a condizione che per i ricercatori ricorrano le seguenti condizioni:
  1. siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato
  2. siano stati stabilmente residenti all'estero
  3. abbiano svolto documentata attività di ricerca per almeno due anni consecutivi presso università o centri di ricerca pubblici o privati
  4. a partire dalla data di entrata in vigore della norma o entro i cinque anni successivi, decidano di voler svolgere la propria attività lavorativa in Italia e, conseguentemente, rientrino in Italia e diventino ivi fiscalmente residenti.

Per datori di lavoro e committenti non sono previsti particolari requisiti. Tuttavia, in considerazione del tipo di attività, si ritiene che debba trattarsi di università o altri centri di ricerca pubblici o privati, nonché imprese o enti che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui operano, dispongano di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.

La disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell'attività di ricerca siano esclusi dalla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.
I soggetti che ne possono beneficiare sono:

  • i sostituti di imposta che erogano redditi di lavoro dipendente (o redditi a questi assimilati) ai ricercatori per lo svolgimento in Italia dell'attività di ricerca
  • i ricercatori stessi qualora svolgano, in forma individuale o associata, una attività di tipo professionale.

L'agevolazione nei modelli Irap
L'agevolazione è stata "gestita" diversamente nei modelli Irap (quadro IQ all'interno del modello Unico), in funzione del tipo di soggetto passivo destinatario del beneficio fiscale.

Nel caso delle società di capitali e degli enti commerciali, l'agevolazione può spettare solo ai sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente non potendosi configurare per questi soggetti un reddito di lavoro autonomo.
Di conseguenza, nel modello IRAP SC è stata inserita un'apposita casella "di cui per ricercatori" all'interno del rigo IQ... "deduzioni per lavoro dipendente".



Nella colonna 1 verranno quindi indicati i redditi di lavoro dipendente corrisposti ai ricercatori in possesso dei requisiti previsti dal decreto legge 269/2003, che andranno poi ad aggiungersi all'importo deducibile di 2.000 euro per ogni dipendente (fino a un massimo di cinque dipendenti) da indicare in colonna 2.
Resta fermo che le due agevolazioni non sono cumulabili, con la conseguenza che nella scelta dei cinque dipendenti per i quali spetta la deduzione di 2.000 euro non dovrà tenersi conto di tali ricercatori (oltre che dei disabili, degli apprendisti e del personale assunto con contratto di formazione e lavoro o inserimento per i quali è già prevista un'agevolazione).

Nel caso degli enti non commerciali e delle amministrazioni pubbliche, è stato necessario inserire una casella all'interno della sezione relativa all'attività istituzionale e all'interno della sezione relativa all'attività commerciale, in quanto, per tali soggetti, nel caso di esercizio di un'attività commerciale che si aggiunge a quella istituzionale, è prevista una diversa modalità di determinazione del valore della produzione e l'applicazione di una diversa aliquota Irap.
Infatti, mentre il valore della produzione relativo all'attività istituzionale si determina applicando il cosiddetto metodo "retributivo" (vale a dire sommando retribuzioni corrisposte a dipendenti e lavoratori autonomi occasionali e interessi passivi), il valore della produzione relativo all'attività commerciale si calcola con il metodo "analitico" ossia come differenza tra i componenti positivi del valore della produzione (voci da A1 ad A5 del conto economico) e i costi della produzione indicati nelle voci di cui alla lettera B del conto economico, con esclusione dei costi del personale dipendente e degli interessi passivi.
Sul valore della produzione derivante dall'attività commerciale si applica l'aliquota del 4,25 per cento (salve eventuali riduzioni di aliquota previste da normative regionali), mentre su quello relativo all'attività istituzionale le amministrazioni pubbliche sono soggette all'aliquota dell'8,5 per cento e gli enti non commerciali all'aliquota del 4,25 per cento, che in molti casi risulta ridotta per effetto di agevolazioni previste da normative regionali (inoltre, non sono poche le Regioni che prevedono una esenzione per le Onlus limitatamente alla attività istituzionale).
Nel modello Irap per le amministrazioni pubbliche e per gli enti non commerciali, la deduzione dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati corrisposti a ricercatori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto legge 269/2003 viene indicata in un'apposita casella (presente all'interno delle sezioni I e II), che si aggiunge a quelle già presenti per i contributi assicurativi (deducibili solo per il personale addetto all'attività commerciale), i costi del personale assunto con contratto di formazione e lavoro, le spese sostenute per apprendisti e disabili e i costi sostenuti per personale addetto alla ricerca e sviluppo (che non sono deducibili per le amministrazioni pubbliche).



Le istruzioni precisano che, nell'ipotesi in cui il ricercatore venga impiegato in entrambe le attività, il reddito corrisposto, deducibile ai fini Irap, deve essere ripartito tra le due sezioni tenendo conto dei proventi conseguiti nelle due diverse attività; per individuare le due quote, occorre, quindi, moltiplicare il reddito, rispettivamente, per i seguenti rapporti:

proventi conseguiti nell'ambito dell'attività istituzionale / totale proventi

proventi conseguiti nell'ambito dell'attività commerciale / totale proventi

Nel modello Irap per le persone fisiche e in quello per le società di persone, è stato previsto un apposito rigo per indicare la deduzione del reddito dei ricercatori. Tale rigo può essere compilato sia dai soggetti che esercitano un'attività commerciale, tenuti alla compilazione della sezione I e che hanno assunto ricercatori rientranti dall'estero ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 269/2003, sia dagli stessi ricercatori che svolgono un'attività di lavoro autonomo, tenuti a compilare la sezione IV riservata ai soggetti esercenti un'attività professionale o artistica. Nel primo caso, verrà indicato da parte del soggetto che esercita l'attività commerciale, il reddito di lavoro dipendente corrisposto ai ricercatori; nel secondo caso, verrà indicato il reddito di lavoro autonomo degli stessi ricercatori che svolgono l'attività in qualità di liberi professionisti, anche in forma associata.



Le istruzioni al modello Irap per le società di persone precisano che, nel caso di associazioni esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir, nel rigo relativo alla deduzione per ricercatori va indicata la quota di redditi di lavoro autonomo derivanti dall'attività di ricerca corrispondente alla percentuale di partecipazione del ricercatore associato all'associazione tra professionisti al netto della relativa quota di costi già dedotti nel rigo relativo ai costi inerenti l'attività esercitata.
Ad esempio, se due professionisti fanno parte di un'associazione senza dipendenti, con compensi totali di 9.000 euro, costi inerenti l'attività di 5.000 euro e la quota di partecipazione del ricercatore-professionista che svolge attività di ricerca è del 60 per cento, la sezione IV riservata alle società semplici e alle associazioni esercenti arti e professioni sarà così compilata:



Applicando la percentuale di partecipazione del ricercatore (60 per cento) ai compensi e ai costi inerenti l'attività esercitata, si ottiene una "deduzione per ricercatori" pari a 2.400

60% x 9.000 = 5.400 -
60% x 5.000 = 3.000  
    2.400  


Il valore della produzione netta si ottiene sottraendo dal valore della produzione lorda la deduzione per ricercatori: sarà pari a 1.600 (4.000 - 2.400).
All'interno della sezione V (valore della produzione netta), i righi relativi alla deduzione per ricercatori e al valore della produzione netta saranno così compilati:


Analogamente, nelle istruzioni al modello Irap per le persone fisiche, nel caso di un ricercatore che percepisca compensi per l'attività di ricerca e compensi per altre attività di lavoro autonomo, occorrerà individuare separatamente i compensi e i costi relativi all'attività di ricerca e indicare nel rigo "deduzioni per ricercatori" solo la differenza tra i suddetti compensi e costi.

 
Flavio Ferrini

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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