Il rinnovo del consolidato non deve violare il requisito del triennio - Risoluzione n. 305/E del 25 ottobre 2007.


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Il rinnovo del consolidato non deve violare il requisito del triennio - Risoluzione n. 305/E del 25 ottobre 2007.
Autore: Patrizia De Juliis - aggiornato il 29/10/2007
N° doc. 4480
27 10 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Risoluzione 305/E del 25 ottobre 2007

Il rinnovo del consolidato non deve violare il requisito del triennio

La fusione che porta una nuova società nel perimetro sposta in avanti il vincolo di permanenza per tutti
 
L'adesione di una nuova società al consolidato fiscale, per effetto di una operazione di fusione in una società che già aveva optato per il regime del consolidato sposta automaticamente in avanti il vincolo triennale di permanenza nel regime anche per le altre società che avevano aderito al consolidato in precedenza. Questa l'interpretazione fornita dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 305/E del 25 ottobre, sulla base della normativa che disciplina le operazioni straordinarie che non interrompono il consolidato, in risposta a un'istanza di interpello. In pratica secondo l'Agenzia il vincolo di permanenza triennale nel regime di tassazione del consolidato deve essere rispettato da tutti partecipanti alla fusione.

Questi i fatti. L'istante, nel 2004, aveva esercitato l'opzione per il consolidato con tre società controllate, per il triennio 2004-2005-2006. Una di queste tre, nel 2006, aveva incorporato le altre due società più altre due, realizzando a sua volta un controllo su quattro imprese.
Sia la società istante che quella incorporante intendono rinnovare la tassazione di gruppo e presentano la richiesta all'Agenzia il 15 giugno 2007, per il triennio 2007-2009.
Secondo il ricorrente la presentazione è stata fatta tempestivamente, considerato il fatto che la prima opzione per il consolidato è stata esercitata nel 2004 per il triennio 2004-2006 e che quindi la comunicazione del rinnovo doveva essere effettuata, allo scadere del triennio, e cioè entro il 20 giugno 2007.

Diverso il parere dell'Agenzia, la quale, sulla base del primo comma dell'articolo 11 del decreto ministeriale del 9 giugno 2004, afferma che il vincolo di permanenza temporale nel consolidato delle società che partecipano alla fusione, si trasferisce alla società risultante dalla fusione (nel caso di specie, al soggetto che aveva incorporato le quattro società), che è tenuta a rispettare il termine che scade per ultimo.
Di conseguenza, ogni qualvolta una delle società consolidate incorporate aderisce al regime in un anno successivo a quello di esercizio dell'opzione, l'operazione di fusione può determinare una traslazione in avanti dell'annualità di scadenza del triennio.
Pertanto, il consolidato tra l'istante e la società incorporante scade nel 2007, e non nel 2006 come da loro prospettato, in quanto il vincolo di permanenza fino al 2007, creatosi con la seconda operazione, quella che prevedeva l'incorporazione delle quattro società, si estende anche a coloro che chiedono il rinnovo dell'opzione.
La nuova domanda, dunque, deve essere presentata entro il termine del 20 giugno 2008, per il triennio 2008-2009-2010.

 
Patrizia De Juliis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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